30/03/2026

In data 11 febbraio 2026, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in merito alla disciplina relativa alla individuazione delle c.d. aree idonee, fornendo importanti parametri interpretativi della stessa, e ribadendo al contempo l’importanza che, nell’ambito delle procedure preordinate alla realizzazione di impianti FER, assume il criterio dell’interpretazione evolutiva.

Il giudizio origina dall’impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Cura Carpignano aveva annullato in autotutela il titolo autorizzatorio formatosi per silenzio a fronte di un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra rimasta non riscontrata.

L’annullamento veniva disposto in ragione dell’asserita inidoneità urbanistico-localizzativa dell’area, sulla base di un’interpretazione cumulativa dei criteri di cui alle lett. c-ter e c-quater, art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021.

Sul punto, è bene chiarire preliminarmente che le disposizioni in questione stabiliscono rispettivamente che debbano essere considerate aree idonee:

  • solo per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli di cui alla seconda parte del D.Lgs. n. 42/2004, le aree classificate come agricole, poste nel perimetro di 500 m da zone produttive (lett. c-ter, n. 1);
  • fatto salvo quanto previsto alle lettere precedenti, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e quelle che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela di cui al medesimo decreto (lett. c-quater).

Ebbene, in sede di appello avverso la sentenza di primo grado che rigettava il ricorso, il Consiglio di Stato, attraverso un preciso iter ermeneutico ha risolto la questione controversa, accogliendo le tesi della Società e chiarendo la lettura corretta delle disposizioni in esame.

In particolare, il Collegio, adoperando una interpretazione dapprima letterale e poi teleologica, ha ritenuto tali criteri andassero intesi non in rapporto di necessaria concorrenza, quanto di reciproca autonomia.

A ben vedere, infatti, la lett. c-quater, non rappresenta un requisito di idoneità aggiuntivo, ma è frutto del tentativo di individuare ulteriori aree idonee all’insediamento di impianti da fonti rinnovabili, in linea con il trend nazionale e comunitario di incentivazione delle energie rinnovabili.

In sostanza, al criterio letterale e al criterio teleologico il Consiglio di Stato affianca il c.d. criterio dell’interpretazione evolutiva, che impone di interpretare e contestualizzare gli istituti giuridici in linea con le tendenze evolutive proprie del sistema normativo in cui si collocano le disposizioni in esame.

Ebbene, con la pronuncia in esame il Giudice non si limita ad indicare la corretta progressione del percorso interpretativo, ma ricorda l’importanza che, in tale procedura, assume l’operazione di riportare le norme al contesto da cui originano e in cui dinamicamente si sviluppano. Da qui, la soluzione del caso di specie, cui si approda anche in considerazione del fatto che

le fonti nazionali […] vanno sempre interpretate in modo conforme e coerente con le fonti sovraordinate che, nel caso di specie, indicano l’incentivo della produzione di energia alternativa come interesse prioritario, esprimendo un chiaro favor in tal senso, ferma la necessaria compatibilità con interessi di pari rilevanza costituzionale che, nella specie, la lett. c-quater espressamente salvaguarda”.

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