1. Le imprese che operano su più sedi possono accedere all’iperammortamento 2026 anche quando l’energia prodotta da un impianto viene consumata in un sito diverso da quello in cui l’impianto è installato. È questa una delle novità più interessanti introdotte dall’art. 1, comma 429, lettera b), della legge n. 199/2025, che include tra gli investimenti agevolabili i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza.
La previsione offre opportunità concrete alle imprese che dispongono di più stabilimenti, uffici o sedi operative, ma l’accesso al beneficio non è automatico. Per verificare se l’investimento è effettivamente agevolabile occorre fare riferimento alle regole contenute nel d.lgs. n. 199/2021, che disciplina l’autoconsumo a distanza.
A differenza dei beni 4.0 di cui alla lettera a) dello stesso comma 429, per i quali è richiesta l’interconnessione ai sistemi aziendali di produzione o alla rete di fornitura, gli impianti destinati all’autoproduzione energetica non devono rispettare tale requisito. Ciò che conta è che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo secondo le modalità previste dalla normativa.
L’art. 30, comma 1, lettera a), n. 2) del d.lgs. n. 199/2021 considera autoconsumatore di energia rinnovabile il cliente finale che produce energia per il proprio fabbisogno mediante impianti collocati in edifici o siti diversi da quelli in cui l’energia viene utilizzata. Affinché tale configurazione sia valida devono essere rispettate due condizioni: la prima è che gli immobili sui quali sono installati gli impianti siano nella disponibilità dell’impresa che consuma l’energia; la seconda riguarda il collegamento tra produzione e consumo. La normativa consente due diverse modalità:
1) la prima prevede una linea dedicata che collega direttamente l’impianto ai punti di consumo. Tale linea non può superare i dieci chilometri di lunghezza e deve essere utilizzata esclusivamente per le utenze interessate;
2) la seconda, molto più diffusa nella pratica, consente di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta e consumarla presso altri punti di prelievo riconducibili allo stesso soggetto.
Per le imprese multi-sito questa disciplina offre notevoli margini operativi: si pensi a una società che dispone di uno stabilimento produttivo e di una sede amministrativa situati in luoghi diversi. L’impresa installa un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento e utilizza l’energia prodotta anche per coprire parte dei consumi della sede amministrativa attraverso la rete di distribuzione. Se entrambi gli immobili sono nella disponibilità della società, ad es. in proprietà o in locazione, la configurazione di autoconsumo a distanza è correttamente realizzata e l’investimento può beneficiare dell’iperammortamento. Diverso è il caso in cui l’impianto venga installato su un immobile che non è nella disponibilità dell’impresa ma di un soggetto terzo estraneo. In tale situazione manca uno dei requisiti richiesti dalla normativa e l’agevolazione non può essere riconosciuta.
2. Chiarite le condizioni che consentono alle imprese multi-sito di accedere al beneficio, resta da affrontare un secondo tema che continua a generare dubbi interpretativi: quello relativo ai moduli fotovoltaici utilizzati negli impianti agevolati.
Nelle ultime settimane si è diffusa l’idea che il d.l. n. 38/2026 abbia eliminato anche il requisito dell’origine europea dei moduli fotovoltaici. In realtà non è così: il decreto è intervenuto esclusivamente sull’art. 1, comma 427, della legge n. 199/2025, eliminando il vincolo di provenienza europea o SEE per i beni strumentali agevolabili in via generale.
La disciplina degli impianti fotovoltaici è però contenuta nel successivo comma 429, lettera b), che il decreto non ha modificato. Di conseguenza continua a trovare applicazione la disposizione che considera agevolabili esclusivamente gli impianti dotati di moduli fotovoltaici individuati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del d.l. n. 181/2023.
In concreto, possono beneficiare dell’agevolazione soltanto:
a) i moduli con celle prodotte nell’Unione europea e con efficienza minima del 23,5%;
b) i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE e con efficienza minima del 24%.
Pertanto, mentre per gli altri beni agevolabili la provenienza geografica non rappresenta più un elemento rilevante, per il fotovoltaico il requisito dell’origine europea continua a essere operativo.
Per le imprese interessate a realizzare impianti destinati all’autoconsumo, la verifica dei requisiti dei moduli fotovoltaici deve essere effettuata nella fase di pianificazione dell’investimento. La conformità dei moduli alle sezioni b) e c) del registro ENEA continua infatti a rappresentare una condizione necessaria per l’accesso all’iperammortamento e dovrà essere attestata anche nella documentazione tecnica trasmessa al GSE.


