Il TAR Sardegna sul termine di conclusione del procedimento di VIA
TAR, Sardegna, Cagliari, sentenza n. 568 del 25 marzo 2026
In data 25 marzo 2026, il TAR Sardegna si è pronunciato in merito al rilievo che il fattore temporale assume nell’ambito delle procedure volte ad autorizzare la realizzazione di impianti FER.
Il caso in esame origina dal silenzio serbato dal MASE a fronte di una richiesta di adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva di 54 MW.
In particolare, il procedimento si arrestava alla sola fase di consultazione pubblica, e, dunque, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico e della documentazione relativa al Progetto, senza che si procedesse – per tutto il triennio successivo, anche a fronte di diversi solleciti da parte della Società – ad acquisire il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
L’inerzia, a dire dell’Amministrazione, derivava dalla necessaria osservanza dell’ordine di priorità di cui all’art. 8 del T.U.A., ai sensi del quale la precedenza nell’esame dei progetti spetti a quelli che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.
Con articolata motivazione, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dalla Società titolare del progetto, dichiarando conseguentemente l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e conseguentemente ordinando all’Amministrazione di provvedere.
Come ricordato dal TAR, infatti, la procedura di cui all’art. 25 del Codice ambiente conosce una precisa scansione procedimentale, secondo la quale:
- in trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione ovvero, in ogni caso, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione la Commissione è tenuta ad esprimersi sui progetti presentati predisponendo lo schema di provvedimento di VIA;
- nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA.
Tali termini, per espressa previsione dell’art. 25, comma 7, sono “perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241”.
A questo si aggiunge, come ricordato anche da Consiglio di Stato, che “le norme del codice dell’ambiente «possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.)», la cui disposizione è volta ad escludere l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi «per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti» (art. 15 disp. prel. cod. civ.)” (Cons. St., sent. n. 9791/2024).
Ne consegue che il criterio dell’ordine di priorità di cui riferisce l’Amministrazione non possa di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze. Ciò in quanto, seppure di potenza inferiori, tali progetti rispondono comunque al fine di soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa, nonché agli obiettivi ambientali ed energetici contenuti nel PNIEC.
Del resto, una soluzione diversa, oltre a porsi in evidente conflitto con il dettato normativo, finirebbe per contrastare il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.
In conclusione, con la sentenza in esame il TAR Sardegna ha ribadito il rilievo che il tempo assume nell’ambito della realizzazione di impianti FER, non solo in risposta all’esigenza di incentivarne la massima diffusione possibile, ma anche in considerazione della necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici, nonché l’efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa.


