26/11/2025

In data 13 ottobre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia si è pronunciato in merito alla legittimità dell’introduzione, a livello regionale, di ingiustificati aggravi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti, con specifico riferimento a disposizioni che ne impongono una realizzazione diretta.

Nel caso di specie, in particolare, viene in esame il diniego di voltura dell’autorizzazione unica ottenuta per la realizzazione e l’esercizio di un progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a 10.001,6 kW.

La richiesta inoltrata in tal senso dalla Società titolare del progetto veniva riscontrata negativamente dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ritenendo necessario che l’impianto venisse realizzato direttamente dal soggetto già autorizzato.

La normativa regionale di riferimento – contestata dalla Società titolare del progetto – è contenuta nel D.P.R.S. n. 48/2012, recante la disciplina del “Fondo regionale di garanzia per l’installazione di impianti fotovoltaici”, destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi a chi realizzi investimenti nel territorio della Regione per l’installazione di impianti fotovoltaici. In tale contesto, si prevede in effetti che per avere accesso al Fondo sia necessaria la preliminare produzione di una dichiarazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione un obbligo di realizzazione diretta dell’impianto.

In sede di appello, il Consiglio affronta preliminarmente il tema dell’autonomia riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome. Sul punto, richiamando gli insegnamenti della Corte costituzionale, si chiarisce che, pur dovendosi riconoscere alla Regione Siciliana la specialità che le è propria in materia di tutela paesaggistica, la disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio rappresenta un limite a quella dettata dalle Regioni e le Province autonome in altre materie di loro competenza.

Sulla base di questo, si rileva come la disciplina regionale, prevedendo un vincolo di realizzazione diretta dell’impianto, abbia in effetti introdotto condizioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste dal legislatore statale per il rilascio della PAS, con ingiustificato aggravio delle procedure preordinate alla realizzazione e all’esercizio degli impianti FER. Un aggravio che, inevitabilmente, si traduce in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

A quanto detto, si aggiunge poi un’ingiustificata compromissione anche dei rapporti tra gli operatori privati, con “violazione dei principi di semplificazione, […] nonché di limitazione alla libertà di stabilimento e della concorrenza”.

Con la pronuncia in esame, il Consiglio consente ancora una volta di chiarire quali sono i limiti entro cui le Regioni sono chiamate ad operare in materia di impianti rinnovabili, i quali restano fermi e validi a prescindere da eventuali e particolari condizioni di autonomia, proprio perché generale è la valenza del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

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