Il Consiglio di Stato sulla Valutazione di impatto ambientale

Consiglio di Stato, sentt. nn. 5888 e 5889 del 7 luglio 2025
24/07/2025

In data 7 luglio 2025, il Consiglio di Stato, con ben due pronunce (sentt. nn. 2591/2024 e 2649/2024), ha chiarito portata e natura della Valutazione di impatto ambientale (V.i.a.), soffermandosi, in particolare, sul margine riservato al sindacato giurisdizionale sulla valutazione stessa.

L’opportunità di ricostruirne la fisionomia è nata dalla definizione di due giudizi in cui veniva in considerazione un bilanciamento particolarmente complesso – o, quantomeno, contestato nel suo esito – tra l’obiettivo di massima estensione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

I ricorsi all’origine dei giudizi di cui si tratta lamentavano l’illegittimità, variamente articolata, del Provvedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR), relativo a un impianto eolico denominato “Monte Gioio di Villore”, di potenza complessiva di 29,6 MW, localizzato nella provincia di Firenze.

In sede di appello avverso le sentenze di primo grado (rispettivamente, di rigetto e di improcedibilità dei ricorsi), tra le censure proposte risultano di particolare interesse quelle riguardanti l’asserita illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale. Una illegittimità che, in parte, viene declinata come difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi rispetto alla V.i.a. e, in parte, come errato apprezzamento dei profili di incidenza paesaggistica dell’opera.

Invero, già prima delle pronunce in esame la giurisprudenza si era espressa sulla natura complessa del procedimento di V.i.a., nel quale non si richiede soltanto una valutazione dell’incidenza ambientale e paesaggistica di una determinata infrastruttura o opera sull’ambiente circostante, venendo in considerazione anche le implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa.

Ebbene, il Consiglio di Stato, nelle pronunce in esame, si allinea ai precedenti orientamenti e opera, a più riprese, una chiara ricostruzione di quelli che sono i caratteri propri della V.i.a., che, lungi dal risolversi un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, si sostanzia in realtà in “un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di esercizio politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati”.

Una volta appurata – o meglio, ribadita – la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate nell’ambito del giudizio di compatibilità ambientale, è chiaro il perimetro del sindacato del giudice sulla valutazione, il quale è limitato alla sola verifica della sua non pretestuosità, non può avvalersi di criteri che evidenzino la semplice non condivisibilità della valutazione stessa e deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi rimessi all’organo amministrativo. Il sindacato del giudice è, in sostanza, limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero all’assenza di idonea motivazione.

Ne consegue che, qualora si voglia dedurre l’illegittimità della valutazione, diventa necessario dimostrare che l’eventuale errore tecnico in cui sarebbe incorsa l’amministrazione abbia poi inciso sull’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie, peraltro, si prospetta una interazione tra interessi particolarmente rilevanti e meritevoli di tutela, tali da rendere sicuramente più delicate le valutazioni dell’amministrazione. Il che però non basta modificarne i parametri di sindacabilità.

Dunque, con le pronunce in questione, il Consiglio, nel riaffermare i margini della Valutazione di impatto ambientale, rimarca la centralità – e, nel caso di specie, la preponderanza – sulla tutela paesaggistico-ambientale dell’interesse costituzionale alla libertà di iniziativa economica privata che sia preordinato all’utilità sociale, nonché dell’interesse euro-unitario alla massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

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