Il TRGA, Sezione di Bolzano, sull’individuazione dei limiti all’installazione di impianti agrivoltaici
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sez. Autonoma di Bolzano, sentenza n. 131 del 15 giugno 2026
In data 15 giugno 2026, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Bolzano, si è pronunciato sul delicato tema dei limiti alla discrezionalità delle amministrazioni locali nell’individuazione dei criteri per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di impianti agrivoltaici.
La sentenza in commento trae origine dall’impugnazione da parte del proprietario di un terreno agricolo nel bolzanese del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 17 luglio 2025, recante modifiche al regolamento provinciale in materia di utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili.
Veniva poi successivamente impugnata, tramite ricorso per motivi aggiunti, anche la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 528 del 15 luglio 2025, recante formale approvazione del nuovo regolamento.
In particolare, il Ricorrente contestava il nuovo articolo 4-bis, il quale consente l’installazione su terreni agricoli dei soli impianti agrivoltaici che rispettino, cumulativamente, due condizioni: (i) l’ubicazione entro una quota massima di 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco, e (ii) una pendenza del suolo non superiore al 10%.
Il Ricorrente contestava pertanto l’introduzione di un nuovo vincolo paesaggistico di tale stringenza e specificità in assenza di una base di legge statale/provinciale nonché di un’adeguata istruttoria, e la conseguente violazione dei principi di massima diffusione delle FER e di “burden sharing”.
Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale relativamente agli oneri incombenti sulle Amministrazioni a fronte dell’introduzione di nuovi vincoli paesaggistici (si veda, in particolare, la richiamata sentenza n. 8090 del 2023 del Consiglio di Stato).
In primo luogo, il Tribunale ha riconosciuto che “nella materia delle fonti rinnovabili, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha chiarito come il favor per lo sviluppo delle FER imponga che le limitazioni territoriali e l’individuazione di aree non idonee debbano essere basate esclusivamente su criteri tecnici oggettivi, specifici e dettagliati”.
In secondo luogo, proprio alla luce delle coordinate generali appena illustrate, il Collegio ha censurato – a fronte della previsione di criteri estremamente selettivi e dettagliati – l’assenza nel caso di specie, tanto in sede procedimentale, quanto nelle difese spese in giudizio dall’Amministrazione, di un “substrato istruttorio verificabile” idoneo a giustificare l’an e il quantum dei limiti di nuova introduzione.
Il Tribunale ha poi ulteriormente sottolineato che – alla luce proprio del principio di massima diffusione degli impianti FER – “questa manifesta carenza istruttoria assume un rilievo decisivo, [e pertanto, ndr] le restrizioni territoriali […] devono essere basate su dati concreti, e non possono tradursi in divieti che massimizzano le zone di esclusione in modo aprioristico”
L’accoglimento di tale censura è stato ritenuto pienamente assorbente dal Collegio, in quanto “Il vizio istruttorio, infatti, si pone a monte di ogni altra valutazione e l’impossibilità, che ne deriva, di conoscere le ragioni tecniche e i dati di fatto che hanno guidato la scelta dell’Amministrazione impedisce al Collegio di scrutinarne la proporzionalità rispetto agli obiettivi di burden sharing (secondo motivo), così come di verificare se, sotto le spoglie di criteri tecnici, si celi in realtà una finalità di tutela paesaggistica esercitata in modo sviato e al di fuori dei procedimenti previsti dalla legge (terzo motivo)”.
In conclusione, con la pronuncia in esame, il Tribunale ribadisce che la discrezionalità delle amministrazioni locali nell’individuazione dei criteri per l’installazione di impianti agrivoltaici non può tradursi nell’introduzione di limitazioni territoriali aprioristiche, prive di un adeguato supporto tecnico e istruttorio. Il favor per la diffusione degli impianti FER impone, infatti, che eventuali restrizioni siano fondate su dati concreti, criteri oggettivi e valutazioni verificabili, tali da consentire il controllo sulla loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi nazionali di transizione energetica e di burden sharing. È bene, pertanto, che l’esercizio della potestà regolamentare provinciale non determini, sotto forma di criteri tecnici, divieti generalizzati o surrettizie finalità di tutela paesaggistica, al di fuori dei procedimenti e delle garanzie previsti dalla legge.


