24/06/2026

1. Le imprese che operano su più sedi possono accedere all’iperammortamento 2026 anche quando l’energia prodotta da un impianto viene consumata in un sito diverso da quello in cui l’impianto è installato. È questa una delle novità più interessanti introdotte dall’art. 1, comma 429, lettera b), della legge n. 199/2025, che include tra gli investimenti agevolabili i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza.

La previsione offre opportunità concrete alle imprese che dispongono di più stabilimenti, uffici o sedi operative, ma l’accesso al beneficio non è automatico. Per verificare se l’investimento è effettivamente agevolabile occorre fare riferimento alle regole contenute nel d.lgs. n. 199/2021, che disciplina l’autoconsumo a distanza.

A differenza dei beni 4.0 di cui alla lettera a) dello stesso comma 429, per i quali è richiesta l’interconnessione ai sistemi aziendali di produzione o alla rete di fornitura, gli impianti destinati all’autoproduzione energetica non devono rispettare tale requisito. Ciò che conta è che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo secondo le modalità previste dalla normativa.

L’art. 30, comma 1, lettera a), n. 2) del d.lgs. n. 199/2021 considera autoconsumatore di energia rinnovabile il cliente finale che produce energia per il proprio fabbisogno mediante impianti collocati in edifici o siti diversi da quelli in cui l’energia viene utilizzata. Affinché tale configurazione sia valida devono essere rispettate due condizioni: la prima è che gli immobili sui quali sono installati gli impianti siano nella disponibilità dell’impresa che consuma l’energia; la seconda riguarda il collegamento tra produzione e consumo. La normativa consente due diverse modalità:

1) la prima prevede una linea dedicata che collega direttamente l’impianto ai punti di consumo. Tale linea non può superare i dieci chilometri di lunghezza e deve essere utilizzata esclusivamente per le utenze interessate;

2) la seconda, molto più diffusa nella pratica, consente di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta e consumarla presso altri punti di prelievo riconducibili allo stesso soggetto.

Per le imprese multi-sito questa disciplina offre notevoli margini operativi: si pensi a una società che dispone di uno stabilimento produttivo e di una sede amministrativa situati in luoghi diversi. L’impresa installa un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento e utilizza l’energia prodotta anche per coprire parte dei consumi della sede amministrativa attraverso la rete di distribuzione. Se entrambi gli immobili sono nella disponibilità della società, ad es. in proprietà o in locazione, la configurazione di autoconsumo a distanza è correttamente realizzata e l’investimento può beneficiare dell’iperammortamento. Diverso è il caso in cui l’impianto venga installato su un immobile che non è nella disponibilità dell’impresa ma di un soggetto terzo estraneo. In tale situazione manca uno dei requisiti richiesti dalla normativa e l’agevolazione non può essere riconosciuta.

2. Chiarite le condizioni che consentono alle imprese multi-sito di accedere al beneficio, resta da affrontare un secondo tema che continua a generare dubbi interpretativi: quello relativo ai moduli fotovoltaici utilizzati negli impianti agevolati.

Nelle ultime settimane si è diffusa l’idea che il d.l. n. 38/2026 abbia eliminato anche il requisito dell’origine europea dei moduli fotovoltaici. In realtà non è così: il decreto è intervenuto esclusivamente sull’art. 1, comma 427, della legge n. 199/2025, eliminando il vincolo di provenienza europea o SEE per i beni strumentali agevolabili in via generale.

La disciplina degli impianti fotovoltaici è però contenuta nel successivo comma 429, lettera b), che il decreto non ha modificato. Di conseguenza continua a trovare applicazione la disposizione che considera agevolabili esclusivamente gli impianti dotati di moduli fotovoltaici individuati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del d.l. n. 181/2023.

In concreto, possono beneficiare dell’agevolazione soltanto:

a) i moduli con celle prodotte nell’Unione europea e con efficienza minima del 23,5%;

b) i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE e con efficienza minima del 24%.

Pertanto, mentre per gli altri beni agevolabili la provenienza geografica non rappresenta più un elemento rilevante, per il fotovoltaico il requisito dell’origine europea continua a essere operativo.

Per le imprese interessate a realizzare impianti destinati all’autoconsumo, la verifica dei requisiti dei moduli fotovoltaici deve essere effettuata nella fase di pianificazione dell’investimento. La conformità dei moduli alle sezioni b) e c) del registro ENEA continua infatti a rappresentare una condizione necessaria per l’accesso all’iperammortamento e dovrà essere attestata anche nella documentazione tecnica trasmessa al GSE.

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