25/07/2020

Con la sentenza n. 4640 del 20 luglio 2020, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla legittimità della convenzione-tipo predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE al fine di disciplinare la conversione degli incentivi mediante Certificati Verdi in incentivi con tariffa onnicomprensiva, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 28/2011 e dal d.m. 6 luglio 2012.

Tali provvedimenti, come noto, hanno disposto l’estinzione del meccanismo di incentivazione mediante Certificati Verdi per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, individuando altresì regole e modalità per la transizione verso il nuovo regime di sostegno di quegli impianti, già attivi ed incentivati con i Certificati Verdi, aventi ancora diritto a questi per alcuni anni successivi alla soppressione del regime, i c.d. impianti in “transito” dal vecchio al nuovo sistema.

Orbene, con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha riformato le statuizioni del giudice di prime cure, che aveva annullato lo schema di convenzione del GSE, ritenendo che quest’ultimo avesse agito in carenza di potere, ovvero che avesse imposto un adempimento, quale la stipula di un contratto, non previsto dalle norme primarie e secondarie tra le “modalità” di commutazione.

Invero, il TAR ha offerto una lettura delle disposizioni in questione basata sulla dicotomia tra sistema incentivante nuovo e generale e regime transitorio e “necessariamente speciale”, destinato agli impianti in “transito”.

Sulla scorta di tale interpretazione, il giudice di prime cure aveva ritenuto che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 28/2011 e nel d.m. 6 luglio 2012 trovassero applicazione per intero solo ed esclusivamente nei confronti degli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e dunque ricadenti in toto nel nuovo regime incentivante. Parallelamente, riteneva applicabili agli impianti in “transito” le sole norme speciali, escludendo dunque per essi ogni valenza regolatrice delle altre disposizioni ed in particolare, per quanto di interesse, dell’art. 24, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 28/2011, laddove subordina l’assegnazione degli incentivi alla stipula di un contratto di diritto privato tra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, da redigere sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (oggi ARERA).

Totalmente diversa invece la prospettiva assunta dal Consiglio di Stato, secondo cui il legislatore ha introdotto un unico sistema incentivante, nell’ambito del quale si distinguono alcune norme valevoli esclusivamente per gli impianti in “transito”, che si limitano a sottrarli alle procedure d’asta e ad introdurre una formula matematica atta a calcolare l’incentivo residuo, ovvero a commutare nel nuovo incentivo il pregresso basato sui Certificati Verdi.

Oltre a tali disposizioni specifiche, però, agli impianti in “transito” si applicano altresì tutte le altre previsioni del nuovo assetto legislativo e regolamentare, se compatibili con le espresse specificità, ivi inclusa, pertanto, la disposizione che prevede la convenzione con il GSE, di cui all’art. 24, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 28/2011.

“D’altra parte, se la convenzione è un negozio di diritto privato accessorio a provvedimenti di concessione degli incentivi e strumento di regolazione volto a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione delle fonti alternative (in tal senso Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2017), sarebbe stato irragionevole escludere la convenzione rispetto a chi, come i transitanti, sia ammesso agli incentivi a condizioni particolari, essendo già titolare di uno strumento incentivante ancora in corso”.

In forza di ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Gestore abbia agito secondo legge nel predisporre una convenzione tipo che risulta, dunque, pienamente legittima.

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