Con l’ordinanza n. 798/2026 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità solidale in materia di accise tra gestore dell’impianto e titolare della concessione/proprietario dell’impianto (c.d. concessionario), ribadendo il principio ormai consolidato[1] secondo cui il vincolo di solidarietà fiscale tra i detti soggetti, di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico in materia di Accise – c.d. “TUA”), si configura come una rigida regola di imputazione dell’obbligazione tributaria, che può essere neutralizzata dal concessionario unicamente attraverso la prova del diligente esercizio dei propri poteri di ispezione e controllo che la legge gli riconosce.
La vicenda in esame attiene ad una fattispecie assai frequente nel settore delle accise: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ravvisando un’ipotesi di “gestione con modalità illecite dell’attività di distribuzione del carburante”, notificava al titolare della concessione di un distributore stradale di carburanti un avviso di pagamento per accise non versate, quale obbligato in solido con la ditta che gestiva l’impianto in forza di contratto di affitto di azienda.
In sede di merito, la Commissione Regionale Tributaria del Lazio con sentenza n. 1506/2019 escludeva la responsabilità solidale del concessionario valorizzando, in primo luogo, la totale assenza di elementi probatori dai quali evincere una qualche forma di compartecipazione del titolare della concessione alla gestione – con modalità illecite – dell’attività di distribuzione, e, in secondo luogo, l’apertura di un procedimento penale per contrabbando unicamente a carico del gestore e la totale estraneità del concessionario, espressamente definito dal Giudice penale come “soggetto in buona fede estraneo al reato”.
L’Amministrazione doganale, tuttavia, impugnava tale decisione e la Suprema Corte censurava l’impostazione del Giudice di secondo grado, sottolineando che l’attività fraudolenta del gestore e la pendenza del procedimento penale a suo carico non valgono, di per sé, a escludere la responsabilità del titolare dell’impianto.
Il punto nodale della decisione degli Ermellini risiede nella corretta interpretazione della vaga formula del citato art. 25, comma 5, del TUA, secondo cui “il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”.
Il concetto di “solidarietà estesa”[2], come ricostruito dai giudici di legittimità, è concepito come riflesso di una posizione di garanzia che l’ordinamento attribuisce al concessionario in virtù dell’ampiezza delle facoltà di controllo che la legge gli riconosce sull’impianto – e, di conseguenza, sulla corretta gestione dell’attività di distribuzione del carburante – e trova specifico riscontro anche nell’art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 1269/1971, a mente del quale per l’appunto “il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti”.
La Cassazione, richiamando espressamente la sentenza n. 10689 del 5 giugno 2020, ha precisato che la responsabilità del concessionario trova fondamento nel potere-dovere di quest’ultimo di effettuare i controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti. La citata sentenza, infatti, aveva statuito che “stante la natura della responsabilità solidale del concessionario, … e l’ampiezza delle facoltà di controllo riconosciute dalla legge al concessionario medesimo, non è condivisibile l’assunto di…, secondo cui la natura delittuosa dell’attività posta in essere, in concorso, dal gestore dell’impianto… e dall’autotrasportatore… eliderebbe, in sostanza, il dovere di vigilanza del concessionario… poiché non riferibile all’ordinaria gestione dell’impianto e comunque in sé non esigibile: è vero invece che la detta posizione di garanzia del concessionario implica, secondo i principi generali, un dovere di diligente vigilanza secondo il canone dell’art. 1176, comma 2, c.c.”
L’approdo dell’ordinanza in commento, dunque, è ben chiaro. Ciò che rileva non è tanto (rectius, non solo) l’estraneità del concessionario all’illecito, quanto piuttosto la dimostrazione dell’esercizio di un controllo effettivo da parte dello stesso circa l’operato del gestore. E infatti, la stessa Corte delimita l’ambito di operatività della solidarietà, negando che essa si configuri come una forma di responsabilità oggettiva[3], poiché l’ordinamento consente al concessionario di liberarsi dal vincolo tributario mediante la prova dell’adozione di ogni cautela possibile affinché non si realizzino le ipotesi di illecito contestate.
In altri termini, l’esclusione della responsabilità solidale passa attraverso l’accertamento del concreto adempimento del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c.; accertamento che impone di valutare la condotta del debitore secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.
Di conseguenza, possono acquistare rilievo non soltanto i poteri di accesso e di verifica del concessionario, ma anche – e soprattutto – l’adozione e il costante aggiornamento, da parte del concessionario, di tutte quelle procedure interne che permettono di tracciare e gestire le anomalie tipiche del comparto accise nell’attività di distribuzione dei carburante (si pensi, tra le tante, alle miscele accidentali oppure ai prodotti fuori specifica), poiché tali presidi rappresentano gli indicatori attraverso cui il controllo sull’impianto diviene effettivo e quindi funzionale sul piano probatorio della diligenza.
Da questo punto di vista, infatti, la disponibilità di procedure che definiscono ruoli, comunicazioni obbligatorie e oneri documentali può assumere rilievo nel dimostrare che la vigilanza si è tradotta in un vero e proprio apparato di controllo ex ante idoneo a intercettare e gestire tempestivamente le irregolarità.
In tale prospettiva, anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) – nella sua funzione tipica di prevenzione dei reati (tra cui, peraltro, a decorrere dal 2024 sono ricompresi specificamente anche i reati accise) – costituisce sul piano probatorio uno strumento utile per individuare e adottare le cautele esigibili in materia di accise, contribuendo a dimostrare nei singoli casi di specie la sussistenza della diligenza richiesta al concessionario dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
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[1] Cfr. ex multis Cass. Civ., ord. nn. 1642/2020, 38258/2021, 21734/2023, 1307/2024.
[2] E. Sbandi, Il procedimento penale al gestore dell’impianto non elide il dovere di vigilanza del concessionario, Eutekne, 19/02/2026
[3] Forma di responsabilità in virtù della quale un soggetto può essere ritenuto responsabile indipendentemente dalla presenza di colpa o dolo nella sua condotta. Si fonda solo sull’oggettiva esistenza di questo o quell’elemento, ovvero sulla mera oggettiva causazione di un evento.



