01/11/2019

Con la delibera n. 246/2019/R/com del 18 giugno 2019, ARERA ha integrato e modificato le disposizioni della precedente deliberazione n. 712/2018/R/com in tema di bolletta sintetica per i clienti finali e di documenti contabilizzanti il servizio di distribuzione del gas naturale e di trasporto dell’energia elettrica, al fine di coordinare la regolazione con le disposizioni legislative in tema di fatturazione elettronica di cui alla legge n. 205/2017.

In particolare, in esito all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, sono pervenute agli uffici dell’Autorità, richieste di chiarimenti applicativi della precedente deliberazione n. 712/2018/R/com del 27 dicembre 2018 nonché richieste di maggiore flessibilità nella gestione dei documenti regolatori, soprattutto con riferimento alla gestione dei documenti regolatori all’interno del Sistema di Interscambio (SdI), alla messa a disposizione da parte dei distributori e dei venditori dei documenti regolatori ai soggetti che ricevono la fattura (rispettivamente venditori e clienti finali) e alla possibilità di correlare i documenti concernenti il servizio di trasporto dell’energia elettrica e di distribuzione del gas naturale con la relativa fattura.

Per rispondere a queste necessità, ARERA ha indetto un tavolo tecnico, in esito al quale ha emesso la succitata delibera n. n. 246/2019/R/com del 18 giugno 2019, disponendo che:

  • i venditori sono tenuti ad allegare alla fattura elettronica il documento bolletta sintetica e gli eventuali elementi di dettaglio (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto) o, alternativamente, a generare un codice alfanumerico univoco (in conformità con le Specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ) da riportare in un file .txt da allegare nell’apposita sezione al file fattura trasmesso al SdI;
  • i venditori sono tenuti a riportare nella bolletta sintetica il numero della correlata fattura elettronica valida ai fini fiscali trasmessa al SdI, nonchè a rendere disponibile la bolletta sintetica e gli eventuali elementi di dettaglio al cliente finale;
  • i distributori sono tenuti a generare un codice alfanumerico univoco (in conformità con le Specifiche tecniche allegate al già menzionato provvedimento del 30 aprile 2018) da riportare in un file .txt da allegare nell’apposita sezione al file fattura trasmesso al SdI e a trasferire i relativi documenti regolatori, in base ai quali è stato calcolato il codice alfanumerico, tramite canale informatico alternativo;
  • copia dei documenti bolletta sintetica ed elementi di dettaglio, nonché dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell’energia elettrica e di distribuzione del gas naturale deve essere registrata e archiviata dai soggetti emittenti per un periodo minimo di 10 anni, in modalità tali da poter essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo e da garantire coerenza sostanziale con gli obblighi di conservazione sostitutiva validi per le fatture elettroniche cui i documenti regolatori sono collegati.

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