Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sui divieti generalizzati alla realizzazione di impianti rinnovabili
Cons. Giust. Amm. Sicilia, sent. n. 803 del 23 ottobre 2025
In data 23 ottobre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è tornato a pronunciarsi in merito all’apposizione di divieti generalizzati alla realizzazione di impianti rinnovabili, in tal caso riferiti a vaste porzioni di territorio senza alcuna considerazione delle circostanze del caso concreto.
Il giudizio prende le mosse dall’esito negativo del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico di potenza di 29,40 MW per asserita incompatibilità del progetto – rilevata con parere dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo – con le esigenze di “tutela paesaggistica ed archeologica” coinvolte.
Alla base del relativo parere si pone il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10 ottobre 2017, recante la definizione dei criteri di individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. In particolare, l’articolo 3 del D.P.R.S. individua genericamente significative porzioni del territorio regionale (i.e. tutti i beni culturali e paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del d.lgs. n. 42/2004) da considerare aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nell’accogliere il ricorso promosso dalla Società titolare del progetto, il Consiglio di Stato conferma che la normativa nazionale relativa alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, pur consentendo alle Regioni di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti non riconosce in tal senso un potere illimitato; si chiarisce, infatti che la non idoneità dell’area deve essere individuata “in determinate aree” e per “specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti”, subordinatamente alla condizione che “in tali aree determinate – a causa dei livelli di protezione dei valori ambientali, paesaggistici, storici, artistici, agroalimentari locali e di biodiversità – i procedimenti amministrativi autorizzatori finiscano con esito negativo «con elevata probabilità»”.
Non è pensabile, dunque, l’introduzione di un meccanismo aprioristicamente ostativo alla realizzazione di impianti FER, essendo invero necessario che le Regioni operino una valutazione di tutti gli interessi coinvolti caso per caso.
Ebbene, nella disposizione in esame, risulta invece mancare la valutazione concreta dei differenti livelli di tutela dei valori ambientali, culturali, storici e artistici prevista dalla normativa nazionale di riferimento, ponendosi in contrasto con essa; il che vale ancor più in considerazione del fatto che, all’atto pratico, la Soprintendenza non spiega neppure le ragioni alla base della incompatibilità del progetto con la tutela paesaggistica dell’area in questione, né i motivi che rendono impraticabili soluzioni alternative e meno drastiche.
In conclusione, con tale pronuncia il Consiglio ribadisce la necessità di un’adeguata valorizzazione di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle specificità del caso concreto e del principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, escludendo che le Regioni possano prescrivere limiti generali valevoli per vaste porzioni di territorio senza alcuna considerazione delle circostanze in esame.


