Il TAR Lazio sull’individuazione delle aree idonee e non idonee

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025
27/06/2025

In data 13 maggio 2025, il TAR Lazio ha parzialmente annullato il D.M. del 21 giugno 2024, recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione impianti a fonti rinnovabili”.

Il ricorso, promosso da diversi operatori attivi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, prospettava un peggioramento dell’assetto normativo dovuto alle maggiori restrizioni introdotte dal decreto all’installazione degli impianti, senza che al contempo venissero definiti principi e criteri omogenei che ne guidassero la realizzazione.

Il Giudice, esaminate una serie di questioni pregiudiziali, ha ritenuto meritevoli di accoglimento solo alcune delle censure prospettate nel ricorso.

Si tratta, in particolare, delle contestazioni relative all’attribuzione alla competenza legislativa delle Regioni di una piena ed arbitraria discrezionalità nell’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, con anche la facoltà di estendere le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a 7 chilometri (art. 7 comma 2 e comma 3 del D.M. del 21 giugno 2024).

Sul punto, le ricorrenti lamentavano l’imposizione di limitazioni sproporzionate e irragionevoli alla realizzazione degli impianti, che, non essendo giustificate da motivazioni ambientali e paesaggistiche adeguate, determinavano un impedimento aprioristico e vincolante al loro sviluppo.

Ebbene, il Tar, nel ritenere fondate le questioni appena richiamate, ancora l’illegittimità dell’art. 7 del D.M. del 21 giugno 2024 principalmente a due profili.

Innanzitutto, tale disposizione abiliterebbe le Regioni ad individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle previste dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021. A ben vedere, però, le fasce di rispetto individuate dal legislatore statale risultano già espressive di specifiche esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, rendendo difficile ipotizzare che vi siano ulteriori e più specifiche ragioni che possano legittimare le Regioni a discostarsi dalle scelte operate a monte dallo stesso, che sulla tutela di tali beni conserva comunque competenza esclusiva.

D’altro canto, le Regioni si troverebbero a dover adottare sostanzialmente una misura di salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in assenza di specifici parametri normativi di riferimento e, soprattutto, in assenza di conoscenze adeguate a provvedere alla determinazione degli specifici range di ampiezza delle differenti fasce di rispetto.

Il Collegio ritiene parimenti illegittimo il D.M. del 21 giugno 2024, laddove non definisce i principi fondamentali che dovrebbero guidare il legislatore regionale nell’esercizio delle proprie attribuzioni, da cui un’inevitabile assenza di omogeneità dei criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione degli impianti.

Difetta, dunque, il grado di specificità richiesto per attuare la delega legislativa, tanto per la definizione delle aree idonee quanto per la individuazione delle aree non idonee.

Le carenze che gravano su tali criteri si riflettono anche sul carattere dell’omogeneità, che, ricorda il Collegio, va apprezzato “non rispetto all’intrinseco contenuto dei principi e criteri concretamente individuati bensì nella loro attitudine ad essere applicati in maniera uniforme nell’intero territorio nazionale”.

Il requisito della omogeneità, infatti, va necessariamente declinato in termini effettuali e non meramente strutturali, così che la disciplina di individuazione delle aree idonee non ostacoli il mantenimento di standard uniformi di tutela sull’intero territorio nazionale.

E proprio la descritta esigenza di omogeneità, fulcro della presente pronuncia, dovrà orientare la futura individuazione dei criteri che sottendono alla definizione delle aree idonee, perché, come rilevato dal Tar, è sì necessario riconoscere le specificità territoriali delle singole Regioni, ma pure restituirle al contesto più ampio a cui appartengono.

Ti può interessare anche: