1. In un precedente contributo su questa rivista, muovendo dalla sentenza della Corte di cassazione del 26 agosto 2024, n. 23118, si era commentato come i Giudici di legittimità avessero iniziato ad estendere anche al settore delle accise l’applicabilità della nota giurisprudenza in tema di riparto dell’onere probatorio e buona fede nelle ipotesi di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA.

Con l’ordinanza del 27 aprile 2026, n. 11241 che si commenta in questa sede, la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità dell’operatore petrolifero nelle ipotesi di frode in materia di accise, ribadendo integralmente i principi già affermati con la sentenza del 2024 che viene espressamente richiamata e che sembra quindi destinata ad assumere un ruolo di assoluto rilievo nel settore in discussione.

Si è già osservato che la pronuncia del 2024 aveva rappresentato un significativo tentativo di estendere al settore delle accise i criteri elaborati, tanto dalla Corte di Giustizia quanto dalla stessa Corte di cassazione, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, affermando che anche ai fini delle accise l’Amministrazione è tenuta a dimostrare non soltanto l’esistenza della frode, ma anche la circostanza che l’acquirente ne fosse a conoscenza ovvero avrebbe dovuto esserlo utilizzando la diligenza qualificata esigibile da un operatore del settore.

La continuità interpretativa tra le due pronunce costituisce, quindi, un elemento di interesse e dimostra come il parallelismo tra IVA e accise costituisca ormai un punto fermo nell’elaborazione della Suprema Corte. Il consolidamento di tale orientamento impone però alcune riflessioni ulteriori, sia sul piano sostanziale, sia sotto il profilo processuale.

2. Dal punto di vista sostanziale, l’aspetto probabilmente più significativo della decisione in commento consiste nella naturalezza con cui viene ormai richiamata anche ai fini accise la giurisprudenza del “non poteva non sapere” valida ai fini IVA [1], tanto il parallelismo tra le due imposte viene ormai dato per acquisito. Si tratta di un’evoluzione certamente significativa, sulla quale è opportuno formulare qualche ulteriore considerazione.

Poiché la lettura della sola ordinanza della Corte di cassazione non consente di cogliere appieno il titolo giuridico della responsabilità contestata alla contribuente, un contributo alla ricostruzione della fattispecie proviene dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 4937/2024. Qui emerge come la società accertata non rivestisse la qualità di depositario autorizzato, bensì operasse quale acquirente di prodotti energetici che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, erano stati movimentati mediante documenti di accompagnamento (DAS) successivamente risultati falsi. L’ADM, infatti, aveva ritenuto sussistente un rapporto di connivenza tra la contribuente e le società coinvolte nell’operazione fraudolenta, assumendo che la stessa avesse acquistato prodotti immessi irregolarmente in consumo e fosse, pertanto, corresponsabile del debito d’accisa.

Sebbene né la sentenza di merito né l’ordinanza della Suprema Corte individuino espressamente la disposizione applicata, alla luce della descritta ricostruzione dei fatti si dovrebbe ritenere che la pretesa impositiva trovi fondamento nell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995, il quale disciplina le ipotesi di irregolarità verificatesi durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, prevedendo che l’accisa sia dovuta, oltre che dal soggetto che ne ha garantito il pagamento conformemente all’art. 6, comma 4, d.l.gs. n. 504/1995 (tendenzialmente, il depositario [2]), anche da “qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo[3].

La disposizione citata, dunque, collega a due presupposti concorrenti la responsabilità per accise di “qualsiasi altra persona” coinvolta nell’operazione (a prescindere dal ruolo effettivamente svolto [4]): da un lato, la partecipazione del soggetto allo svincolo irregolare dei prodotti dal regime sospensivo; dall’altro, la conoscenza effettiva, ovvero la ragionevole conoscibilità, della natura irregolare dell’operazione.

Proprio quest’ultimo requisito consente di comprendere la ragione per cui la Corte di cassazione richiama i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale in materia di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA. Se, infatti, la responsabilità del terzo presuppone che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere dell’irregolarità, appare coerente ricorrere agli indici sintomatici della buona fede e dell’ordinaria diligenza già elaborati in quel diverso settore dell’ordinamento per verificare quando possa ritenersi integrata la colpevole ignoranza della frode.

