Emergenza Covid-19: il D.L. “Cura Italia” e i risvolti sul settore energetico

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 19”
26/03/2020

Nelle ultime settimane, il nostro Paese è impegnato in una sfida senza precedenti, volta a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Per far fronte a tale situazione, il Governo ha varato diversi provvedimenti di portata eccezionale.

In particolare, dopo le prime misure volte a proteggere la salute dei cittadini e frenare la crescita esponenziale del contagio, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, anche noto come Decreto “Cura Italia”, l’Esecutivo è intervenuto a sostegno di cittadini e imprese, per tentare di attenuare l’impatto economico e sociale di questa emergenza.

Nel Decreto non mancano disposizioni con possibili risvolti anche sul settore energetico.

Ci si riferisce, nello specifico, all’art. 45 che, al precipuo fine di garantire la continuità dei lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, proroga la validità delle abilitazioni, già in possesso del personale addetto ai suddetti lavori, fino al 30 aprile 2020,

“anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico”.

Del pari, rileva nella medesima prospettiva anche l’art. 103, seppure norma che si riferisce genericamente all’attività e ai procedimenti amministrativi.

Tale articolo, da un lato, dispone la proroga al 15 giugno 2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020; dall’altro, sospende, fino al 15 aprile 2020, tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, sia pure impegnando, allo stesso tempo, le pubbliche amministrazioni ad

“adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

In tale contesto, ad esempio, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., come da informativa pubblicata sul proprio sito istituzionale il 16 marzo u.s., ha adottato alcune specifiche misure attuative riguardanti le attività di propria competenza di gestione degli incentivi.

In particolare, al fine di fronteggiare le possibili difficoltà degli Operatori del settore, il Gestore ha disposto, fino al 30 aprile 2020:

  • “la sospensione dei termini dei procedimenti di verifica in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
  • la proroga dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale”.

Le suddette misure non saranno però applicate a quei procedimenti amministrativi che il Gestore potrà concludere con esito positivo, sulla base dei documenti già a sua disposizione.

Da ultimo, si segnala che l’attività di fornitura di energia elettrica e quelle ad essa strumentali (i.e. produzione, trasmissione, distribuzione e commercio) rientrano tra le attività economiche essenziali non soggette a sospensione, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, e di cui piuttosto, in forza dell’art. 1, co. 3, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, può essere addirittura imposto lo svolgimento, con provvedimento del prefetto, ove ciò risulti assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.

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