Il Correttivo al Testo Unico Rinnovabili

Decreto legislativo n. 178 del 26 novembre 2025
23/12/2025

In data 26 novembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 178/2025, recante disposizioni integrative e correttive al Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. n. 190/2024) con la dichiarata finalità di accelerare i regimi amministrativi preordinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tale scopo si sostanzia in diverse tipologie di integrazioni, tra cui si segnalano la valorizzazione del bilanciamento concreto tra interessi contrapposti, una migliore definizione dell’ambito di operatività dei vari regimi amministrativi (anche attraverso interventi di carattere definitorio) e la semplificazione le diverse procedure (es. ricorso alla digitalizzazione).
Di particolare interesse risultano innanzitutto le modifiche introdotte all’art. 3 del Testo Unico, ai sensi del quale in sede di ponderazione degli interessi, “nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente”, gli interventi volti alla realizzazione di impianti FER sono considerati di interesse pubblico prevalente. Tale regola di prevalenza vale fintantoché non sia diversamente stabilito per determinati casi in ragione delle caratteristiche del territorio o delle tecnologie impiegate, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, sul punto, il correttivo stabilisce ora che tale deroga non trovi applicazione nelle ipotesi delle c.d. aree idonee e delle zone di accelerazione, ferma restando la necessità di valutare caso per caso la possibilità di qualificare i singoli progetti in termini di interesse pubblico prevalente con una ponderazione in concreto degli interessi coinvolti.
Tra le novità principali introdotte dal Correttivo, rileva anche la specificazione delle condizioni al ricorrere delle quali un progetto si intende unico, nel qual caso la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi. Secondo tale integrazione, volta ad arginare i casi di artato frazionamento dei progetti, si considera progetto unico quello che contempla più interventi relativi alla medesima fonte, localizzati in aree vicine e riconducibili ad uno stesso centro di interessi.
Da ultimo, si segnala la sostituzione dell’art. 5 del Testo Unico, dedicato alla “Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici” e, in particolare, alla piattaforma “SUER” – Sportello Unico delle Energie Rinnovabili, che diviene principale riferimento per i soggetti proponenti e le amministrazioni interessate per ogni fase relativa ai regimi amministrativi. La piattaforma è resa interoperabile con gli strumenti informatici operativi sul territorio nazionale e relativi alla realizzazione di impianti FER.
Allo stesso articolo, sempre in ottica acceleratoria, si prevede l’adozione, da parte del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di modelli unici per la presentazione di interventi soggetti a Procedura abilitativa semplificata e ad Autorizzazione Unica.
Ebbene, le modifiche soprariportate sono solo un esempio delle integrazioni introdotte con il Correttivo, le quali però rendono plasticamente lo scopo dell’intervento nell’insieme. È chiaro, infatti, che l’intento acceleratorio sotteso al decreto debba – per tradursi in risultati concreti – investire le procedure nel loro complesso, il che vuol dire anche definire più chiaramente l’ambito di operatività dei diversi regimi amministrativi o, ancora, rendere disponibili strumenti digitali efficienti e moduli unici per la presentazione delle istanze.
Resta ora affidata all’attuazione concreta delle nuove disposizioni la verifica della reale portata acceleratoria del Correttivo, che potrà dirsi pienamente riuscito solo laddove le innovazioni normative si traducano in una riduzione effettiva dei tempi e in una maggiore prevedibilità degli esiti procedimentali.

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