Ciò posto, la struttura della fattispecie delineata dall’art. 7, comma 1, lett. a), non attribuisce rilievo esclusivamente alla conoscenza o alla conoscibilità della frode, ma – come visto – richiede altresì che il soggetto abbia partecipato allo svincolo irregolare dei prodotti. Nella ricostruzione operata sia dalla Corte di giustizia tributaria sia dalla Suprema Corte, tuttavia, il fulcro dell’indagine si concentra quasi esclusivamente sul requisito soggettivo della buona fede dell’acquirente, mentre il distinto presupposto della partecipazione allo svincolo irregolare sembra rimanere sullo sfondo, fino a risultare, almeno sul piano argomentativo, sostanzialmente assorbito dalla verifica della ragionevole conoscibilità della frode.

Si tratta di un’impostazione che, anche sotto questo profilo, richiama da vicino quella elaborata dalla giurisprudenza in materia di IVA, nella quale l’accertamento della consapevolezza del cessionario costituisce il fulcro dell’intera verifica sulla responsabilità per le operazioni soggettivamente inesistenti, lasciando intendere che anche nel sistema delle accise i due requisiti previsti dall’art. 7, comma 1, lett. a) (e cioè, quelli della partecipazione allo svincolo e della conoscibilità della frode), non conservino una distinta autonomia sul piano applicativo, ma debbano considerarsi sovrapponibili al punto tale che la mera conoscibilità della frode è un indice della partecipazione stessa (sia pure inconsapevole) allo svincolo irregolare.

3. La nuova pronuncia presenta inoltre un ulteriore profilo di interesse rappresentato dal fatto che se nel precedente del 2024 la Corte si era limitata ad affermare che il contribuente è tenuto a dimostrare di avere adottato la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto del settore, l’ordinanza del 2026 sembra attribuire a tale parametro un contenuto decisamente più rigoroso.

Nel censurare la decisione del giudice di appello, infatti, la Suprema Corte esclude la rilevanza probatoria di una serie di circostanze tradizionalmente valorizzate nei giudizi aventi ad oggetto la buona fede dell’acquirente: la regolarità dei pagamenti, la congruità dei prezzi praticati, la tracciabilità delle operazioni, l’assenza di vantaggi economici e perfino la rapidità dei rapporti commerciali vengono considerate elementi sostanzialmente “neutri”, incapaci di dimostrare, di per sé, l’effettiva estraneità dell’operatore alla frode.

La buona fede dell’acquirente sembra così non poter più essere desunta dalla mera regolarità formale dell’operazione commerciale, ma richiede la dimostrazione dell’effettivo svolgimento di controlli sostanziali sulla filiera di approvvigionamento.

Si tratta di un’evoluzione non priva di conseguenze pratiche. L’impressione, infatti, è che lo standard di diligenza richiesto all’operatore petrolifero tenda progressivamente ad avvicinarsi ad un vero e proprio obbligo di verifica preventiva dell’affidabilità della filiera commerciale, con il rischio di attribuire agli operatori economici, anche ai fini accise, compiti di controllo che, almeno in linea teorica, dovrebbero rimanere riservati alle autorità pubbliche.

4. Se i profili sostanziali meritano attenzione, quelli processuali risultano forse ancora più significativi.

Ed invero, va prima di tutto osservato che il ricorso dell’Agenzia delle Dogane era stato inizialmente destinatario di una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della sua manifesta infondatezza [5], tuttavia l’Amministrazione ha ritenuto di formulare rituale opposizione, insistendo per la rimessione della controversia alla decisione collegiale; decisione che non soltanto ha disatteso la proposta iniziale del consigliere delegato, ma ha addirittura accolto integralmente il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La vicenda, quindi, costituisce un esempio interessante delle potenzialità dell’opposizione prevista dall’art. 380-bis c.p.c., istituto che, nella prassi applicativa, viene spesso percepito con particolare cautela anche alla luce del frequente ricorso, da parte della Corte, a condanne aggravate alle spese nei confronti della parte opponente.

