Verso una nuova ontologia del reddito agrario
La transizione energetica tra tutela del suolo e rigore fiscale
Nel tentativo di trovare un equilibrio tra l’ineludibile urgenza della transizione ecologica (anche in ottica dei sempre più vicini obiettivi del Green Deal Europeo 2030) e l’imperativo categorico di salvaguardare l’identità rurale del proprio paesaggio (imposto dagli artt. 9 e 41 Cost.), il legislatore tributario ha dato vita (ancora una volta) ad un assetto normativo caratterizzato da una spiccata frammentazione.
Senza pretesa di esaustività, l’indagine si propone di ricostruire sinteticamente un quadro normativo che appare talvolta fin troppo parcellizzato, rischiando di opacizzare la nobile ratio della transizione ecologica.
Prima di entrare nel merito degli interventi normativi, sembra opportuno sottolineare una singolare criticità definitoria in merito al sistema di produzione di energia rinnovabile c.d. “agrivoltaico”: sebbene esso si palesi come lo strumento ideale per coniugare la produttività del suolo con le istanze della modernità energetica, la sua disciplina sconta ancora l’assenza di una definizione normativamente accettata, ovverosia cosa debba intendersi per “agrivoltaico” e quali siano i requisiti essenziali dello stesso.
La premessa è apparsa necessaria in quanto le recenti riforme fiscali in tema di energie rinnovabili e relative limitazioni agevolative non colpiscono indistintamente i produttori di energia, ma si focalizzano sulla figura dell’imprenditore agricolo e sul tipo di “strumentazione” di cui si dota per produrre energia rinnovabile.
Come già evidenziato su questo blog (cfr. V. Vasta, Agroenergie e fotovoltaico: quando la produzione di energia è attività agricola “connessa” ex art. 2135 c.c., in questo blog) l’imprenditore agricolo è il protagonista di questa stagione di riforme, non agendo come un mero speculatore energetico, ma come un custode del territorio che integra il proprio reddito attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali. È – d’altronde – proprio la natura “connessa” della produzione energetica a giustificare, storicamente, l’accesso a un regime tributario di favore, basato sulla presunzione che l’energia sia un complemento e non un sostituto della produzione agroalimentare.
L’assetto originario trova il proprio baricentro nell’art. 1, comma 423, l. n. 266/2005, norma che per anni ha rappresentato il “porto sicuro” per le agroenergie, costruendo un sistema a doppio binario: una franchigia di 260.000 kWh annui (per il fotovoltaico) entro il quale il reddito è considerato interamente agrario – e dunque tassato sulla base della rendita catastale del terreno ex art. 32 del TUIR – e una tassazione forfettaria per l’eccedenza, calcolata applicando un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi.
In questa fase, come già ampiamente rilevato (per approfondimenti v. E. Alessandrini, Attività agricola e attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili: la giurisprudenza torna ad analizzare i profili di connessione e di prevalenza ai fini delle imposte sui redditi), lo Stato ha operato con una sorta di generosità programmatica, volta a stimolare la multifunzionalità aziendale senza imporre gli oneri contabili tipici dell’industria.
Tuttavia, proprio al fine di emendare le aporie di un sistema originariamente concepito a maglie eccessivamente larghe – che rischiavano di trasformare il legittimo incentivo fiscale in un indebito rifugio per attività di natura prettamente industriale – la Corte costituzionale, con sentenza n. 66/2015, ha ricondotto la produzione energetica nell’alveo della sua reale funzione sussidiaria, introducendo il requisito della “prevalenza” dell’attività agricola (a fronte della cessione dell’energia) per il riconoscimento della connessione agricola ex art. 2135 c.c. e – quindi – dell’agevolazione.
Sulla scorta dei confini tracciati dal Giudice delle Leggi, il legislatore, con il Decreto Agricoltura (d.l. n. 63/2024), ha inteso recidere alla radice le incertezze introducendo – tramite il comma 423-bis l. n. 266/2005 – una presunzione legale di attività industriale che non trova più il proprio fondamento esclusivamente nella potenza nominale dell’impianto, quanto nell’impianto stesso. In questa nuova architettura normativa, la scelta di installare moduli fotovoltaici posizionati direttamente a terra – identificati come i principali artefici di quel consumo di suolo che sovente la politica sta cercando di disincentivare – diviene l’elemento dirimente che sottrae l’attività alla complessa valutazione qualitativa della “connessione”, per ancorarla al rigido scrutinio quantitativo di cui al comma 423 dell’art. 1, l. n. 266/2025: oltrepassato lo iato della franchigia dei 260.000 kWh annui, l’energia eccedente ceduta a terzi viene attratta alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.
Ciononostante, anche l’originaria formulazione del Decreto Agricoltura recava in sé una criticità operativa che minava la stabilità degli investimenti, in quanto lo sbarramento fiscale era ancorato alla data di “entrata in esercizio” dell’impianto, esponendo così l’imprenditore ad un rischio esogeno intollerabile, poiché l’allaccio alla rete elettrica e la conseguente operatività commerciale dipendono spesso da tempi tecnici e burocratici dei gestori di rete (DSO), del tutto indipendenti dalla volontà dell’agricoltore.
Nell’incertezza, è intervenuta la L. di bilancio 2026 (art. 1, comma 16, l. n. 199/2025) che, nel tentativo di arginare il problema, ha radicalmente trasformato il criterio temporale: la tassazione ordinaria scatterà solo per gli impianti i cui lavori di installazione sono stati completati dopo il 31 dicembre 2025.
Entrando più nel merito, l’elemento di maggiore innovazione della manovra risiede nell’elevazione del sistema GAUDI (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti) a rango di unico e insindacabile certificatore legale. La registrazione dell’impianto come “realizzato” sul portale nazionale diventa la prova regina dell’avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine del 2025.
Diversamente, per chi si doterà di sistemi agrivoltaici – ovvero di sistemi in grado di consentire il contemporaneo sfruttamento del suolo sottostante i pannelli fotovoltaici – il regime è e resta agevolato indipendentemente dalla data di realizzazione.



