Il Consiglio di Stato sulla motivazione del giudizio di compatibilità
Cons. St., sent. n. 10365 del 29 dicembre 2025
In data 29 dicembre 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alle difficoltà sorte in relazione alla autorizzazione di un impianto eolico, dovute all’esigenza di operare una contestuale composizione non solo tra interessi contrapposti ma anche tra le diverse posizioni assunte sul punto dalle amministrazioni coinvolte nella procedura. In particolare, il fulcro della vicenda risiede nella necessità di conciliare i pareri opposti espressi dalla Commissione VIA e dal Ministero dell’ambiente, confluiti in un giudizio negativo di compatibilità ambientale non adeguatamente motivato.
Il giudizio prende le mosse dall’impugnazione di un diniego di rilascio di positiva valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativo ad un impianto eolico di potenza complessiva di 42,7 MW. Il diniego veniva disposto dal Consiglio dei Ministri una volta valutato che, nella comparazione tra l’interesse alla tutela paesaggistica e l’interesse allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, andasse, nel caso di specie, ritenuto prevalente l’interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale. Precedevano tale delibera, da un lato, il parere sostanzialmente positivo della Commissione VIA, e, dall’altro, il parere sfavorevole della Soprintendenza, secondo cui l’area interessata dall’impianto risulta caratterizzata dalla presenza di aree e beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004. La questione veniva allora devoluta al Consiglio dei Ministri, al quale spetta effettuare una “complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti” nei casi in cui siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni coinvolte.
Il Consiglio dei Ministri concludeva il procedimento con un giudizio negativo di compatibilità ambientale che, in sostanza, si atteneva pedissequamente alle osservazioni del Ministero, senza che dalla delibera finale fosse possibile evincere gli elementi posti a fondamento di tale decisione.
Alla luce di questo, il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello proposto dalla Società avverso la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, ha rilevato l’illegittimità di tale delibera, in quanto frutto di un uso non corretto della discrezionalità. Sul punto, in particolare, si osserva che il contrasto tra il parere favorevole della Commissione VIA e il parere del Ministero della cultura si risolva in favore di quest’ultimo senza che vengano in alcun modo illustrate le ragioni di detta prevalenza.
Ebbene, con la pronuncia in esame – di cui il Giudice stesso sottolinea il rilievo non registrandosi sul punto “un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale” – il Consiglio di Stato riesce a risolvere la complessità della fattispecie concreta e trarne una conclusione nuova: l’amministrazione è sì libera di compiere tutte le valutazioni in senso favorevole o contrario alle ragioni dell’istate, conciliando nel modo che ritiene più opportuno le posizioni e gli interessi rappresentati dalle differenti amministrazioni, tuttavia, è bene che tali valutazioni confluiscano in atti opportunamente motivati, da cui risultino con chiarezza gli elementi che sorreggono la decisione, nonché le ragioni che hanno condotto alla prevalenza dell’una o dell’altra posizione espressa dalle amministrazioni coinvolte.