Nel caso di specie, invece, la scelta processuale dell’Amministrazione — certamente non priva di intraprendenza alla luce della proposta iniziale di manifesta infondatezza — si è rivelata decisiva ai fini dell’ottenimento di una pronuncia radicalmente diversa da quella originariamente prospettata.

5. Infine, la sentenza in commento offre lo spunto per una riflessione di carattere più generale sul ruolo che la Corte di cassazione sembra progressivamente assumere nel controllo dell’apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.

Ad una prima lettura, infatti, la decisione potrebbe essere interpretata quale ulteriore manifestazione di quella tendenza, sempre più frequente nella recente giurisprudenza di legittimità, a sindacare in maniera particolarmente penetrante il ragionamento probatorio svolto dal giudice di secondo grado. La Corte, pur affermando formalmente di limitarsi a verificare la corretta applicazione delle regole sull’onere della prova, dedica infatti un’ampia parte della motivazione ad esaminare la concreta idoneità dimostrativa degli elementi valorizzati dal giudice d’appello, spiegando perché la regolarità dei pagamenti, la congruità dei prezzi, la tracciabilità delle operazioni o l’assenza di vantaggi economici non possano ritenersi sufficienti a dimostrare la buona fede dell’operatore petrolifero.

Tale impostazione potrebbe indurre a ritenere che la Corte stia progressivamente trasformando il giudizio di legittimità in una forma di controllo sul merito della valutazione delle prove e fa sorgere la necessità di interrogarsi sulle ragioni sistematiche che potrebbero esserne all’origine.

Sotto questo profilo, appare significativo ricordare come la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introdotta nel 2012 [6], abbia profondamente ridimensionato il sindacato della Corte sulla motivazione delle sentenze, nel dichiarato intento di rafforzarne la funzione nomofilattica ed evitare che il giudizio di cassazione si trasformasse in un terzo grado di merito [7]. La soppressione del vizio di insufficiente motivazione ha tuttavia determinato un problema opposto: quello di sottrarre al controllo della Corte decisioni che, pur non presentando i vizi estremi della motivazione apparente o dell’omesso esame di un fatto decisivo, risultino fondate su un apprezzamento manifestamente erroneo del materiale probatorio [8].

Proprio in tale prospettiva si colloca, per esempio, la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5792 del 5 marzo 2024 in tema di travisamento della prova, nella quale la Suprema Corte, pur riaffermando formalmente i limiti del giudizio di legittimità, ha individuato alcune ipotesi nelle quali l’errore sul contenuto della prova può comunque trovare ingresso nel sindacato di cassazione. Come è stato osservato in dottrina [9], il controllo sulla motivazione, apparentemente espunto dal sistema con la riforma del 2012, sembra così rientrare attraverso strumenti diversi, nella consapevolezza che un’assoluta impermeabilità del giudizio di legittimità rispetto alla motivazione della sentenza finirebbe per compromettere la stessa “tenuta” della decisione.

Il progressivo approfondimento del controllo esercitato dalla Corte sulla valutazione delle prove non sembra dunque rappresentare tanto una rinuncia alla funzione nomofilattica propria del giudizio di cassazione, quanto piuttosto il tentativo di colmare un vuoto di tutela determinato dall’attuale configurazione dei motivi di ricorso, evitando che errori particolarmente gravi nell’apprezzamento del materiale probatorio restino del tutto insindacabili.

6. Se tale evoluzione appare comprensibile sul piano generale del processo civile, alcune ulteriori considerazioni sembrano tuttavia imporsi con specifico riguardo al processo tributario.

A decorrere dal 2022 [10], infatti, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, attribuisce espressamente al giudice tributario il compito di verificare se l’Amministrazione abbia assolto l’onere di dimostrare, con prove puntuali, circostanziate e coerenti con la disciplina sostanziale, i fatti costitutivi della pretesa impositiva, imponendogli, in caso contrario, l’annullamento dell’atto impugnato. Parallelamente, la stessa disposizione valorizza la necessità che il supporto probatorio della pretesa trovi adeguata rappresentazione già nella motivazione dell’atto impositivo, rafforzando il nesso tra motivazione dell’atto e prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria.

