16/11/2019

Con l’ordinanza n. 11258 del 24 settembre 2019, il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 42 D.Lgs. 28/2011, c. 4 sexies, nella misura in cui riserva la regolarizzabilità delle dichiarazioni non conformi e il conseguente beneficio della riammissione al meccanismo incentivante, ai soli impianti eolici ivi individuati.

In sintesi, la mancata estensione della previsione censurata alle altre forme di produzione di energia alternativa, che con la fonte eolica condividono una disciplina comune, si rivelerebbe del tutto ingiustificata e contrasterebbe con i canoni di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che con le norme di rango sovranazionale.

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