26/02/2026

In data 14 febbraio 2026 è stata pubblicata la sentenza n. 343/2026, con cui il TAR Sardegna, Cagliari, si è pronunciato sulla realizzabilità di impianti eolici in aree individuate come “non idonee” dalla Legge regionale sarda n. 20 del 2024, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 17 dicembre 2025.

La pronuncia prende le mosse dall’istanza presentata nell’aprile del 2024 da una società attiva nel settore energetico alla Regione Sardegna, per l’ottenimento del Provvedimento ambientale unico regionale funzionale alla realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 24 MW, sito nel sassarese.

A settembre dello stesso anno la Regione comunicava alla società la sospensione dell’iter autorizzativo, in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge regionale n. 5/2024, con cui era stata sospesa la possibilità di realizzare impianti eolici sull’intero territorio sardo. Tale legge veniva poi dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 30 agosto 2024.

A seguito dell’entrata in vigore della successiva Legge regionale n. 20/2024, che dichiarava come aree inidonee all’installazione di impianti eolici moltissime zone del territorio sardo, la Regione comunicava alla società il riavvio del procedimento.

Successivamente all’impugnazione della suddetta legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, il servizio regionale di valutazione di impatto ambientale notificava alla società un preavviso di rigetto dell’istanza.

Nelle more, l’11 marzo 2025, con la sentenza n. 28/2025, la Corte costituzionale dichiarava nuovamente l’incostituzionalità della legge regionale n. 5/2024, e nel maggio dello stesso anno il servizio regionale di VIA dichiarava l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla Società, in virtù delle “interferenze con le aree non idonee, di cui all’allegato C della L.R. 20/2024…”.

La società proponeva quindi un ricorso dinanzi al TAR Sardegna, Cagliari, incentrato sulla asserita illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, base normativa delle determinazioni assunte dalla Regione.

Tale previsione dispone (i) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come “non idonee”, esteso anche agli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, risultasse ancora pendente il procedimento autorizzativo o di valutazione, (ii) l’impossibilità di dar corso a istanze di autorizzazione presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge ma con essa incompatibili, nonché (iii) la conseguente perdita di efficacia di tutti i titoli abilitativi già rilasciati aventi ad oggetto impianti ricadenti nelle aree non idonee.

Nelle more della definizione del giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 16 dicembre 2025, dichiarava l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.

In conseguenza di tale sopravvenienza, il TAR Cagliari, Sardegna, con la sentenza in commento, accoglieva il ricorso presentato dalla società, citando direttamente la pronuncia della Consulta.

Più specificamente, il TAR ha rilevato che, in conseguenza del mutato assetto normativo intervenuto a seguito della sentenza della Corte costituzionale,

gli uffici regionali non possono -come illegittimamente accaduto nel caso ora in esame- ricollegare al fatto che l’area in discussione è stata individuata come inidonea dalla l.r. n. 20/2024 l’assoluta e automatica irrealizzabilità del progetto, essendo, piuttosto, chiamati a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche e il regime giuridico (sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e così via) dell’area interessata, ancorché individuata come non idonea dal legislatore

La sentenza in commento, in conclusione, conferma l’assoluta rilevanza della recente sentenza della Corte costituzionale, che apre a nuovi scenari in merito all’installazione di impianti eolici in Sardegna, nell’ottica del principio della massima diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

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