Alla luce di tale disciplina, la questione della sufficienza del materiale probatorio dovrebbe essere impostata in termini almeno in parte diversi rispetto a quelli che sembrano emergere dalla pronuncia in commento. L’art. 7, comma 5-bis, cit. non attribuisce infatti al giudice tributario il solo compito di scegliere, all’esito del contraddittorio processuale, quale ricostruzione dei fatti appaia maggiormente convincente, ma gli impone di verificare se l’Amministrazione abbia assolto, fin dall’origine, l’onere di fondare la pretesa impositiva su un apparato probatorio puntuale, circostanziato e coerente con la disciplina sostanziale, annullando l’atto qualora tale dimostrazione non risulti raggiunta [11].

In questa prospettiva, il tema centrale non dovrebbe essere tanto quello della correttezza del successivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, quanto, più a monte, quello della loro originaria idoneità a sorreggere la motivazione dell’atto impugnato. Il processo tributario, infatti, non è chiamato semplicemente a verificare quale tra le ricostruzioni prospettate dalle parti risulti maggiormente persuasiva, bensì ad accertare se la pretesa tributaria fosse legittimamente esercitabile alla luce degli elementi istruttori di cui l’Amministrazione disponeva al momento della sua adozione.

Sotto questo profilo, il progressivo ampliamento del sindacato della Corte di cassazione sull’apprezzamento delle prove rischia di spostare l’attenzione sul momento finale della vicenda processuale — vale a dire sulla valutazione che il giudice di merito abbia compiuto del materiale probatorio ormai acquisito al processo — lasciando invece in secondo piano il profilo logicamente e giuridicamente preliminare rappresentato dalla verifica della sufficienza dell’apparato probatorio posto a fondamento dell’atto impositivo e della relativa motivazione. Eppure è proprio su tale verifica che il legislatore della riforma tributaria del 2022 ha inteso concentrare la responsabilità del giudice tributario, facendo della qualità della prova dell’Amministrazione il primo parametro di legittimità della pretesa fiscale.

In definitiva, nel processo tributario il problema non dovrebbe essere tanto quello di stabilire se il giudice di merito abbia correttamente apprezzato le prove raccolte nel processo, quanto quello, logicamente preliminare, di verificare se l’Amministrazione disponesse, già al momento dell’adozione dell’atto, di un patrimonio istruttorio idoneo a giustificare l’esercizio del potere impositivo. Solo una volta positivamente superato tale vaglio assume infatti rilievo il successivo tema della valutazione giudiziale delle prove. Diversamente opinando, il rischio è che il processo tributario concentri il proprio controllo sulla correttezza della decisione giurisdizionale, anziché sulla legittimità dell’azione amministrativa che quella decisione è chiamata, anzitutto, a sindacare.

7. In conclusione, la sentenza in commento conferma che il percorso inaugurato dalla Cassazione nel 2024 non rappresenta più un episodio isolato, ma l’avvio di un orientamento destinato, con ogni probabilità, a consolidarsi. Proprio per tale ragione, tuttavia, è meritevole di una considerazione che va ben oltre il caso concreto.

Sul piano sostanziale, occorre prendere atto che il ricorso al modello probatorio elaborato per l’IVA sia oramai da ritenersi pienamente compatibile con la disciplina unionale delle accise, ancorché quest’ultima sia caratterizzata da criteri di imputazione della responsabilità non perfettamente sovrapponibili a quelli che governano il sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

Sul piano processuale, invece, la decisione offre un’ulteriore conferma della progressiva evoluzione del sindacato della Corte di cassazione, sempre meno limitato all’enunciazione dei principi di diritto e sempre più orientato a verificare, nel dettaglio, la correttezza dell’apprezzamento probatorio svolto dai giudici di merito.

È probabilmente proprio quest’ultimo il dato destinato ad incidere maggiormente sulla futura evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ben oltre la specifica materia delle accise.

