26/11/2025

Nessun automatismo ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’accisa sul gas naturale destinato agli usi non domestici, in quanto le aziende clienti, per poter usufruire di tale beneficio fiscale, dovranno presentare al fornitore un’apposita autocertificazione, idonea a dichiarare l’uso effettivo del prodotto utilizzato.

Questo sembra essere, almeno per ora, l’orientamento di prassi più accreditato ed in uso tra gli operatori commerciali del settore, nell’attesa che venga emanato il decreto ministeriale attuativo del D.lgs. n. 43 del 28 marzo 2025 in vigore dal 5 aprile 2025 recante la “Revisione delle disposizioni in materia di accise”.

Attraverso quest’ultimo provvedimento (già esaminato su questo Blog con il precedente contributo “Accisa sul gas naturale ed aliquota applicabile: i chiarimenti introdotti dal D.Lgs. n. 43 del 28 marzo 2025 sulla definizione di usi domestici ed usi non domestici”, a cura di Valeria Vasta), il Legislatore, mettendo in atto una prima parte del progetto di riforma sulle accise, è andato a modificare parzialmente l’attuale Testo Unico Accise (cd. “T.U.A.”), ossia il DLgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 (cosiddetto “T.U.A.”), recante, appunto, le “le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.

In particolare, nell’ottica di voler chiarire, una volta per tutte, la distinzione tra gli usi ed impieghi del gas naturale soggetto ad accisa che scontano la tassazione con aliquota piena (usi civili) e quelli che, invece, scontano l’aliquota ridotta (usi industriali), con tale provvedimento sono state fornite preziose delucidazioni orientate a definire – in via, si auspica, dirimente – il perimetro applicativo delle due predette categorie.

Rinviando in questa sede a quanto più approfonditamente esaminato nel precedente contributo sopra menzionato, anche con riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 26 del suddetto T.U.A. laddove distingueva le due menzionate categorie generando non poca incertezza interpretativa, ai fini che ci occupano sia sufficiente qui ricordare come la classificazione prevista tra gli usi civili (per i quali è stabilita un’aliquota di accisa più elevata) e gli usi industriali del gas naturale destinato alla combustione (per i quali è stabilita un’aliquota di accisa ridotta) sia stata soppressa nella nuova norma così come modificata dal D.lgs. n. 43/2025 per lasciare spazio, in suo luogo, a quella mutuata dal vigente sistema di tassazione dell’energia elettrica, tra usi “domestici” e usi “non domestici”, al fine di rendere inequivoca l’applicazione delle diverse aliquote di accisa ai consumi di gas naturale (in misura piena nel primo caso, ridotta nel secondo).

Mentre la prima categoria attiene all’impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari che hanno una funzione abitativa e si riferisce, altresì, gli immobili che, anche in maniera similare ed in considerazione della loro classificazione catastale, possono essere fatti rientrare nell’ambito del predetto uso domestico, la seconda riguarda tutti gli altri usi che vengono definiti in negativo, ed in via residuale, come gli impieghi non ricompresi tra gli usi domestici.

Con riferimento a quest’ultima specifica tipologia di usi, il citato D.lgs n. 43/2025 non sembrerebbe considerare l’applicazione automatica della tariffa agevolata così come prevista, riscontrandosi, piuttosto, nell’orientamento del Ministero la preferenza a produrre l’invio di un’apposita dichiarazione, che, anche per i contratti per usi industriali già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto, possa certificare la tipologia di utilizzo del gas naturale in questione.

Chiaramente, spetterà al Decreto Ministeriale attuativo fornire ulteriori precisazioni in tal senso e anche con riferimento al rilascio delle nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività per gli operatori professionali, delle licenze e dei documenti da produrre a supporto delle richieste.

In assenza di istruzioni attuative più concrete, tuttavia, la prassi sinteticamente qui descritta sembra essere quella più accreditata e messa in atto dai soggetti interessati.

Appare, inoltre, ragionevole in ogni caso aspettarsi la previsione di un periodo di natura transitoria, che possa garantire in maniera performante non solo un adeguamento al nuovo D.lgs. n. 43/2025, ma anche al futuro DM attuativo, il quale dovrà senz’altro regolare un auspicabile – quanto necessario – aggiornamento dei sistemi gestionali degli operatori professionali per un pieno allineamento alle novità intervenute.

Ti può interessare anche: