1. La condanna alla restituzione delle somme addebitate all’utente finale a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica non può essere assimilata a una ordinaria condanna al pagamento di somme, soggetta all’imposta di registro proporzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Essa costituisce, invece, la conseguenza necessaria del venir meno del titolo che ha giustificato l’addebito di una componente del prezzo di fornitura e, pertanto, sconta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi della lettera e) della medesima disposizione. È questo il principio confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8142/2026.
Il chiarimento assume particolare rilievo posto che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono soliti liquidare, in relazione alle suddette sentenze di condanna, l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, qualificando le sentenze in questione come provvedimenti recanti una nuova attribuzione patrimoniale. Sennonché, come chiarito dall’ordinanza in commento, una simile impostazione trascura la peculiare struttura dei rapporti tra le parti coinvolte nel rapporto sottostante.
2. È, infatti, ben noto che oggetto delle domande di restituzione avanzate dagli utenti finali degli importi versati ai fornitori a titolo di rivalsa dell’addizionale provinciale all’accise sull’energia elettrica (sul punto cfr. gli altri contributi pubblicati in materia su questo sito) non è un tributo, bensì una parte del corrispettivo pagato per la fornitura di energia divenuto indebito ex art. 2033 c.c. Ciò in quanto:
a) l’art. 56 del Testo unico accise legittima il fornitore – unico soggetto passivo dell’addizionale de qua – a ribaltare sull’utente finale il peso economico dell’addizionale dovuta (c.d. rivalsa);
b) la rivalsa ha natura privatistica, ergo tra l’utente finale ed il fornitore di energia intercorre un rapporto di natura civilistica e non tributaria;
c) l’addizionale pagata dall’utente finale è versata quale componente del prezzo di fornitura la cui corresponsione è espressamente prevista nel contratto di somministrazione.
L’accertata contrarietà dell’addizionale con il diritto unionale e, successivamente, la declaratoria di illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 43/2025 hanno determinato l’illegittimità dell’esercizio del diritto di rivalsa da parte del fornitore. Ne è conseguita la nullità (parziale) della clausola contrattuale che prevedeva il versamento dell’addizionale al fornitore in aggiunta al prezzo della fornitura per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (proprio in ragione della menzionata illegittimità), la conseguente caducazione del titolo in base al quale era stata corrisposta la componente di prezzo corrispondente all’addizionale addebitata e la sopravvenuta non debenza delle somme a tale titolo versate.
3. Proprio in ragione di quanto sopra, la restituzione disposta in sede civile a seguito dell’accoglimento della domanda avanzata dall’utente finale non trova fondamento in una nuova obbligazione del fornitore, né costituisce la soddisfazione di un credito autonomo del cliente: essa costituisce piuttosto il rimedio fisiologico alla mancanza della causa solvendi e mira a ripristinare la situazione patrimoniale che sarebbe esistita se l’addebito non fosse mai stato effettuato. L’ordinanza in commento ricorda, in questa prospettiva, che:
“il diritto di ripetere quanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo sia avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento. 1.9. L’effetto giuridico della sentenza che accoglie l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguenti restituzioni è dunque ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi”.
Dirette sono dunque le conseguenze ai fini dell’imposta di registro.
Siffatta condanna, infatti, in ragione dell’effetto meramente restitutorio prodotto, non è annoverabile nella categoria degli atti giudiziari che recano “condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” (art. 8, comma 1, lett. b), cit.) giacché tale categoria “postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (cfr. Cass. n. 25610/2022)”.
Detta pronuncia, per quanto detto sopra, rientra piuttosto tra gli atti di cui alla lett. e) del predetto art. 8, comma 1, il quale dispone la tassazione in misura fissa nei casi in cui “il provvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, del titolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramente restitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante”.
In tale contesto, del tutto irrilevante è che tale caducazione del titolo sia esplicitata nella pronuncia di condanna. Affinché possa applicarsi la tassazione fissa è, infatti, sufficiente che “il provvedimento comporti una caducazione del titolo e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori” (Cass. sent. n. 26561/2022). Tale caducazione può non essere integrale dovendo la previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. e) cit. comprendere anche “la fattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto” stante “l’assoluta identità di ratio che renderebbe illogica una difforme regolamentazione” rispetto ad una pronuncia di nullità integrale del titolo (Cass. sent. 32476/2024).
Il criterio che emerge è, dunque, lineare: quando l’utente finale ottiene dal fornitore la restituzione dell’addizionale provinciale indebitamente addebitata in rivalsa, non riceve un nuovo vantaggio patrimoniale, ma recupera una parte del prezzo pagata senza valido titolo. La sentenza che dispone tale restituzione non è una condanna satisfattiva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del TUR; è il naturale effetto recuperatorio della caducazione parziale del rapporto negoziale e, come tale, deve essere registrata in misura fissa ai sensi della lettera e) del menzionato articolo.
4. L’ordinanza in commento è d’altronde coerente con la giurisprudenza di merito pronunciatasi su fattispecie analoghe a quella in esame in cui è stato affermato che:
“venuto meno l’obbligo per i clienti di versare gli importi a titolo di addizionali alle accise sull’energia elettrica di cui al DL n.511/1988 art. 6, la parte del contratto di fornitura che prevedeva tale versamento è caduta nel nulla. […] Ne consegue che la pronuncia civile che dà atto di tale contrasto, rientra nell’ambito di quegli atti della autorità̀ giudiziaria “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto” – in questo caso parziale del contratto di fornitura – “ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto” di cui alla lett. e) dell’art. 8 comma 1 della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/86, per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa” (tra gli altri cfr. CGT I di Milano, n. 3376 dell’8 agosto 2025).
Nello stesso senso si veda la sent. n. 1421/2026 della CGTI di Milano in cui la Corte ha chiaramente affermato che:
“venuto meno l’obbligo per i clienti di versare gli importi a titolo di addizionali alle accise sull’energia elettrica di cui al DL n.511/1988 art. 6, la parte del contratto di fornitura che prevedeva tale versamento è caduta nel nulla. […] Ne consegue che la pronuncia civile che dà atto di tale contrasto, rientra nell’ambito di quegli atti della autorità̀ giudiziaria “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto” – in questo caso parziale del contratto di fornitura – “ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto” di cui alla lett. e) dell’art. 8 comma 1 della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/86, per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa”.