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[1] Vale ricordare, sul punto, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sostenuto a più riprese che è possibile negare il diritto a detrazione IVA se in base ad elementi oggettivi può essere dimostrato che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte, con la precisazione che non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla Direttiva IVA sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena di fornitura, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. In questo senso, cfr. Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagében e David, paragrafo 45 ss.; nello stesso senso, cfr. Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, causa C-324/11; cfr. Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, causa C-285/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, causa C-277/14, par. 50; Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, causa C-80/11 e causa C-142/11. Per l’attuazione degli stessi principi nella giurisprudenza interna, cfr. Cass., ord. 21 maggio 2024, n. 14102; Cass., ord. 7 ottobre 2019, n. 25013; Cass., ord. 23 giugno 2020, n. 12310, Cass., ord. 13 febbraio 2018, n. 3473.

[2] In campo accise la Corte UE ha costantemente valorizzato l’argomento della responsabilità oggettiva dell’operatore economico detentore delle merci in sospensione d’imposta nel caso della loro irregolare immissione in consumo. Nel settore delle accise, del resto, la responsabilità di natura oggettiva consegue, in particolare, alla funzione centrale che il legislatore dell’UE ha attribuito al depositario, il quale assume il ruolo di garante nell’ambito della circolazione dei prodotti in sospensione di imposta, indipendente da qualsiasi valutazione circa la sua colpevolezza.; cfr. G. Damascelli, Responsabilità fiscale del depositario nelle accise: la Corte UE amplia la nozione di debitore d’imposta, in L’IVA, n. 3/2026, p. 19.

[3] Come si legge in Cass., Sent. n. 12067 del 30/04/2026, “sul piano del diritto dell’Unione, l’ipotesi in cui più persone siano solidalmente responsabili per un debito d’accisa è espressamente prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, nella misura in cui tali persone sono tenute al pagamento di tale debito. Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118, ‘in caso di uscita irregolare (di prodotti sottoposti ad accisa) dal deposito fiscale’, qualsiasi persona fisica considerata ‘un’altra persona coinvolta in tale uscita’ può essere tenuta – in quanto persona solidalmente tenuta al pagamento dell’accisa divenuta esigibile – a versare tale accisa insieme alla persona giuridica che rappresenta, sia essa un dirigente, un amministratore delegato o un dipendente, come emerge dai lavori preparatori di tale direttiva (espressamente in termini, Corte giust., causa C-570/24, cit., punti 36-38, 41). Il progetto iniziale della direttiva limitava l’elenco dei soggetti che, in caso di introduzione irregolare di merci in uno Stato membro, sarebbero stati tenuti al pagamento dell’accisa a coloro che avevano garantito il pagamento di tale accisa. Tuttavia, il Consiglio dell’Unione europea ha voluto estendere tale elenco in modo da includere ‘qualsiasi persona che abbia partecipato all’irregolarità’, con una definizione ampia dei soggetti potenzialmente tenuti al pagamento dell’accisa in caso di irregolarità, al fine di garantire, per quanto possibile, la riscossione di tale imposta (sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, causa C-579/18, punto 37)”.

[4] E a differenza di quanto previsto per il garante/depositario. Per quest’ultimo, infatti, la giurisprudenza unionale, come anticipato nella nota che precede, va delineando sempre più una responsabilità di tipo oggettivo, derivante dalla mera partecipazione ad un’attività economica. Secondo l’orientamento costante della Corte di Giustizia UE, infatti, la responsabilità in materia di accise deve essere interpretata in senso ampio, a tutela dell’effettiva riscossione e a prescindere dall’elemento soggettivo, proprio al fine di evitare il rischio di frodi; cfr., ex multis, CGUE, 29 aprile 2010, causa C-230/08. La conseguenza è che, in caso di svincolo irregolare dei prodotti dal regime sospensivo, il depositario resta debitore dell’accisa anche quando l’illecito sia esclusivamente imputabile a un terzo, egli sia estraneo alla frode e abbia confidato nella regolarità della circolazione. Così, tra le varie, Corte giust. UE 24 febbraio 2021, causa C-95/19, punto 52. Ancora, si veda Corte giust. UE 7 settembre 2023, C-323/22. Per la giurisprudenza interna e una più ampia ricostruzione della ratio di tale disciplina sia anche consentito il rinvio a Cass., sent. del 2 febbraio 2025, n. 2482.

