Il TAR Lazio, Roma, sui termini di conclusione dei procedimenti autorizzatori

Tar Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 12712 del 13 luglio 2026
28/07/2026

Con la sentenza n. 12712 del 13 luglio 2026, il TAR Lazio, è tornato a pronunciarsi sulle modalità di composizione del dissenso tra le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzatori concernenti impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare attenzione al termine entro cui si prevede che la procedura debba concludersi.

La vicenda trae origine dall’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Laterza (TA), con annesse opere di connessione da eseguirsi nei Comuni limitrofi, presentata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Al parere favorevole della Commissione PNRR-PNIEC, organo tecnico del Ministero competente per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), seguiva il parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR in merito alla compatibilità ambientale del Progetto.

Preso atto di tale contrasto, il MASE rimetteva gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ricomposizione del dissenso ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988; l’Amministrazione restava tuttavia inerte, anche a fronte di formale diffida da parte della Società titolare del progetto.

Con la pronuncia in esame, il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione, in quanto l’attivazione del meccanismo di concertazione fa sì che sorga in capo alla Presidenza del Consigli di Ministri l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di una deliberazione espressa; il che tuttavia non è avvenuto nel caso di specie.

Tuttavia, rileva il TAR, gli atti in esame non si configurano come atti politici, bensì come atti di alta amministrazione, dunque soggetti ai principi generali del procedimento amministrativo.

E, infatti, “la natura di atto di alta amministrazione non esclude la configurabilità dell’obbligo di provvedere”, dal momento che “l’attività svolta dal Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso ‘è un’attività provvedimentale che si innesta nel procedimento amministrativo originato dall’istanza del privato’, con la conseguenza che il privato istante è titolare di un interesse qualificato alla conclusione del procedimento e può utilmente esperire il rimedio avverso il silenzio in caso di inerzia” (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 1986/2026).

A ciò si aggiunge che, a livello sistematico, la normativa di riferimento qualifica come “perentori” tutti i termini del procedimento di VIA (art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006), in cui si deve ritenere confluiscano anche le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia. Da ciò, un’ulteriore conferma della necessità che la procedura, una volta avviata, addivenga ad una sua conclusione.

Né, d’altronde, l’inerzia poteva essere giustificata dalla complessità della questione o dalla pluralità degli interessi pubblici coinvolti, in quanto la normativa di settore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dall’ordinamento europeo, “è informata al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e impone la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti autorizzatori”, in virtù del quale i progetti di impianti da fonti rinnovabili risultano d’interesse pubblico prevalente.

In conclusione, la pronuncia conferma la centralità degli obiettivi di transizione energetica nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina dei procedimenti autorizzatori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Una prospettiva, questa, in cui i principi generali del procedimento amministrativo assumono rilievo quali strumenti indispensabili per assicurare che tali primari obiettivi trovino concreta attuazione sul piano procedimentale, evitando ritardi decisionali che ne rallentino il perseguimento.

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