27/10/2025

In data 14 ottobre 2025, il TAR Lazio si è pronunciato in merito all’importanza che il fattore “tempo” assume nei procedimenti volti ad ottenere il rilascio della Valutazione di impatto ambientale (V.i.a.), cui sottende una specifica esigenza di accelerazione delle procedure preordinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Nel caso di specie, la Società ricorrente lamentava l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza dalla stessa presentata ai fini del rilascio della V.i.a., in relazione ad un impianto eolico denominato “parco eolico di Tufara”, di potenza complessiva di 30,6 MW, esteso lungo il territorio di tre diverse Regioni.

Il progetto in questione rientra nelle procedure di V.i.a. di competenza statale, in quanto ricompreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché rientrante nei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).

In tale contesto, è stata prevista dal legislatore l’istituzione di un’apposita Commissione Tecnica, la quale è tenuta a predisporre uno schema di V.i.a. sulla cui base viene poi adottato il relativo provvedimento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le procedure in questione sono scandite dal rispetto dei seguenti termini perentori:

–           la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di V.i.a. esprimendosi in 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione e comunque non oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della documentazione;

–           nei successivi 30 giorni, il Ministero adotta il provvedimento.

L’istituzione di un organo specificamente dedicato a tale funzione e la previsione di termini perentori definiscono una disciplina ispirata alla accelerazione e alla semplificazione amministrativa, e sono manifestazione dell’esigenza di tutela prioritaria degli interessi climatico-ambientali ritenuti strategici, assicurando la certezza dei tempi di conclusione del procedimento e, conseguentemente, della realizzazione degli impianti.

Il TAR ha dunque ritenuto il silenzio serbato dal Ministero in contrasto con la disciplina nazionale ed eurounitaria di tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, il quale si realizza anche attraverso la garanzia di conclusione del procedimento autorizzativo entro un termine definito, in coerenza con il carattere di priorità riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili.

In conclusione, la pronuncia in esame consente di chiarire l’importanza che le modalità di svolgimento del procedimento – qui declinate nel senso della rapidità – rivestono nella realizzazione degli impianti FER, evidenziando che la produzione di energia da fonti rinnovabili risponde al primario interesse pubblico di tutela dell’ambiente, a sua volta

funzionale al raggiungimento dell’obiettivo (vincolante per l’Unione) di copertura percentuale del consumo finale lordo di energia mediante fonti rinnovabili, che a livello di normativa interna si è tradotta nella previsione di uno specifico iter procedimentale secondo scansioni temporale espressamente qualificate in termini perentorietà”.

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