25/02/2020

Con la risposta all’interpello n. 1 del 7 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità che il credito d’imposta, derivante dallo sconto in fattura e successivamente ceduto, possa essere utilizzato per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

Più in dettaglio, nel caso prospettato, un’impresa eseguiva i lavori di efficientamento energetico di edifici condominiali, agevolabili con la detrazione da “Ecobonus”.

Il committente, beneficiario della detrazione, anziché usufruire direttamente della stessa, optava per la modalità alternativa di utilizzo del beneficio, mediante il cd. “sconto in fattura”, praticato dall’impresa esecutrice dell’intervento. Lo sconto veniva, poi, rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta, la quale successivamente lo cedeva al proprio fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L’interpello veniva proposto proprio dalla società che si occupava della vendita di energia elettrica e gas naturale, la quale chiedeva se il credito ceduto dall’impresa esecutrice dei lavori potesse essere utilizzato in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate, concordando con quanto prospettato dall’istante, ha ritenuto che anche il fornitore di energia e gas possa acquisire il credito d’imposta dall’impresa esecutrice dell’intervento, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3.1, del D.L. n. 63/2013 che a sua volta rinvia all’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, e conseguentemente possa utilizzare il credito in compensazione con il debito per le accise.

Ed infatti, il citato art. 14 prevede che il committente, beneficiario del bonus fiscale, possa cedere all’impresa esecutrice degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali l’importo spettante ai fini della detrazione d’imposta, in cambio di uno “sconto” sull’importo indicato in fattura. In tal modo l’impresa acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, con la possibilità di cederlo a sua volta ad un proprio fornitore per il quale è prevista la possibilità di utilizzarlo in compensazione.

Ciò posto, a parere dell’Agenzia, in virtù del rinvio all’art. 17 del d.lgs n. 241 del 1997 contenuto nell’art. 14, è quindi possibile compensare il credito di imposta per l’efficienza energetica con le accise dovute, utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”. Al contrario, non è, invece, ordinariamente consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

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