27/04/2020

Il 27 febbraio scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (Serie L 58), la direttiva del Consiglio Ue 19 dicembre 2019, n. 2020/262, che riscrive la disciplina generale delle accise e sostituisce la direttiva 2008/118.
In particolare, la direttiva procede alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, realizzando l’obiettivo di raggruppare all’interno di un unico testo le diverse disposizioni e le modifiche che, nel tempo, sono intervenute nell’ambito delle accise “armonizzate”. La precedente direttiva 2008/118/CE, modificata dagli atti elencati nell’allegato I, parte A, è abrogata con efficacia al 13 febbraio 2023.
La novella si pone l’obiettivo di riordinare il sistema, procedendo ad una maggiore categorizzazione delle fattispecie e delle nozioni, nella prospettiva di superare la precedente impostazione casistica, che ha necessitato di una continua opera di integrazione da parte della Corte di Giustizia.
Si è proceduto con una più “trasversale” individuazione dei presupposti giuridici delle accise. Il legislatore unionale rimarca la necessità che la nozione di accisa e, soprattutto, le condizioni di esigibilità della stessa siano uguali in tutti gli Stati membri, al fine del corretto funzionamento del mercato interno.
L’art. 6 chiarisce qual è l’evento imponibile – con nozione del tutto assente nel corrispondente art. 7 della direttiva 2008/118 – il momento e il luogo di esigibilità dell’imposta, i quali devono trovare uniforme e coerente applicazione in tutto il territorio unionale onde evitare una sovrapposizione di competenze tra Stati membri. Tale circostanza, in particolare, si potrebbe verificare nelle ipotesi di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione tra Stati dell’Ue, in cui è fondamentale individuare il Paese in cui i beni si considerano immessi in consumo, con conseguente esigibilità della stessa accisa.
Al riguardo, la nuova normativa è chiara nel distinguere l’immissione in consumo “regolare” dai casi di infrazioni durante i movimenti di merce in regime sospensivo.
L’accisa, infatti, dovrebbe essere pagata soltanto nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l’irregolarità che porta all’immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove essa si è verificata, nello Stato membro in cui la violazione è stata constatata (ad esempio, in caso di furto o rapina).
Altra ben diversa circostanza è la fattispecie in cui i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione (es. presso il depositario autorizzato destinatario ovvero presso la dogana di uscita di un altro Paese dell’Ue): in questa situazione, l’art. 9, comma 4 precisa che i beni devono essere considerati immessi in consumo nello Stato di spedizione, il quale sarà l’unico competente a riscuotere l’imposta ed escutere la garanzia. Tale presunzione potrà essere superata solo con la documentazione idonea a provare che l’operatore del Paese di spedizione si è comportato conformemente alle norme. In tal caso l’irregolarità si considera avvenuta nel luogo in cui si è presumibilmente verificata.
Con riferimento al debitore dell’accisa di cui all’art. 7, viene istituita una nuova ipotesi di responsabilità solidale tra il soggetto che detiene il prodotto e colui che ne ha effettuato l’immagazzinamento, precisando che, per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’accisa divenuta esigibile è la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone.
Tra le altre novità, va ricordato che il nuovo art. 6 richiede che la mancata immissione in consumo del prodotto sottoposto ad accise, per distruzione o perdita irrimediabile, debba essere sempre dimostrata. Rispetto al testo della direttiva precedente, tale obbligo si estende anche al caso di distruzione o perdita solamente parziale della merce.
Con riferimento alla garanzia, l’art. 17 introduce poi il principio secondo cui non è richiesta alcuna garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse, salvo i casi debitamente giustificati.
Molto importante è anche l’allineamento delle accise alle procedure doganali, per cui il Parlamento Ue ha adottato la recente decisione 15 gennaio 2020, n. 2020/263, che contiene nuove regole per garantire l’efficacia dei controlli informatici sulla circolazione e tempi più ridotti in dogana per i prodotti sottoposti ad accisa.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (i.e. il 21 marzo). Con riferimento agli obblighi di recepimento, è previsto che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 6, 12, 16, 17, agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 33 a 46, e agli articoli 54, 55 e 57. Essi sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
Gli articoli 1, 4 e 5, gli articoli da 7 a 11, gli articoli 13, 14 e 15, gli articoli 18, 23 e 24, gli articoli 30, 31 e 32, gli articoli da 47 a 53, gli articoli 56 e 58 si applicano a decorrere dal 13 febbraio 2023, in modo tale da consentire agli Stati membri un progressivo adeguamento.

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