Emergenza Covid-19: prosegue l’azione di ARERA a sostegno di consumatori e imprese nei settori regolati

ARERA, Delibere 2 aprile 2020 nn. 116 e 117/2020/R/com; Delibera 7 aprile 2020 nn. 121 e 123/2020/R/eel; Delibera 13 aprile 2020 n. 124/2020/R/com; Segnalazione 23 aprile 2020 n. 136/2020/l/com
28/04/2020

Prosegue l’azione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA per far fronte alle criticità legate all’emergenza Covid-19 che maggiormente impattano sui settori di propria competenza.

Come noto, l’ARERA è intervenuta, fin dalle prime fasi dell’emergenza, con un primo pacchetto di misure urgenti indirizzate, in via prioritaria, a garantire la continuità dei servizi energetici in condizioni di totale sicurezza e a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio economico dei consumatori finali e delle imprese operanti nei settori regolati.

Tali prime misure hanno riguardato, inter alia, il blocco dei distacchi di morosità e la sospensione delle bollette per i Comuni dell’ex “zona rossa”, nonché l’istituzione di un “conto di gestione straordinario” e il differimento di alcuni adempimenti di regolazione.

Tuttavia, anche in virtù della proroga da parte del Governo (da ultimo con il DPCM 10 aprile 2020) delle limitazioni degli spostamenti fisici e dell’esercizio delle attività economiche non essenziali, tali prime misure sono risultate insufficienti e si sono resi necessari nuovi interventi.

Così l’Autorità ha adottato ulteriori provvedimenti straordinari, alcuni volti a dare continuità e/o rafforzare le precedenti misure, altri invece volti ad estendere la tutela a settori di regolazione diversi, parimenti impattati dall’emergenza (quali, ad es., i servizi di trasporto di energia e di accesso alla rete).

Nello specifico, con la Delibera 116/2020/R/com del 2 aprile 2020, l’Autorità ha adottato alcune misure volte a tutelare le imprese che operano nel mercato retail dell’energia elettrica e del gas naturale – e a cascata i relativi distributori – dal rischio (più che concreto) dell’incremento della morosità da parte dei clienti finali, quale possibile effetto del blocco delle procedure di sospensione delle forniture, di cui alla precedente Delibera 60/2020/R/com.

Invero, il divieto di attivare le procedure di sospensione per morosità priva i venditori – ancorché per un periodo di tempo limitato – del principale strumento di tutela del proprio credito e di pressione nei confronti dei clienti finali.

Ciò espone gli stessi operatori a potenziali minori incassi e a conseguenti difficoltà di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei distributori, quali controparte dei contratti necessari a garantire l’esecuzione delle forniture alla clientela finale.

Per tale ragione, l’Autorità ha introdotto alcune deroghe temporanee alla disciplina degli inadempimenti dell’utente dei servizi di trasporto/distribuzione contenuta nei codici di rete: per il settore dell’energia elettrica, Delibere 268/2015/R/eel (recante il c.d. “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica” o CTTE ) e 258/2015/R/com (recante il c.d. “Testo integrato morosità elettrica” o TIMOE) e, per il settore del gas naturale, Delibera n. 108/06 (recante il c.d. “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” o CRDG).

In particolare, con riferimento alle fatture con pagamenti in scadenza nel mese di aprile 2020, l’Autorità ha disposto la sospensione delle procedure di inadempimento riconducibili ai mancati pagamenti da parte di clienti finali che beneficiano della Delibera 60/2020/R/COM, introducendo una sorta di franchigia per i rivenditori che abbiano versato, nel settore elettrico, almeno il 70% dell’importo fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione e, nel settore del gas, almeno l’80% del totale fatturato.

Oltre a ciò, considerato che le suddette misure a favore dei venditori possono generare analoghe difficoltà per gli stessi distributori, nel corretto e tempestivo versamento degli oneri generali di sistema, l’Autorità ha introdotto, sempre con la Delibera de qua, anche misure a sostegno di quest’ultimi. In particolare, ha previsto – anche in questo caso con efficacia temporanea – la facoltà per i distributori di versare, in luogo dell’intero importo degli oneri generali di sistema fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, e comunque entro un limite minimo, utile a garantire il finanziamento delle attività di interesse generale cui sono destinati i suddetti oneri (segnatamente, pari all’80% del fatturato relativo ai punti di prelievo in bassa tensione, con riferimento al settore elettrico, e al 90% dell’intero fatturato, con riferimento al settore del gas naturale).

