Il parere del Consiglio di Stato sul correttivo al Testo Unico Rinnovabili
Cons. St., Parere n. 1165 del 4 novembre 2025
In data 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito allo schema di correttivo del Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. n. 190/2024), volto ad accelerare ulteriormente i regimi amministrativi preordinati alla realizzazione di impianti FER, già approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri e favorevolmente valutato – seppure con osservazioni – dal Parlamento.
Il Supremo consesso amministrativo, oltre a rilevare talune problematiche di natura procedimentale, esprime alcune perplessità in merito alla definizione del perimetro del c.d. “principio di interesse pubblico prevalente”, nonché all’iter di attestazione della compatibilità urbanistica di interventi realizzati in aree idonee.
Innanzitutto, pur rilevando una serie di lacune procedimentali nell’adozione del correttivo – assenza del concerto con Mef e Mic, assenza di intesa in Conferenza unificata – il Consiglio di Stato ha comunque proceduto all’elaborazione del parere richiesto in considerazione dell’urgenza sottesa all’adozione dello schema in questione, quale riforma abilitante del capitolo “REPowerEU” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Passando poi al merito degli interventi proposti, tra i punti critici rilevati dal Consiglio di Stato si segnalano in primo luogo le osservazioni sulle modifiche prospettate all’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2024, il quale attualmente stabilisce che, in sede di ponderazione degli interessi, “nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente”, gli interventi volti alla realizzazione di impianti FER sono considerati di interesse pubblico prevalente; si fa salva, in tal senso, la possibilità di individuare casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, tale principio di prevalenza non trova attuazione. Proprio su quest’ultimo punto, si propone di intervenire il correttivo, stabilendo che la deroga al principio di interesse pubblico prevalente non è applicabile ad impianti FER che siano localizzati in aree idonee e in zone di accelerazione.
Ebbene, da questa modifica – specifica il Consiglio – non discende però alcun “automatismo nella connotazione di interesse pubblico prevalente”. Resta infatti inalterata la previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo, secondo la quale va sempre operata una valutazione caso per caso della qualificazione dei singoli progetti in termini di interesse pubblico prevalente, evocando così la necessaria “ponderazione degli interessi”.
Altrettanto rilevante la previsione di una forma di compatibilità ex lege tra gli interventi in attività libera realizzati in zone di accelerazione o in aree idonee e gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti. Ciò in quanto si ritiene che “l’area classificata come idonea o la zona identificata come di accelerazione sia già stata oggetto di un vaglio di compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi”.
Sul punto, a fronte dell’automatismo che lo schema di correttivo pare proporre nel riconoscimento della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti, il Consiglio di Stato rileva l’opportunità di una diversa formulazione della novella in esame, che evochi i necessari passaggi di verifica di compatibilità normativamente previsti. E, infatti, il D.M. 21 giugno 2024 prevede espressamente che l’individuazione delle aree e delle superfici idonee non idonee da parte delle regioni avvenga “garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali”. Coinvolgimento di cui nel Testo Unico non c’è traccia ma che più correttamente andrebbe tenuto in considerazione.
In conclusione, seppure ancora da definire, è già chiaro l’impatto che il correttivo avrà in concreto sulle procedure preordinate alla realizzazione di impianti FER. In tale ottica, per quanto apprezzabile, è bene che l’intento acceleratorio sotteso allo schema venga correttamente coordinato con la normativa in vigore e con i principi di settore, rischiandosi, altrimenti di dar vita ad ulteriori occasioni di rallentamento.


