24/06/2026

Con la legge 10 aprile 2026, n. 49, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, recante un articolato pacchetto di misure finalizzate al contenimento del costo dell’energia elettrica e del gas, al sostegno delle famiglie e delle imprese e alla promozione degli investimenti necessari al processo di decarbonizzazione del sistema produttivo nazionale. Il provvedimento si inserisce in una fase di progressivo superamento degli interventi emergenziali adottati durante la crisi energetica degli anni precedenti e si caratterizza per una maggiore attenzione agli aspetti strutturali del mercato energetico e ai meccanismi di finanziamento degli oneri generali di sistema.

Dal punto di vista fiscale, la misura di maggiore impatto è certamente rappresentata dall’incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicabile ai soggetti che esercitano in via prevalente attività appartenenti al comparto energetico. L’intervento interessa le imprese operanti nei settori dell’estrazione di petrolio e gas naturale, della raffinazione, della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, nonché le attività di intermediazione energetica e di trasporto del gas mediante condotte. La maggiorazione trova applicazione per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e produce effetti immediati anche sul versante finanziario, poiché il legislatore ha previsto che il calcolo degli acconti debba essere effettuato assumendo come imposta di riferimento quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.

L’aumento dell’imposizione regionale non costituisce tuttavia un intervento isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia di redistribuzione delle risorse all’interno della filiera energetica. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’IRAP è infatti destinato alla riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche, vale a dire quella parte degli oneri generali di sistema destinata al finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione. Attraverso tale intervento il legislatore intende alleggerire il costo dell’energia sostenuto dalle imprese non energivore, prevedendo un alleggerimento degli oneri applicati alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi e a quelle alimentate in media, alta e altissima tensione, con esclusione delle utenze relative all’illuminazione pubblica, delle imprese energivore e dei prelievi già beneficiari di specifici regimi tariffari agevolati.

Accanto agli interventi di natura tributaria, il decreto introduce una significativa revisione dei meccanismi di incentivazione del fotovoltaico. L’obiettivo perseguito è quello di ridurre progressivamente il peso degli incentivi storici sulle bollette elettriche senza compromettere gli investimenti già realizzati. A tal fine viene prevista, su base volontaria, la possibilità per i titolari di impianti incentivati in Conto Energia di aderire a un meccanismo di rimodulazione temporanea delle tariffe incentivanti in cambio di un’estensione della durata delle convenzioni con il GSE. In alternativa, viene riconosciuta la facoltà di fuoriuscire anticipatamente dai regimi incentivanti a decorrere dal 2028, percependo un corrispettivo parametrato al valore attualizzato degli incentivi residui. La legge di conversione ha ulteriormente affinato tale disciplina, riducendo in alcuni casi dal 40 al 30 per cento l’incremento minimo di producibilità richiesto per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento integrale e repowering, rendendo più agevole l’accesso alle misure di ammodernamento degli impianti esistenti.

Sul versante del sostegno ai consumatori, il provvedimento conferma il riconoscimento di un contributo straordinario di 115 euro a favore dei titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto. In sede di conversione è stato previsto che tale contributo sia riportato in fattura con una dicitura univoca e standardizzata definita dall’ARERA; le modalità attuative dell’Autorità prevedono il riconoscimento automatico del beneficio, senza necessità di presentazione di una domanda da parte degli utenti. Accanto a tale misura è stata mantenuta la possibilità per i venditori di energia di riconoscere volontariamente ulteriori agevolazioni ai clienti domestici con ISEE non superiore a 25.000 euro che non beneficiano del bonus sociale, mediante l’applicazione di sconti parametrati alla componente Prezzo Energia della bolletta. Nel corso dell’iter parlamentare è stata inoltre introdotta l’estensione del bonus sociale alle famiglie economicamente svantaggiate che usufruiscono del servizio di teleriscaldamento, ampliando così la platea dei beneficiari degli strumenti di sostegno contro il caro energia.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rafforzamento della disciplina dei contratti di lungo termine per la fornitura di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore attribuisce infatti un ruolo centrale ai Power Purchase Agreement (PPA), considerati strumenti fondamentali per garantire una maggiore stabilità dei prezzi dell’energia e favorire nuovi investimenti nel settore delle fonti rinnovabili. In tale prospettiva, il decreto amplia gli strumenti di supporto alla contrattazione di lungo periodo, prevedendo la possibilità di intervento del GSE quale garante di ultima istanza per i soggetti che soddisfino i requisiti stabiliti dalla normativa attuativa, nonché il coinvolgimento di SACE nelle attività di mitigazione del rischio. Contestualmente, vengono attribuite ad Acquirente Unico specifiche funzioni di aggregazione della domanda energetica, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.

La legge di conversione ha inoltre introdotto disposizioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori nel mercato dell’energia. Tra queste assumono particolare rilievo le nuove limitazioni alle pratiche di telemarketing aggressivo, l’introduzione di maggiori obblighi di trasparenza nelle offerte commerciali e nella fatturazione e il conferimento ad ARERA del compito di acquisire informazioni sui margini di profitto dei venditori di energia elettrica e gas naturale. Tali interventi, pur non avendo natura tributaria, contribuiscono a rafforzare la trasparenza del mercato e la tutela degli utenti finali.

Significative risultano altresì le modifiche apportate al sistema dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas e biomasse. Il nuovo impianto normativo mira a contenere l’impatto degli incentivi sugli oneri generali di sistema attraverso una gestione più selettiva delle ore incentivabili e una progressiva riconversione degli impianti verso tecnologie maggiormente coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, con particolare riferimento allo sviluppo del biometano.

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