Limiti alla cessione dell’Ecobonus e del Sismabonus

No alla cessione dell'Ecobonus e del Sisma Bonus a società o subappaltatrici di titolarità dei cedenti
17/11/2019

Con le risposte ad interpelli nn. 247 e 249 del 16 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla (im)possibilità di cedere la detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica e per quelli antisismici a società o subappaltatrici di titolarità dei soggetti che hanno eseguito gli interventi.

In dettaglio, nell’interpello di cui alla risposta n. 247 , il contribuente richiedeva se fosse possibile cedere il proprio c.d. Ecobonus di cui all’art. 14 del d.l. n. 63/2013 ad una s.r.l., della quale esso è amministratore e socio. La soluzione positiva proposta dall’istante si fondava sui chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 11/2018, nella quale è stato evidenziato che la cessione può avvenire nei confronti di “altri soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione“.

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia ritenuto di non poter accordare tale facoltà, non essendo ravvisabile un “collegamento” al “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, per il solo fatto che il soggetto legittimato a fruire delle detrazioni fosse socio e amministratore della società cui intende cedere il relativo credito.
Secondo l’Agenzia infatti “il collegamento deve essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale, la società XXXX risulta del tutto estranea“.

Nella fattispecie affrontata nella risposta n. 249, invece, il contribuente intendeva cedere il credito corrispondente alle detrazioni a lui spettanti ex artt. 14 e 16 del d.l. n. 63/2013 per gli interventi di ristrutturazione tesi a migliorare la stabilità sismica e le prestazioni energetiche di edifici di sua proprietà, a favore della propria azienda individuale, in qualità di subappaltatrice di tali lavori.

Anche in tale caso l’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità, nonostante nella circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 fosse stato espressamente chiarito che la cessione del credito potesse essere effettuata, nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore, anche a favore di quest’ultimo.

Ciò in quanto, nel caso esaminato, il titolare dell’impresa subappaltatrice e potenziale cessionaria della detrazione coinciderebbe con il soggetto che ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico. Pertanto, la cessione, se pur astrattamente ammissibile, determinerebbe il venir meno del “requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l’effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa di riferimento“.

Ti può interessare anche: