27/10/2025

In data 13 ottobre 2025, il TAR Sicilia si è pronunciato in merito all’entità delle valutazioni sottese al parere della Commissione Tecnica Specialistica della Regione circa la possibile installazione di impianti fotovoltaici in determinate aree, offrendo una sintesi efficace dell’interpretazione della disciplina dell’individuazione delle aree “non idonee”.

Nel caso di specie, la Società ricorrente lamentava un difetto di istruttoria relativo al parere istruttorio conclusivo (PIC) con cui la Commissione Tecnica Specialistica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale rispetto alla realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale di 30MW.

Si contestava, in particolare, che le valutazioni ivi contenute fossero fondate su un erroneo rilievo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, secondo cui gli impianti ricadrebbero in area “non idonea” ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, art. 20, comma 8, lett. c-quater, il quale include tra le aree idonee anche quelle che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ex D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Nello specifico, tale fascia va “determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”.

Ebbene, nel caso in esame, il giudizio negativo della Soprintendenza si fonda proprio sul fatto che gli impianti in questione risultano collocati all’interno della fascia di rispetto, da cui l’asserita non idoneità dell’area di installazione.

Nell’accogliere il ricorso proposto dalla Società, il TAR chiarisce la portata dell’art. 20, comma 8, lett c), D.Lgs. n. 199/2021, il quale, nel definire le aree idonee richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, non mira in alcun modo a introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree non idonee.

In particolare, il fatto che il progetto insista sulla fascia di rispetto non è di per sé una ragione valida a fondare una presunzione di incompatibilità con la tutela del paesaggio in cui si colloca; lo stesso vale per il fatto che l’area considerata non sia ricompresa tra quelle previste espressamente come idonee per legge.

Se così fosse, la lett. c) dell’art. 20, comma 8, avrebbe introdotto una nuova limitazione alla realizzazione di impianti FER che andrebbe a frustrare la stessa ratio della normativa in materia. A confermare tale impostazione sta l’indubbia centralità della tutela dell’ambiente e della lotta al cambiamento climatico, da realizzarsi anche tramite la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, da cui la necessità di una interpretazione della disciplina applicabile “in linea con il diritto europeo e con gli obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati dall’UE per i prossimi decenni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025).

In conclusione, con tale pronuncia il TAR ribadisce che è necessario che le valutazioni sottese al giudizio negativo di compatibilità ambientale valorizzino adeguatamente tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle specificità del caso e del principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, risultando del tutto insufficiente a tal fine il mero richiamo al vincolo paesaggistico o a fattori culturali e turistici astrattamente coinvolti.

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