Certificati bianchi: illegittimo il tetto massimo di 250 euro di contributo tariffario

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 28 novembre 2019, n. 2538
10/12/2019

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2538 del 28 novembre 2019, ha ritenuto illegittimo il cap al contributo tariffario per la copertura dei costi di acquisto dei certificati bianchi, introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 10 maggio 2018, nella misura di 250 euro per ogni TEE.

In sintesi, secondo i Giudici, il MISE, così disponendo, ha invaso la sfera di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA in materia tariffaria e, segnatamente, nella determinazione dei criteri per la “copertura dei costi” e nella definizione di “un valore massimo di riconoscimento”, finendo di fatto per svuotarne la potestà regolatoria in parte qua.

Dal canto suo l’Autorità, con il pedissequo recepimento nelle proprie delibere del dettato ministeriale,

ha in sostanza abdicato dall’esercizio delle proprie indefettibili potestà di regolazione, siccome inequivocabilmente scandite dal diritto dell’Unione e dall’ordinamento domestico”.

Al contrario, l’ARERA avrebbe dovuto non applicare la suddetta prescrizione ministeriale, ovvero in ogni caso non assumerla quale dato vincolante ed immodificabile, rivendicando la propria esclusiva sfera di competenza e provvedendo a definire in piena autonomia i criteri di determinazione del contributo e l’eventuale valore massimo di riconoscimento.

Per tali ragioni, il Tar ha annullato l’art. 1, comma 1, lett. f), del DM 10 maggio 2018, nella parte in cui prevede il tetto massimo dei 250 €, modificando sul punto il comma 2, dell’art. 11 del DM 11 gennaio 2017; la delibera ARERA 27 settembre 2018, n. 487/2018/R/efr, nella parte in cui revisiona le regole di determinazione del contributo tariffario secondo i dettami del suddetto DM 10 maggio 2018; nonché la delibera ARERA 28 maggio 2019, n. 209/2019/R/efr, nella parte in cui, ai fini del calcolo del contributo tariffario, individua quali unici bilaterali da tenere in considerazione – in termini sia di quantità che di valore – quelli scambiati a prezzo inferiore al tetto massimo di € 250,00.

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