Il TAR Veneto, Venezia, sull’individuazione delle aree idonee ex lege
TAR Veneto, Venezia, Sez. IV, sentenza n. 663 del 2 maggio 2025
Lo scorso 2 maggio, il TAR Veneto si è pronunciato sull’interpretazione dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021. Questa previsione, che come noto opera nelle more dell’adozione di specifici decreti del Ministero della Transizione Ecologica, individua alcune ipotesi in cui determinate aree possono essere individuate come idonee ex lege.
Ci si riferisce, nello specifico: (a) ad aree nelle quali preesistano impianti di produzione di energia della medesima tipologia; (b) a siti oggetto di bonifica; (c) a cave e miniere abbandonate; (c-bis) ad aree nelle disponibilità delle Ferrovie dello Stato o dei concessionari aeroportuali; (c-ter) in assenza di vincoli di cui al d.lgs 42/2004, ad aree agricole che non distino più di 500 da aree con destinazione commerciale, artigianale, industriale, cave, miniere, ad aree interne a uno stabilimento industriale e ad aree agricole che non distino più di 500 m dallo stesso, nonché ad aree adiacenti alle autostrade; (c-quater) per i soli impianti fotovoltaici, ad aree non ricomprese nel perimetro di 500 m da beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Il giudizio prende il via dalla presentazione da parte di una società operante nel settore energetico di un’istanza di avvio della PAS di cui al d.lgs. 28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel veronese, di potenza complessiva pari a 5, 44 MW. L’area oggetto dell’intervento, sita nelle immediate adiacenze di un polo industriale, è inserita nel Piano regolatore regionale fra quelle “non pianificate”, e non è inoltre presente alcun bene sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 nel raggio di 500 metri.
All’istanza della Società faceva seguito da parte del Comune un ordine di non iniziare i lavori, basato sulla asserita inidoneità dell’area individuata dall’istante, in quanto, secondo l’interpretazione della normativa adottata dell’Amministrazione, solo un’area già classificata come agricola può essere individuata come idonea ex lege.
Secondo il Comune infatti le ipotesi delineate dall’articolo 20, comma 8, sono cumulative, e non alternative fra loro, e devono pertanto sussistere in contemporanea. Il requisito di cui alla lettera c-quater – l’assenza in una fascia di 500 metri dall’area di un bene tutelato dal d.lgs. 42/2004 – rappresenterebbe quindi secondo l’amministrazione una condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente per poter fondare l’idoneità ex lege di un’area.
Il TAR quindi – a seguito dell’impugnazione da parte della Società dell’ordine di non iniziare i lavori – è stato a chiamato a stabilire se le ipotesi di cui all’articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 si pongano fra loro in un rapporto di alternatività o di necessaria coesistenza, e più nello specifico se “[l’]ipotesi indicata nella lettera c-quater […] costituisca un’ipotesi totalmente autonoma, svincolata dalle precedenti […] o se, invece, la stessa, pur configurando un’ipotesi additiva rispetto alle pregresse, necessiti, per trovare applicazione, la co-presenza di tutti i presupposti previsti dalle lettere da ultimo indicate”.
Nel risolvere tale questione, il Tribunale ha valorizzato due elementi: uno, di carattere generale, consistente nel favor a più riprese espresso dal legislatore italiano ed europeo per la diffusione delle energie rinnovabili, e un secondo, più strettamente testuale, dato dall’incipit del comma c-quater (“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”).
Sulla scorta di tali evidenze, il Tribunale ha accolto il ricorso della Società, e ha concluso nel senso che l’ipotesi di cui alla lettera c-quater “non andrebbe intesa come mera pertinenza delle precedenti […] ma piuttosto come fattispecie svincolata dalle pregresse e dalle condizioni dalle medesime poste, atteggiandosi ad ipotesi autonoma e di chiusura”.
Secondo il Giudici, pertanto, il Legislatore ha voluto individuare autonome ipotesi di aree idonee di diritto, che non hanno per ciò bisogno di ulteriori requisiti per poter trovare applicazione. Il TAR si è posto sulla scia di una sua precedente pronuncia, che aveva individuato la ratio dell’aggiunta, nel 2022, del comma c-quater proprio nella necessità di ampliare – e non di restringere, imponendo ulteriori requisiti, come nell’interpretazione data dal Comune – il catalogo delle aree idonee all’insediamento di impianti FER (TAR Veneto, Venezia, Sez. IV, sentenza n. 2997/2024).
La sentenza appena esaminata rappresenta un importante chiarimento interpretativo a favore della semplificazione procedurale e della promozione delle energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione. Il riconoscimento dell’autonomia della previsione di cui alla lettera c-quater segna un passo deciso verso una maggiore certezza normativa per gli operatori del settore. Guardando al futuro, sarà fondamentale che il legislatore accompagni questa spinta interpretativa con una disciplina chiara e definitiva delle aree idonee, evitando letture restrittive da parte delle amministrazioni locali e garantendo coerenza tra gli obiettivi ambientali e gli strumenti urbanistici.