26/03/2020

Nel quadro di una progressiva digitalizzazione degli adempimenti fiscali, con una serie di interventi normativi succedutisi tra il 2018 ed il 2019, il legislatore ha portato a sostanziale compimento l’iter di dematerializzazione dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi avviato su base volontaria a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con la circolare del 21 febbraio 2020, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in diversi ambiti, tra cui quello degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La documentazione delle cessioni di carburante offre un quadro più variegato e complesso rispetto ad altri settori, dal momento che in materia trovano oggi contemporanea applicazione: l’articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 633/1972, l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, l’articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 106701, del 28 maggio 2018.

Nella circolare in commento, facendo seguito alla risposta ad interpello 20/2020, l’AdE ha chiarito che gli esercenti impianti di distribuzione sono tenuti ai seguenti obblighi documentali, modulati a seconda dei soggetti destinatari della cessione e della tipologia di carburanti venduti:

(i) per le cessioni di carburanti verso soggetti passivi IVA dovrà essere emessa una fattura elettronica;

(ii) per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, nei confronti di privati, dovranno essere effettuate la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi ex art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015 secondo i termini di decorrenza individuati con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e monopoli che verranno di seguito descritti in maniera più dettagliata;

(iii) per le cessioni di altri tipi di carburanti per autotrazione o di lubrificanti, effettuati nei confronti di privati, in linea generale ed in fase di prima applicazione, sussiste l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, le operazioni continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale con l’osservanza delle relative discipline. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati, su base volontaria. La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi telematici diventano obbligatori soltanto se i ricavi o compensi  dell’esercente l’impianto superino l’1% del volume d’affari dell’anno precedente (articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, in combinato disposto con l’articolo 1 del d.m. 10 maggio 2019), mentre per questa tipologia di operazioni effettuate tramite distributori automatici, gli obblighi sopra descritti sussistono a prescindere dall’ammontare delle vendite realizzate (art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015).

Tornando all’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, effettuati nei confronti di privati(precedente categoria sub. ii) la circolare riepiloga le diverse decorrenze fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018, che di seguito si riportano:

  • 1° luglio 2018, per le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service preparato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (cfr. paragrafo 2.1);
  • 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Fermo restando che al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020 (cfr. paragrafo 2.2);
  • 1° luglio 2020, con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri (cfr. paragrafo 2.3);
  • 1° gennaio 2021 in tutti gli altri casi (cfr. paragrafo 2.4).

La sintesi che si trae dal quadro sopra delineato è quella per cui, ad oggi, le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate con fattura elettronica, solo se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta.

Invece, per quelle nei confronti di consumatori finali, fermo restando che gli obblighi di fatturazione elettronica possono sempre avvenire su base volontaria:

a) gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 106701 del 28 maggio 2018;

b) gli esercenti gli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell’obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale;

c) qualora, invece la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi viene meno, a meno che:

  • i relativi ricavi o compensi dell’esercente l’impianto di distribuzione siano superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente, ovvero
  • le operazioni avvengono tramite distributori automatici, in questo caso l’invio è sempre obbligatorio.

Sulle problematiche di ordine più prettamente tecnico-operativo riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, la circolare rinvia ad un sito istituzionale di prossima realizzazione,“FAQ – Risposte alle domande più frequenti” per tutti i dettagli del caso e l’eventuale integrazione di quanto riportato nella circolare.

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