Il mezzogiorno d’Italia può rappresentare il vero terreno favorevole di sviluppo e diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (c.d. CER): grazie infatti all’introduzione del credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale Unica (c.d. ZES Unica Mezzogiorno), in virtù dell’art. 16 del D.L. n. 124/2023, investire in un impianto fotovoltaico può rivelarsi oltremodo conveniente e, conseguenzialmente, consentire la creazione di innumerevoli CER.

Le CER e gli impianti di produzione dell’energia elettrica

Come noto, recependo le indicazione del legislatore unionale ([1]), le CER sono state introdotte all’interno dell’ordinamento italiano dapprima ad opera della normativa “sperimentale” recata dall’art. 42-bis d.l. n. 162/2019 (c.d. “Decreto Milleproroghe”, convertito in L. n. 8/2020) e dai connessi provvedimenti attuativi (delibera 218/2020/R/eel dell’ARERA; DM 16 settembre 2020 del MISE) e poi successivamente, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, è intervenuto a definire la disciplina applicabile “a regime”, qualficando le CER come soggetti “di diritto autonomo” controllati esclusivamente da

persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica … che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”, aventi come “obiettivo principale… quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari” (art. 31 d.lgs. n. 199/2021).

Riguardo le attività che caratterizzano una CER, le previsioni introdotte nell’ambito del d.lgs. n. 199/2021 hanno ad oggetto un meccanismo di autoconsumo e condivisione “virtuale” di energia elettrica che coinvolge soggetti che si qualificano, a seconda dei casi, come produttori e/o consumatori energetici e che risultano connessi ad una medesima cabina primaria.

Secondo il modello delineato all’interno del Testo Integrato per la regolazione dell’Autoconsumo Diffuso (“TIAD”), e delle regole operative predisposte dal GSE, quale configurazione di autoconsumo “diffuso”, la CER deve in particolare dotarsi di impianti di produzione di energia elettrica di potenza massima pari a 1Mwh alimentati da fonti rinnovabili; tali impianti – se del caso, appartenenti a produttori che aderiscono alla configurazione anche in qualità di autoconsumatori e che assumono pertanto il ruolo di “prosumer” – devono essere adibiti alla produzione di energia elettrica per l’autoconsumo istantaneo in sito. La quota parte di energia prodotta dall’impianto agevolato, che non risulti immediatamente consumata dal produttore per il proprio fabbisogno, rimane nella disponibilità del produttore (a seconda dei casi, la stessa CER, produttore, prosumer o impresa terza) il quale dovrà immetterla in rete, ai sensi dell’art. 4 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 (c.d. “Decreto CACER”), cedendola ad un trader energetico operante sul mercato oppure al GSE tramite il servizio di ritiro dedicato.

Sulla base di una fictio che tiene conto dei dati di produzione e prelievo derivanti da POD appartenenti alla medesima configurazione, l’energia così immessa in rete – e ceduta al GSE o a terzi – si ritiene prioritariamente destinata alla condivisione tra i membri della stessa CER.

Per la descritta attività di autoproduzione e condivisione energetica non è necessario che la CER sia effettivamente proprietaria degli impianti FER, ma è sufficiente che la stessa si avvalga di un impianto appartenente ad un soggetto terzo (sia esso o meno membro della comunità energetica) di cui abbia però la “disponibilità” e il “controllo” (cfr. art. 31, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 199/2021); quest’ultimo requisito, come precisato al § 1.2.2 delle regole operative, può ritenersi soddisfatto qualora la CER abbia sottoscritto un accordo “dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercitato/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento” (per ulteriori approfondimenti al riguardo si veda quanto già pubblicato su questo sito: A.La Rosa, E. Alessandrini, Comunità energetiche: i contributi del GSE corrisposti ad un produttore esterno alla CER sono soggetti ad IVA, Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 201/2024, 20/12/2024).

La ZES unica e il credito d’imposta per gli investimenti

Delineate quelle che sono le caratteristiche fondamentali di una CER e, soprattutto, il rapporto intercorrente tra la stessa e gli impianti di produzione di energia elettrica, veniamo ad analizzare i tratti salienti del credito d’imposta previsto per gli investimenti effettuati in regioni appartenenti al c.d. Sud Italia.

A tal riguardo, al fine di rilanciare le aree del Mezzogiorno italiano e colmare cosi il divario socio-economico di queste aree rispetto al resto del Paese, con il D.L. n. 124/2023 (c.d. Decreto Sud) il legislatore ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica» che riunisce in un’unica zona le precedenti otto ZES ubicate nel Sud Italia ([2]).

In tale contesto, l’art. 16 ha previsto, “un contributo, sotto forma di credito di imposta”, a favore delle imprese che effettuano investimenti, “relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio” della ZES unica ([3]).

In sostanza, la predetta misura agevolativa è volta ad incentivare, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato a finalità regionale di cui al Reg. (UE) n. 651/2014, gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio della ZES Unica e realizzati dalle imprese nell’ambito di un “progetto di investimento iniziale” ([4]).

