Il Consiglio di Stato sulla congruità della motivazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 1208 del 16 febbraio 2026
26/02/2026

In data 16 febbraio 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all’importanza che il bilanciamento tra interessi contrapposti – da valorizzare in sede di motivazione del provvedimento – riveste nell’ambito della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti agrivoltaici.

Il caso in esame origina dal giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso su di un impianto agrivoltaico, censurato in primo grado dalla Società titolare del progetto perché privo di un’approfondita e stringente motivazione a suo supporto.

In particolare, a fondamento del diniego, l’amministrazione procedente aveva richiamato:

– il quantitativo elevato di suolo agricolo interessato dall’installazione di impianti;

– il parere negativo di ARPA, incentrato sugli impatti cumulativi per la perdita di suolo agricolo e l’insufficienza delle misure di mitigazione;

– il parere del Servizio osservatorio e pianificazione del paesaggio, che ravvisava una possibile compromissione del contesto rurale;

– il parere del Comune di Brindisi, che negava la riconducibilità del progetto alla tipologia dell’agrivoltaico.

Nel dirimere la controversia, il Consiglio di Stato ha preliminarmente operato un’utile ricognizione dei principi regolatori della materia, ribadendo che, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti FER, l’amministrazione è chiamata a un delicato bilanciamento tra interessi pubblici contrapposti, sempre orientato alla massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Ciò posto, il Consiglio di Stato si è soffermato sulla motivazione del diniego, confermando come i provvedimenti impugnati risultassero in effetti manchevoli dell’attenta ponderazione richiesta dalla disciplina, correlata al caso concreto e sorretta da un “congruo percorso motivazionale”.

In conclusione, il Consiglio di Stato, nell’annullare i suddetti provvedimenti, ha ribadito ancora una volta che la disciplina che regola l’installazione di impianti FER, in quanto ispirata alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, impone, in caso di diniego all’installazione da parte dell’amministrazione, l’esternazione di una motivazione congrua e specifica. Una motivazione che, in sostanza, sia tale da giustificare una scelta difforme ai principi che regolano la materia.

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