24/07/2025

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 giugno 2025, pronunciata nella causa C‑645/23 (Hera Comm S.p.A. c. Falconeri S.r.l.), si colloca all’interno di un consolidato filone giurisprudenziale volto a definire i limiti del potere impositivo degli Stati membri alla luce del diritto dell’Unione [1]. La decisione affronta una questione tutt’altro che marginale: la compatibilità di un’imposta nazionale — formalmente qualificata come addizionale all’accisa sull’energia elettrica — con i principi sanciti dalla direttiva 2008/118/CE.

La controversia ruota attorno all’illegittimità di un tributo privo di finalità specifica, istituito unicamente per esigenze di gettito, e dunque non conforme ai requisiti imposti dalla normativa unionale. Oltre a sollevare delicati profili di diritto tributario europeo, la pronuncia investe il più ampio tema del bilanciamento tra la sovranità fiscale degli Stati membri e gli obblighi che derivano dall’ordinamento euro-unitario, con ricadute dirette sulle relazioni tra operatori economici e consumatori finali nel settore dell’energia.

La vicenda ha origine da un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra Hera Comm S.p.A. e Falconeri S.r.l., relativo al periodo 2009–2012. In tale arco temporale, la normativa italiana prevedeva — oltre all’accisa armonizzata imposta dalla disciplina comunitaria — una cosiddetta “imposta addizionale” sull’elettricità, istituita con finalità dichiaratamente rivolte al finanziamento degli enti locali. Hera Comm, quale fornitore, ha versato tale imposta all’erario, riversandone l’onere su Falconeri, che ha successivamente richiesto la restituzione delle somme, ritenendole indebitamente corrisposte.

Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, ritenendo la misura fiscale in contrasto con il diritto dell’Unione. Il caso è stato quindi deferito alla Corte di Giustizia per una pronuncia pregiudiziale. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i criteri stringenti che devono presidiare l’introduzione di imposte indirette su prodotti già soggetti ad accisa armonizzata. In particolare, l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE consente l’introduzione di tributi diversi dalle accise soltanto se perseguono una finalità specifica, distinta dalla mera esigenza di gettito.

Nel caso di specie, l’imposta addizionale in questione destinava genericamente il gettito al finanziamento degli enti territoriali, senza alcuna connessione effettiva con obiettivi ambientali, sociali o settoriali. Tale genericità ha condotto la Corte a qualificarla come tributo meramente finalizzato al bilancio generale, in violazione della direttiva. Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui la natura del tributo non può essere determinata dalla sua qualificazione formale, bensì dalla sua struttura concreta, dalla platea dei destinatari e, soprattutto, dalla finalità effettivamente perseguita.

La Corte ha inoltre affrontato un secondo profilo di rilievo: sebbene le direttive non possano essere direttamente invocate nei rapporti tra privati (c.d. effetto diretto orizzontale), resta fermo il principio secondo cui un soggetto non può essere costretto a subire gli effetti di un’imposta introdotta in violazione del diritto dell’Unione [2]. Il giudice nazionale, pertanto, è tenuto ad applicare i principi di equivalenza ed effettività per assicurare il ristoro dell’indebito. Qualora, per qualsiasi ragione, l’azione nei confronti del fornitore non fosse esperibile o accolta, sarà lo Stato a dover rispondere in via diretta, in forza della responsabilità da violazione del diritto dell’Unione.

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[1] Sul tema si veda anche Enrico Marello, “Sul concetto di “altre imposte”: il caso italiano delle addizionali locali all’accisa sull’energia elettrica”, Rivista di diritto tributario del 23 aprile 2021.

[2] Per maggiori approfondimenti sul tema, si rimanda sempre su questo sito a Giulia Trasmondi, La Corte Costituzionale dichiara illegittima l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica e a Giulia Fimiani, Rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica: la legittimazione ad agire del consumatore alla luce dei principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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