[5] Con lo scopo di ridurre i tempi del contenzioso e deflazionare i giudizi dinanzi alla Suprema Corte, il citato art. 380-bis c.p.c. ha introdotto un meccanismo di decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, inammissibili o improcedibili, secondo cui il presidente della sezione cui è stato assegnato il ricorso (o un consigliere da questi delegato, come nel caso che ci occupa) può comunicare alle parti una proposta di definizione anticipata del ricorso stesso (appunto nei casi di inammissibilità, improcedibilità e manifesta infondatezza) senza trattazione della controversia. A seguito di tale proposta, il ricorrente che non vuole accettarla è onerato di richiedere la decisione del ricorso con istanza da depositare entro 40 giorni dalla notifica, altrimenti il ricorso si intende rinunciato ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Se si opta per la rinuncia alla causa, la Corte decide se condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. All’opposto, se si opta per ottenere la trattazione della controversia e il ricorso viene poi rigettato, la Corte di Cassazione è tenuta a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per responsabilità aggravata, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.. Secondo quest’ultima disposizione, in particolare, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una ulteriore somma di denaro non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 5.000.

[6] Segnatamente, con la l. n. 134 del 7 agosto 2012.

[7] Per maggiori approfondimenti su tale riforma, si v., ex multis, A. Panzarola, Commentario alle riforme del processo civile, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino 2013, 693 ss.; M. Bove, Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul «nuovo» art. 360, n. 5, c.p.c., in Giusto proc. civ. 2012, 677 ss.; C. Consolo, Nuovi e indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento», in Corriere giur. 2012, 1133 ss.; C. Consolo, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?, in www.judicium.it; A. Saletti, Il controllo della motivazione della sentenza nel giudizio di cassazione italiano dal 1865 ad oggi, in questa Rivista 2018, 965 ss.; G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino 2013, 156 ss.; M. Taruffo, Addio alla motivazione?, in Riv. trim. dir. proc. 2014, 381 ss.; G. Monteleone, Riflessioni sull’obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto), in Giusto proc. civ. 2013, 1 ss.; B. Capponi, L’omesso esame del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione, in Riv. trim. dir. proc. 2016, 925 ss.; G. Impagnatiello, Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione, in Giusto proc. civ. 2012, 758 ss.; R. Caponi, La modifica dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c., in www.judicium.it, passim; R. Caponi, Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell’ art. 360, 1 comma, n. 5) c.p.c., in Foro it. 2013, V, 149 ss.; C. Di Iasi, Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012 , in Riv. trim. dir. proc. 2013, 1441 ss.; L. Passanante, Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Riv. trim. dir. proc. 2015, 179 ss.

[8] Così, B. Sassani, Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione, in Corriere giur. 2013, p. 849 e ss..

[9] Cfr, M. Turrini, Dove sta andando il controllo della motivazione in cassazione? (rileggendo i saggi di Bruno Sassani), in Rivista di Diritto Processuale, n. 1/2025, p. 197.

[10] Come noto, l’art. 6 della l. n. 130 del 2022 ha introdotto il comma 5-bis nell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 542.

[11] Sul punto, cfr. P. Coppola, Prova e valutazione del relativo onere nel processo, in Dir. Prat. Trib., n.1/2023, p. 170. Secondo l’A., “la norma, (…), se ben applicata, assegna al Giudice, anche nei giudizi pendenti, il potere di annullare (e non di decidere, quindi, con una pronuncia sostitutiva di merito) gli atti tributari che dovessero risultare privi di “ragioni oggettive” e, quindi, quando risultano non motivati, e/o non provati in giudizio e, correlativamente, assegna al Giudice la responsabilità di fornire una puntuale motivazione nella sentenza delle allegazioni probatorie agli atti di causa (sia della parte che dell’Ufficio) in modo da ridurre i vizi di motivazione 170 diritto e pratica tributaria n. 1/2023 apparente denunciabili in cassazione nell’ottica della deflazione del contenzioso e, quindi, del perseguimento di uno degli obiettivi della Riforma in linea con quelli del PNNR”.

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