Con la Delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020, prima, e la Delibera 124/2020/R/com del 13 aprile, poi, l’Autorità ha posticipato al 13 aprile 2020 e, successivamente, al 3 maggio 2020, il termine di durata della menzionata misura di sospensione delle forniture di elettricità, gas ed acqua, per morosità.

Così come già previsto dalla Delibera 60/2020/R/com, la sospensione dei distacchi per morosità continua a riguardare, per l’elettricità, tutti i clienti in bassa tensione, per il gas, tutti i clienti domestici e non con consumo inferiore a 200.000 Smc/anno, per il settore idrico, tutte le tipologie di utenze.

Alcune novità, invece, sono state introdotte, con la prima delle due Delibere de quibus, riguardo alla possibilità per i clienti finali serviti in regime di tutela o con un contratto avente ad oggetto la c.d. offerta PLACET, nonché per gli utenti finali del sistema idrico integrato, di accedere ad un piano di rateizzazione, della durata di dodici mesi, senza il pagamento di interessi, per gli insoluti imputabili al mancato pagamento di fatture riferite al periodo di efficacia delle predette misure di contenimento.

Con la Delibera 121/2020/R/eel del 7 aprile 2020, l’Autorità ha disposto una modifica transitoria della vigente regolazione degli sbilanciamenti, introducendo elementi che permettano di limitare la variabilità del prezzo unitario di sbilanciamento.

Invero, la sospensione delle attività produttive, prevista dalle disposizioni emergenziali varate dal Governo, ha provocato una rilevante contrazione dei consumi di energia elettrica e, di conseguenza, una maggiore

difficoltà di programmazione da parte degli utenti del dispacciamento di punti di dispacciamento in prelievo (da cui consegue un maggior onere complessivo di sbilanciamento in capo ad essi)”.

Attualmente è previsto che le misure introdotte dalla Delibera vengano applicate fino al 30 giugno 2020. Tuttavia, l’impatto dell’emergenza sulla contrazione dei consumi elettrici e i relativi risvolti sulle dinamiche di formazione dei prezzi di sbilanciamento, verosimilmente non cesseranno subito dopo l’allentamento delle misure restrittive del Governo, né al momento stesso della cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, l’Autorità non esclude che l’intervento venga esteso anche oltre il 30 giugno.

Con la Delibera 123/2020/R/eel del 7 aprile 2020, l’ARERA ha disposto la sospensione di alcune delle tempistiche previste dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (anche detto TICA), il cui mancato rispetto determina la decadenza dei preventivi per la connessione.

In particolare, l’Autorità ha previsto che, per le pratiche di connessione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviate successivamente a tale data, ai fini del computo delle tempistiche relative all’accettazione del preventivo, all’avvio dell’iter autorizzativo e dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, i gestori di rete non tengano conto del periodo temporale per il quale, ai sensi dell’art. 103, co. 1, del d.l. 18/20 (c.d. “Cura Italia”) e dei successivi interventi legislativi, è disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti in scadenza.

Da ultimo, con la Segnalazione n. 136/2020/l/com del 23 aprile 2020, l’Autorità ha richiamato l’attenzione di Parlamento e Governo sulla necessità di adottare un apposito provvedimento normativo, che definisca strumenti nuovi e strutturali per fronteggiare, con maggiore efficacia, gli effetti dell’emergenza sulle materie di regolazione.

Invero, l’ARERA ritiene opportuno avviare il superamento delle misure regolatorie adottate in via d’urgenza negli ultimi due mesi – eventualmente con gradualità e in maniera differenziata per tipologia di cliente –, nella consapevolezza che tali misure, seppure utili e necessarie in questa prima fase, non potranno essere mantenute nel tempo in via strutturale. Ciò causerebbe, infatti, una perdita di solidità economico-finanziaria per intere filiere settoriali, con ricadute negative, in ultima istanza, anche sui clienti/utenti che si vorrebbero tutelare.

Di qui, l’invito rivolto alle istituzioni politiche a finanziare eventuali nuove misure a sostegno di cittadini e imprese con risorse pubbliche, aggiuntive rispetto a quelle disponibili a normativa vigente; nonché la formulazione di una serie di proposte normative, alcune più volte avanzate anche in passato.

In particolare, con riferimento al settore energetico, l’Autorità suggerisce la parziale fiscalizzazione degli oneri generali di sistema e, più in generale, un intervento su quella parte della bolletta non commisurata al livello di consumo, con la riduzione/azzeramento delle “voci fisse”, come quella relativa a “trasporto e gestione del contatore”.

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