Le aree idonee dopo la pronuncia della Consulta

TAR Sardegna, sent. n. 14 del 16 gennaio 2026
29/01/2026

In data 17 novembre 2025, il TAR Sardegna si è pronunciato in merito alla individuazione delle Aree idonee alla installazione di impianti FER per la prima volta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della Legge regionale n. 20 del 2024.

Il giudizio prende le mosse dall’impugnazione di una dichiarazione di improcedibilità rispetto ad un’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,9 MW. Tale esito derivava dalla ritenuta inidoneità dell’area interessata alla installazione di impianti FER secondo quanto previsto dalla l.r. n. 20/2024.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, nel caso in cui l’impianto rientri in parte in un’area qualificata come idonea e in parte in area non idonea, a prevalere è il criterio della non idoneità, a meno che non si tratti di un progetto finalizzato all’autoconsumo o al servizio di una comunità energetica. Ebbene, nel caso di specie, non si rientrando l’impianto nella nozione di autoconsumo e trattandosi, dunque, di area non idonea, veniva applicato il divieto di realizzazione dell’impianto di cui all’art. 1, comma 5, l.r. 20/2024.

Sul punto, il TAR Sardegna ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento sulla scorta di quanto chiarito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 184/2025, con la quale è stata sancita l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20 del 2024, valorizzando l’impossibilità di introdurre a livello regionale un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

In sostanza, la sentenza in esame, pur lasciando impregiudicato il potere della Regione di definire il perimetro della idoneità o inidoneità di un’area alla installazione di impianti FER, facendo salvo il comma 7 dell’art. 1, chiarisce che la circostanza che un impianto insista anche su un’area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata.

In conclusione, risulta evidente che, sebbene la pronuncia in esame presenti indubbi caratteri di novità specificamente riferibili all’intervento della Corte costituzionale sulla l.r. n. 20/2024, i principi che da essa scaturiscono sono invero da tempo ben noti alla giurisprudenza formatasi in tema di aree idonee. Si ristabilisce, infatti, ancora una volta, il limite che separa la legittima definizione della “idoneità” dell’area dalla arbitraria e aprioristica apposizione di divieti assoluti all’installazione degli impianti, perché ne risulti sempre valorizzato il principio di massima diffusione massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

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