L’imposta sui servizi digitali non si applica alle piattaforme per lo scambio di prodotti energetici

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
25/02/2020

L’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”) ha escluso dall’assoggettamento all’imposta sui servizi digitali (“ISD”) di cui all’articolo 1, commi 35 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”), la messa a disposizione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

I commi da 37 al 40 della Legge di Bilancio 2019 hanno originariamente individuato le prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’ISD, ispirandosi dichiaratamente alla Proposta di Direttiva Com/2018/148 final. In particolare, la fattispecie di cui al comma 37, lett. b), della Legge di Bilancio 2019 ha assoggettato a tributo le prestazioni di

messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi”.

La fattispecie tributaria, così formulata, avrebbe rischiato di di colpire anche i grossisti dell’energia. Come infatti segnalato da alcune associazioni di categoria, come Elettricità Futura e Aiget (Associazione dei grossisti di energia e trader), essa avrebbe ricompreso nel suo alveo di applicazione anche le piattaforme gestite dal Gme, il Gestore dei mercati energetici. Avrebbe così introdotto un ulteriore costo di transazione sulle transazioni del Gme e, più in generale, sul sistema energetico, in controtendenza con le originarie intenzioni, che vanno nel senso di colpire le grandi imprese digitali.

Inoltre, come pure segnalato dalle menzionate associazioni,

per quanto riguarda il settore elettrico tale formulazione potrebbe portare ad una interpretazione, che riteniamo non voluta dal legislatore, secondo la quale tutte le transazioni operate sulla piattaforma della borsa elettrica gestita dal GME sarebbero ipoteticamente assoggettate alla nuova imposta determinando così un aggravio sui costi dell’energia elettrica scambiata”.

Sul punto è intervenuta la Legge di Bilancio 2020 che ha dettagliato (in negativo) l’ambito di applicazione oggettivo del tributo, individuando i servizi che, pur rientrando in termini generali nel novero delle prestazioni incluse dalla Legge di Bilancio 2019, devono invece ritenersi esclusi dall’imposizione. A questo proposito, essa ha espressamente disciplinato la materia energetica, prevedendo che

“Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

[…]

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa”.

Tali attività devono quindi considerarsi espressamente escluse da ISD.

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