L’art. 2 del D.M. 17 maggio 2024, definendo un ambito soggettivo assai ampio, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica”. Quanto ai settori industriali, e per quel che qui interessa, lo stesso art. 2 stabilisce tuttavia che l’agevolazione non si applica al settore “della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche”.

Come già sottolineato da Assonime nella Circolare n. 13/2024, escludere dall’agevolazione i soggetti operanti nel settore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche non vale ad escluderli nel caso in cui gli stessi possiedano, o realizzino nell’ambito di un investimento inziale, un impianto di produzione dell’energia elettrica. Al riguardo, infatti, Assonime sottolineava che non solo la realizzazione di impianti di tal genere non comporta necessariamente il mutamento di codice ATECO, che per l’appunto potrebbe continuare a riferirsi ad un settore non escluso dall’agevolazione, ma che lo scopo di tali imprese è rappresentato principalmente dall’autoproduzione dell’energia elettrica per autoconsumo e, solo in via residuale ed eventuale, dalla cessione dell’eccedenza di energia non utilizzata.

In quest’ultimo caso, la possibilità di accedere all’incentivo fiscale permane, purchè non si realizzi un mutamento nell’attività prevalente.

L’impianto di produzione di EE di una CER può fruire del credito d’imposta Zes unica

Orbene, alla luce dell’analisi condotta, può sicuramente concludersi nel riconoscere l’accesso al beneficio fiscale di cui all’art. 16 del Decreto Sud ad un impianto di produzione di energia elettrica che sia nella disponibilità o sotto il controllo di una CER ([5]).

Tra le possibili casistiche di interesse, si deve infatti considerare come, tra i possibili membri delle configurazioni di autoconsumo, rientrino anche le PMI (ossia, soggetti che hanno pacifica veste “imprenditoriale” ai fini fiscali e rientrano, pertanto, tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione in commento), la cui attività principale non consista, come detto, nella partecipazione alla CER. In presenza di una PMI che (i) non svolga attività di produzione, stoccaggio, trasmissione o distribuzione di energia elettrica e che (ii) se del caso, in qualità di prosumer, metta a disposizione della CER un proprio impianto strumentale, risulteranno integrati tutti i requisiti di fruizione del credito d’imposta ZES Unica.

Ma si può ancora pensare al caso di una CER costituita in forma cooperativa, che abbia investito in un impianto di produzione di energia elettrica e ne sia la relativa proprietaria. Anche in questo caso, operando in un settore non ricompreso nel novero dei settori esclusi dall’art. 16, la CER può senz’altro beneficiare dell’agevolazione in commento.

Né le previsioni dell’art. 16 possono entrare in conflitto con la peculiare attività svolta dalle CER, se si considera che, come sopra già illustrato:

  • ai fini della normativa CER, le configurazioni di autoconsumo pur non potendo perseguire la realizzazione di profitti finanziari, svolgono in via principale un’attività di produzione, autoconsumo e condivisione “virtuale” di energia elettrica tra i membri, che può ritenersi perfettamente compatibile con il perimetro delle attività ammesse a beneficiare del credito ZES Unica;
  • ai fini della normativa ZES Unica, gli impianti agevolati devono essere strumentali all’attività d’impresa, destinati ad una struttura produttiva già esistente o di nuova realizzazione, e produrre energia elettrica destinata prioritariamente all’autoconsumo. Questo elemento è sicuramente integrato per le CER costituite in forma cooperativa (per un approfondimento al riguardo si veda su questo sito A. La Rosa, Le CER nel prisma della cooperazione, 26/06/2024).

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[1] Segnatamente, la comunicazione della Commissione Europea del 30 novembre 2016 “Clean Energy Package for all Europeans” che ha dato avvio alla revisione della c.d. Direttiva RED (Direttiva (CE) 28/2009) e, in seguito, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001/UE (Renewable Energy Directive Recast, c.d. RED II).

[2] Art. 9 – Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, D.L. n. 124/2023:

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna”.

[3] Tale contributo, in origine previsto per il solo 2024, è stato poi esteso dapprima anche all’anno 2025 ad opera della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 485, della Legge n. 207/2024) e poi successivamente anche per i periodi 2026-2028 in virtù dell’art. 1, commi da 438 a 443, della L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), mantenendo tuttavia il riferimento di fondo alle previsioni contenute nel decreto attuativo del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale reca le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall’articolo 16, comma 6 del D.L. n. 124/2023 (1.800 milioni di euro per l’anno 2024, 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028).

[4] Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica è una misura agevolativa che si inserisce nell’alveo di precedenti discipline del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 5, commi da 2 a 4, D.L. n. 91/2017, e del previgente credito d’imposta per le ZES regionali e interregionali, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricalcandone in larga parte le caratteristiche e le modalità applicative. Per un’analisi dettagliata al riguardo si veda Assonime, Circolare n. 13/2024.

[5] In tal senso, si veda anche A. CORBO, G. SENESE, ZES unica, un’opportunità per fotovoltaico e Comunità energetiche rinnovabili, in Norme&TributiPlus, Sole 24 Ore, 25 maggio 2026.

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