Il TAR Lombardia, Brescia, sui limiti soggettivi per il rilascio di titoli autorizzativi

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 789 del 3 settembre 2025
24/09/2025

In data 7 luglio 2025, il Tar Lombardia, Brescia, si è pronunciato in merito alla possibilità per le Regioni, di introdurre delle limitazioni all’installazione di impianti agrivoltaici non previste dalla normativa nazionale, dunque restringendone il campo di applicazione in assenza di una legittimazione in tal senso.

Il caso di specie ha ad oggetto una richiesta di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) presentata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva di 13,56 MWp, archiviata dalla Provincia per carenza del requisito soggettivo di cui al punto D), paragrafo 6, Allegato A alla D.G.R. 26 febbraio 2024 – n. XII/1949 della Regione Lombardia.

Preliminarmente va detto che tale delibera, annullata in autotutela a seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto aree idonee (D.M. 21 giugno 2024), è stata poi sostituita dalla D.G.R. 15 luglio 2024 – n. XII/2783 della Regione Lombardia, per allineare la disciplina regionale in materia di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree classificate agricole alle disposizioni contenute nelle norme nazionali, lasciando sostanzialmente invariati i requisiti soggettivi originariamente previsti. Da ciò la conferma dell’esito della originaria richiesta di rilascio del PAUR, ossia l’archiviazione dell’istanza.

In particolare, nel definire gli indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici in aree agricole, la Regione ha circoscritto la possibilità di presentare la richiesta di titolo abilitativo per l’installazione di impianti agrivoltaici a due categorie di soggetti: “Impresa agricola singola o associata da certificato camerale” o “Società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali”.

La delibera in questione veniva, dunque, impugnata innanzi al TAR, ritenendo le limitazioni soggettive alla realizzazione degli impianti agrivoltaici in contrasto con il principio di massima diffusione degli impianti FER e con le fonti nazionali in materia di fonti di energia rinnovabile, le quali invero non contemplerebbero alcun condizionamento alla realizzazione di impianti agrivoltaici legato alla sussistenza di requisiti soggettivi.

Ebbene, il Giudice, nell’accogliere il ricorso, conferma che la legislazione nazionale nulla dispone in merito a requisiti soggettivi, con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici: “Il dato è significativo e dirimente, in quanto la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali del settore” (Tar Lombardia, Milano, sent. n. 1825/2025).   Tuttalpiù, secondo il Collegio, una limitazione di questo tipo potrebbe rinvenirsi quanto alla disciplina che regola l’accesso agli incentivi per la realizzazione dei sistemi agrivoltaici di cui al DM n. 436/2023 (c.d. D.M. agrivoltaico); nulla invece è previsto in tal senso quanto al rilascio di titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto.

Ancora una volta, dunque, si chiarisce l’illegittimità di disposizioni che limitano la diffusione di impianti di energia da fonte rinnovabile, laddove un simile intervento non trovi copertura nella normativa nazionale, dunque “restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto”.

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