28/09/2020

In continuità con i numerosi contributi già resi sul tema su questo blog, scopo del presente lavoro è interpretare la corretta portata della recente sentenza di Cass. 7 luglio 2020 n. 14042 , resa dalla Corte di Cassazione, alla quale, da alcuni commenti giornalistici, è stata (erroneamente) ascritta la massima secondo la quale, anche successivamente all’introduzione della legge c.d. svuota impianti (legge n. 208/2015), le pale eoliche e le torri che le sostengono continuerebbero a costituire componenti strutturali rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche, anche successivamente al 1° gennaio 2016.

Riteniamo che una più attenta lettura del richiamato precedente non consenta di trarre un principio di tal fatta, ma che anzi il suo corretto inquadramento letterale e sistematico legittimi l’opposta interpretazione – più volte sostenuta su questo blog (si veda da ultimo l’articolo dell’avv. Anderloni) e corroborata da numerose, conformi sentenze di merito – secondo la quale proprio la funzionalizzazione delle stesse pale eoliche, unitariamente considerate, allo specifico processo produttivo che si svolge nel complesso e la inscindibilità funzionale tra aerogeneratore e relativa torre strutturale di sostegno non ne consentano un trattamento differenziato ai fini catastali” ma ne impongano l’unitaria esclusione dalla componente immobiliare suscettibile di accatastamento, successivamente all’entrata in vigore della richiamata legge “svuota impianti.

Nucleo fondamentale della richiamata sentenza n. 14042/2020 della Suprema Corte è il principio secondo il quale

i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura. E quello in base al quale, in tema di attribuzione della rendita catastale ad una centrale elettrica eolica (assegnata, nella specie, alla categoria D1), il d.lgs. 3 marzo 2001, n. 28, attuativo della Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, pur delineando un quadro normativo di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevede regole specifiche per l’accatastamento degli impianti, né esenzioni o riduzioni in materia di ICI, senza che l’assenza di una simile previsione possa ritenersi in contrasto con i principi comunitari, in quanto la determinazione della rendita catastale non costituisce un’imposta, né un presupposto d’imposta (v. Sez. 6-5, Sentenza n. 3354 del 19/02/2015).

Si tratta in realtà di impostazione non nuova, ma che vede la sua prima affermazione fin dal 2012 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012) e che è stata anche successivamente ripresa e approfondita dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014).

Tanto posto, primo elemento utile a dirimere la questione è la sottolineatura del fatto che la fattispecie oggetto di causa – come peraltro messo in evidenza dalla stessa Suprema Corte – afferisce l’annualità di imposta 2010 e si pone pertanto al di fuori del periodo di efficacia e di rilevanza della legge “svuota impianti”, la quale, come più volte ricordato, dispone soltanto a far data dal 1° gennaio 2016 (uguale contesto involge anche gli altri precedenti di legittimità richiamati). Va anzi evidenziato che in tale periodo temporale vigeva l’opposta regola recata dall’art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005, secondo la quale tutti gli elementi, anche se connessi in via transitoria, che concorrono alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio – di modo che questo senza quelli non potrebbe più essere qualificato tale, restando diminuito nella sua struttura – dovevano essere inclusi nella valorizzazione catastale. In tale prospettiva il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza qui in analisi appare pienamente giustificato.

In secondo luogo, va messo in evidenza che il nuovo disposto normativo dell’art.1, commi 22 e ss. della legge n. 208/2015 non discrimina in alcun modo la possibilità di procedere all’esclusione di un determinato impianto dal novero di quelli legittimamente valorizzabili ai fini catastali sulla base delle caratteristiche costruttive del cespite ed, in particolare – con specifico riferimento alla fattispecie in analisi – in nome di una pretesa maggiore immobiliarità della torre rispetto all’aerogeneratore (pala eolica) cui è connessa, ma fa leva proprio su quel legame strutturale e funzionale tra impianto e processo produttivo che si svolge nell’opificio; tale legame era proprio la caratteristica che, nel vigore della legge precedente, ne costituiva la condizione per la relativa tassazione.

Specifica in particolare la richiamata disposizione normativa che

A decorrere dal 1° gennaio 2016, … Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Precisa espressamente sul punto la circ. n. 2/E del 2016, resa dall’Agenzia delle Entrate a specifico commento della predetta normativa, che

“Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale”.

Dall’inequivoco dato letterale e sistematico della norma in analisi e dell’interpretazione della stessa amministrazione finanziaria, è agevole evidenziare che elemento dirimente, in base alla nuova normativa, ai fini dell’esclusione di un determinato cespite delle componenti legittimamente valorizzabili ai fini catastali é che lo stesso rientri fra le attrezzature che dispiegano un’utilità specifica ed infungibile rispetto al processo produttivo che si svolge nell’immobile, a prescindere dalle sue caratteristiche strutturali.

Facendo applicazione di tali condizioni nel caso di specie, in ossequio alla nuova disposizione normativa, è lo stesso principio di diritto fissato dalla sentenza della Suprema Corte qui in analisi a legittimare la conclusione secondo la quale, come le turbine (ed i loro elementi di sostegno) risultano pacificamente da escludere dal novero dei beni legittimamente valorizzabili ai fini catastali post 2016 – proprio perché componenti impiantistiche univocamente funzionali allo specifico processo produttivo – così le pale eoliche e le relative torri di sostegno meritano di beneficiare di identico trattamento.

Tale impostazione trova conferma nella stessa prassi dell’Agenzia del Territorio resa nella vigenza delle precedente normativa, laddove, già con la risalente circ. 22 novembre 2007, n. 14/T, dettata proprio in materia di originario classamento delle centrali eoliche, è stato sancito che

devono essere menzionati nella stima tutti gli elementi che servono a qualificare la destinazione d’uso della centrale eolica.  Ad esempio il traliccio e tutti gli elementi allo stesso incorporati e posti sulla navicella …”.

Proprio alla luce di tali principi (richiamati dalla stessa Agenzia), é agevole argomentare che, se nel vigore della disciplina catastale previgente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1-quinquies del d.l. n. 44/2005, l’insieme torre/aerogeneratore (così come le turbine, nel parallelismo istituito dalla sentenza qui in analisi) era stato riconosciuto dall’Agenzia legittimamente suscettibile di classamento in via unitaria, in quanto descrittivo di beni unitariamente caratterizzanti la specifica destinazione d’uso dell’opificio produttivo, tale caratteristica non può successivamente essere disconosciuta nel momento in cui la nuova normativa postula adesso l’esclusione dal novero dei beni legittimamente valutabili ai fini catastali proprio dei beni funzionali allo specifico processo produttivo che si svolge nell’immobile.

Su tali basi, si auspica che la Suprema Corte, quando la nuova questione posta dalla legge c.d. “svuota impianti” perverrà alla sua delibazione, risolva la questione giuridica nel senso della esclusione della accatastabilità delle torri eoliche, in coerenza con la cornice interpretativa già delineata ed in continuità con i principi e con l’impostazione adottata in occasione della disamina della precedente disciplina introdotta con il d.l. n. 44/2005, di cui la sentenza in commento costituisce precedente emblematico.

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