27/05/2026

In data 29 aprile 2026, il TAR Sicilia, Catania, si è pronunciato sul tema del silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di autorizzazione alla costruzione di un impianto agrivoltaico.

Il caso in esame origina dall’istanza di autorizzazione unica presentata all’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 da una Società attiva nel settore energetico, e avente ad oggetto la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari 17.615,85 kWp nell’ennese.

A tale istanza si aggiungeva quella di valutazione di impatto e incidenza ambientale dell’opera, indirizzata all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana (ARTA).

A fronte della mancata convocazione della conferenza di servizi entro il termine di 30 giorni, la Società presentava due solleciti, rimasti privi di riscontro.

A ben oltre sei mesi dalla presentazione dell’istanza, l’ARTA assegnava un termine pari a 30 giorni alla Società per la produzione di ulteriore documentazione.

Nelle more, scadevano tutti i termini previsti dalla legge senza che (i) la Commissione Tecnica Specialistica Regionale emettesse il parere istruttorio complessivo di sua competenza, (ii) l’Assessorato all’Energia convocasse la prima conferenza di servizi, (iii) e l’ARTA emettesse il provvedimento di VIA.

La Società proponeva pertanto ricorso dinanzi al TAR Siciliana, Catania, chiedendo l’accertamento:

i) dell’illegittimità del silenzio seguito all’istanza di autorizzazione unica;

ii) dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale e dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente rispetto all’istanza di VIA;

Conseguentemente, la Società ricorrente richiedeva la condanna delle Amministrazioni all’adozione dei provvedimenti di loro competenza.

In primo luogo, e in termini generali, il Collegio, allineandosi a un consolidato filone giurisprudenziale, ha affermato che

“perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni”.

Il TAR ha poi ulteriormente precisato che, a fronte di una formale istanza, una Pubblica amministrazione è sempre tenuta a concludere espressamente il procedimento, anche laddove ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o comunque infondata.

Calando tali principi nel caso di specie, il Collegio ha rilevato la violazione non solo dell’obbligo generale di provvedere di cui all’articolo 2 della Legge n. 241/90, ma anche e soprattutto dei termini di cui agli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 nonché dell’art. 12 comma 4 del D.lgs. n. 387/2003.

In conseguenza di ciò, il TAR, in accoglimento del ricorso, ha ordinato all’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità di definire il procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, “ferma restando la natura discrezionale del potere in questione”.

In conclusione, la decisione in commento offre un’ulteriore occasione per riflettere sulle persistenti criticità che caratterizzano i procedimenti autorizzativi in materia di impianti FER. Sebbene il quadro normativo imponga termini stringenti e un preciso obbligo di conclusione del procedimento, nella prassi continuano a registrarsi ritardi e inerzie amministrative suscettibili di incidere in modo significativo sugli investimenti nel settore energetico. La pronuncia in commento si segnala dunque per aver riaffermato la centralità dei principi di certezza dell’azione amministrativa e di tutela dell’affidamento del privato, evidenziando come il mancato rispetto delle scansioni procedimentali non possa tradursi in una sostanziale paralisi delle iniziative imprenditoriali legate alla transizione energetica.

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