Perdura l’incertezza sulla cumulabilità di Conti Energia e Tremonti ambiente

Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, ordinanze del 5 e 8 giugno 2020 u.s., inter alia n. 5981/2020
30/06/2020

Con una serie di ordinanze emesse tra il 5 e l’8 giugno u.s. (ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, n. 5981 del 5 giugno 2020), il Tar Lazio ha sospeso numerosi giudizi proposti da società titolari di impianti fotovoltaici avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 114266 del 6 marzo 2020, recante le modalità esecutive dell’art. 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020).

Come noto, tale disposizione ha introdotto una sorta di sanatoria volta a chiudere i numerosi contenziosi pendenti sull’annosa e dibattuta questione della cumulabilità delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia con la detassazione per investimenti ambientali di cui all’art. 6 della L. n. 388/2000, c.d. “Tremonti Ambiente”.

La querelle – si ricorda – ha preso le mosse dal comunicato del Gestore dei Servizi Energetici – GSE del novembre 2017, con il quale è stata sancita la non cumulabilità dei suddetti benefici e la conseguente necessità, per i produttori che intendessero continuare a fruire delle tariffe incentivanti, di rinunciare alla detassazione entro 12 mesi (successivamente prorogati al 31 dicembre 2019).

Determinazione quest’ultima avversata dagli operatori del settore fotovoltaico, le cui ragioni hanno trovato parziale e temporaneo accoglimento in alcune pronunce del Tar Lazio (cfr. sentt. nn. 6784 e 6785 del 29 maggio 2019), che hanno ritenuto non condivisibile in toto la lettura del dettato normativo offerta dal Gestore.

Di qui il tentativo del legislatore, con l’adozione dell’art. 36 cit., di chiudere una volta per tutte il suddetto contenzioso, offrendo agli operatori del settore una forma di “definizione agevolata”, che vede la possibilità, in caso di cumulo, di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE, attraverso il pagamento all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2020, di una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi per i suddetti investimenti ambientali e la contestuale rinuncia ai giudizi in corso.

Sennonché, gli operatori del settore rivendicano il diritto a non esercitare la scelta prevista dall’art. 36 del d.l. 124/2019 e, quindi, a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V) unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dalla Tremonti ambiente.

E su tale presupposto, come anticipato, hanno quindi impugnato dinanzi al Tar Lazio, con richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate, in forza del comma 3 dell’art. 36 cit., ha definito le modalità per l’adesione alla procedura in questione e la restituzione della somma detassata.

Tuttavia, con le ordinanze in parola, il TAR ha sospeso tali nuovi giudizi, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su un regolamento preventivo di giurisdizione vertente sulla medesima questione, e al contempo, ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione di giurisdizione, si è astenuto dal pronunciarsi sulle domande cautelari, mantenendo così ferma l’efficacia del provvedimento gravato con le relative scadenze.

Ciò, di fatto, ha lasciato nell’incertezza gli operatori che, entro il 30 giugno, devono aderire alla sanatoria, trasmettendo la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate e pagando gli importi dovuti, al fine di non essere esposti al rischio del recupero degli incentivi da parte del GSE.

Lo stallo venutosi a creare rischia dunque di dare avvio ad ulteriori contenziosi da parte di chi, nell’attesa della pronuncia giudiziale a riguardo, non adempierà agli oneri dovuti entro la scadenza prevista.

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