Dall’Europa un’ulteriore spinta per promuovere gli investimenti sostenibili

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020
30/06/2020

Il 19 giugno u.s. è arrivato il via libera del Parlamento Europeo al Regolamento (UE) n. 2020/852 – già approvato in prima lettura nel mese di aprile dal Consiglio dell’Unione europea –, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.
Il nuovo Regolamento si inserisce nel quadro programmatico del Green Deal europeo lanciato a dicembre 2019 dalla Commissione, con l’obiettivo di mobilitare investimenti sull’economia verde e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Nell’ottica di raggiungere tale obiettivo,

“oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività economiche e nei settori già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili”.

Il Regolamento nasce con l’obiettivo di fornire ad imprese ed investitori un linguaggio comune per individuare le attività e gli investimenti che possono essere definiti sostenibili (c.d. “tassonomia”, con tale accezione intendendosi un sistema di classificazione uniforme). La definizione di un linguaggio comune ed omogeneo a livello europeo è ritenuta infatti necessaria per orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili: obiettivo raggiungibile solo rimuovendo le barriere al funzionamento del mercato interno e/o impedendo che emergano in futuro delle barriere per progetti orientati a questo scopo.
In sintesi, grazie ad un’armonizzazione – di linguaggio prima di tutto, ma, per l’effetto, anche di istituti – sarà più facile per gli operatori economici trovare oltrefrontiera i fondi per le attività ecosostenibili che porranno in essere.
Ai fini della determinazione dell’ecosostenibilità di una data attività economica, il Regolamento stila un elenco degli obiettivi ambientali, distinguendoli in sei diversi gruppi:
I. Mitigazione dei cambiamenti climatici
II. Adattamento ai cambiamenti climatici
III. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
IV. Transizione verso un’economia circolare
V. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento
VI. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Stando al Regolamento, per essere considerate sostenibili, le attività dovranno dare un contributo “sostanziale” ad almeno uno dei suddetti sei obiettivi ambientali, senza arrecare, al contempo, danni significativi agli altri cinque obiettivi.
In tal modo, si eviterà che gli investimenti vengano considerati econsostenibili anche in quei casi in cui le attività economiche che ne beneficiano vadano a danneggiare l’ambiente in misura superiore rispetto al contributo benefico che apportano.
Le attività economiche per loro natura incompatibili con l’obiettivo della neutralità climatica, se considerate necessarie, saranno etichettate come attività di transizione, fermo restando, anche per quest’ultime, il principio secondo il quale non devono arrecare “danni significativi” alle sei categorie sopra evidenziate.
Affinché gli operatori economici e tutti gli altri attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri del nuovo Regolamento, gli obblighi ivi previsti diventeranno applicabili e vincolanti dodici mesi dopo la fissazione dei relativi specifici criteri di vaglio tecnico, ai quali è rimessa la definizione in concreto delle macrocategorie evidenziate.

Ti può interessare anche: