24/07/2025

Con la sentenza n. 112/1/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento è intervenuta su una questione di estrema rilevanza nel settore delle accise su prodotti energetici, confermando l’orientamento secondo cui il credito d’imposta maturato da un operatore nel mercato dell’energia può essere oggetto di trasferimento contabile verso un’altra provincia, anche al di fuori delle regioni a statuto speciale. Il caso specifico ha visto protagonista una società fornitrice all’ingrosso di gas naturale ed energia elettrica, E.E. s.r.l., la quale, a seguito di una contrazione dei volumi di gas immessi in consumo nella Provincia autonoma di Trento, si è trovata con un credito di accisa pari a euro 262.704,55, formatosi a fronte di versamenti in acconto eccedenti rispetto al conguaglio effettivamente dovuto.

L’istanza presentata dalla contribuente chiedeva in via principale il rimborso diretto dell’eccedenza di imposta e, in subordine, il trasferimento del credito sulla contabilità accise presso l’Ufficio delle Dogane di Arezzo-Siena, dove la società opera in modo significativo con versamenti mensili superiori a 4,5 milioni di euro. L’Agenzia delle Dogane – Ufficio di Trento ha negato entrambe le richieste, motivando il diniego con l’assenza di cessazione del rapporto tributario nella Provincia di Trento, condizione ritenuta necessaria per la legittimità del rimborso[1].La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. In relazione alla domanda di rimborso diretto, ha ritenuto corretta la posizione dell’Agenzia, richiamando l’articolo 14, comma 2, del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), secondo cui il credito d’imposta non può essere oggetto di rimborso in denaro fino a che il rapporto tributario non si è esaurito. Tale impostazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra cui si ricordano le recenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 33535/2024, 33292/2024 e 22044/2024, che affermano come l’eccedenza d’imposta debba essere gestita attraverso il riporto nelle successive dichiarazioni annuali, e non possa dar luogo a rimborso anticipato in assenza di cessazione dell’attività nel territorio interessato.

Diversa valutazione è stata invece riservata alla richiesta subordinata, volta al trasferimento contabile del credito su una diversa posizione gestita dalla medesima contribuente. La Corte, con un’interpretazione sistematica dell’articolo 14, comma 7, del TUA e dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 689/1996, ha riconosciuto che tale modalità di gestione costituisce una forma lecita e razionale di utilizzo del credito, configurandosi come una compensazione “esterna”, ossia tra posizioni contabili distinte ma riferite al medesimo soggetto d’imposta. Secondo la CGT di Trento, il trasferimento contabile dell’eccedenza non è precluso dal fatto che il rapporto non si sia ancora concluso nella provincia in cui il credito è sorto, trattandosi di un’operazione interna alla medesima struttura impositiva e conforme alla ratio della normativa fiscale. Nessuna norma, secondo la Corte, impone che il credito debba rimanere confinato alla provincia d’origine, anche se a statuto speciale, e la sussistenza di una contabilità separata per ogni sede operativa non implica una separazione giuridica dei soggetti, bensì solo una suddivisione gestionale.

La sentenza n. 112/1/2025 si inserisce dunque in un contesto normativo in profonda evoluzione, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 43/2025, entrato in vigore lo scorso 5 aprile, che ha riformato significativamente il meccanismo di calcolo e versamento dei ratei mensili delle accise sui prodotti energetici. In particolare, il nuovo articolo 26-ter del D.lgs. 504/1995 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, i soggetti che forniscono gas naturale ai consumatori finali debbano calcolare il rateo mensile dell’accisa sulla base delle bollette o fatture emesse nel mese solare precedente, e non più sulla base della dichiarazione annuale dell’anno precedente. Analoga disposizione è contenuta nel nuovo articolo 55 dello stesso decreto per quanto riguarda l’energia elettrica.

Il sistema previgente, basato sull’anticipo dei versamenti in acconto calcolati su volumi storici, aveva infatti generato gravi distorsioni operative per i fornitori, con picchi di credito in ambiti territoriali in cui la clientela si era drasticamente ridotta, rendendo impossibile l’utilizzo del credito nei ratei successivi, spesso troppo modesti. Il mancato allineamento tra realtà commerciale e obbligo fiscale ha determinato frequenti situazioni di crediti inutilizzabili che, come nel caso deciso dalla CGT Trento, non potevano essere rimborsati in denaro in assenza di cessazione dell’attività.

Proprio per questo, la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Trento assume una valenza sistematica: riconoscere la possibilità del trasferimento contabile del credito, anche verso province ordinarie e fuori dall’ambito territoriale in cui esso è maturato, rappresenta un importante bilanciamento tra le esigenze di tutela del gettito e il principio di effettività del diritto al rimborso.

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[1] Questa posizione trova fondamento nella disciplina normativa vigente, che configura il rapporto tra soggetti obbligati e Amministrazione finanziaria nel settore delle accise su base territoriale. Ai sensi degli articoli 26, comma 13, e 55, comma 1, del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), i soggetti obbligati presentano dichiarazioni annuali per ciascun ambito provinciale, determinando conguagli a debito o a credito riferiti a ciascuna provincia in cui operano. L’articolo 6, comma 3, del D.M. 22 dicembre 1996, n. 689, stabilisce che gli Uffici tecnici di finanza (oggi Uffici delle Dogane) gestiscono una contabilità separata per ogni provincia, anche in capo al medesimo soggetto passivo. Inoltre, l’articolo 14, comma 2, del TUA prevede che il credito d’imposta non può essere rimborsato in denaro fino a cessazione del rapporto d’imposta, mentre il comma 7 limita l’utilizzo dell’eccedenza al riporto nelle liquidazioni successive. In questo assetto, il trasferimento di un credito da una provincia all’altra non è automatico, ma rappresenta un’eccezione che può realizzarsi solo nel rispetto di condizioni ben definite, trattandosi di posizioni contabili autonome, pur se intestate allo stesso soggetto.

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