28/10/2020

Il 15 settembre 2020 è stato firmato il decreto del MISE che definisce la tariffa incentivante per l’energia autoconsumata, in attuazione del d.l. n. 162/2019, convertito con L. n. 8/2020, c.d. decreto Milleproroghe, con il quale è stata prevista la possibilità di costituire l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.

Le comunità energetiche nascono con la direttiva Red II (2018/2001/Ue), che ha richiesto agli Stati membri di:

Adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell’onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d’offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia” (art. 26)

Si tratta di forme di aggregazione, in forma di associazione o cooperativa, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini, che insieme realizzano e gestiscono un proprio impianto di produzione di energia elettrica, condividendone responsabilità e benefici.

In Italia, per i singoli cittadini o per le aziende, era già possibile unirsi per finanziare l’installazione di un impianto condiviso e alimentato da fonti rinnovabili, ma non era previsto che tale impianto potesse fornire energia a più utenze.

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe è stata invece attribuita apposita dignità giuridica alle comunità energetiche e ne è stata regolata la costituzione (cfr. art. 42-bis).

Un ulteriore passo verso il pieno recepimento della Direttiva Red II è stato fatto da ARERA che il 4 agosto 2020 ha pubblicato la deliberazione 318/2020/R/EEL, nella quale sono state regolate le partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile. Nella menzionata delibera, l’ARERA enuncia la definizione di comunità energetica rinnovabile, individuandone le principali caratteristiche:

  • è un soggetto giuridico autonomo, ma effettivamente controllato dagli azionisti o dai membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i quali (ndr gli impianti) devono appartenere ed essere sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  • gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), così come autorità locali (comprese le amministrazioni comunali);
  • la partecipazione dei membri/azionisti è aperta e volontaria, conformemente al diritto nazionale applicabile;
  • l’obiettivo principale deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui il soggetto giuridico opera, piuttosto che profitti finanziari.

L’ARERA ha altresì individuato i requisiti cui devono attenersi le comunità energetiche per operare nel pieno rispetto della legge e segnatamente:

  • ogni comunità energetica è un soggetto giuridico: possono costituire una comunità energetica associazioni, cooperative, enti del terzo settore, partenariati, consorzi e organizzazioni senza scopo di lucro;
  • i membri della comunitàsono titolari di punti di connessioni di reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione;
  • ogni impianto coinvolto nella comunità deve essere entrato in funzione in seguito al giorno 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001. Gli impianti non devono superare i 200 kW di potenza, e devono essere connessi a reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione.
  • i membri della comunitàdevono dare mandato a un solo referente, incaricato di richiedere l’accesso alla valorizzazione e ai benefici derivanti dall’utilizzo di energia elettrica condivisa.

Per l’autoconsumo collettivo, è invece essenziale che:

  • l’attività commerciale o professionale principale degli autoconsumatori non coincida con la produzione e lo scambio di energia;
  • gli autoconsumatori devono essere titolari di utenze ubicate nello stesso edificio o condominio;
  • nel calcolo dell’energia elettrica condivisa utilizzata possono rientrare anche i prelievi di utenti non inclusi nel gruppo di autoconsumo, a patto però che siano titolari di punti di connessione situati nello stesso condominio o edificio.

 

La recente firma da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, del decreto attuativo in commento va così a definire il quadro normativo sulle comunità energetiche rinnovabili e sull’autoconsumo collettivo, specificando la tariffa con la quale si incentiva la loro promozione. In particolare, la tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:

 

  • 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
  • 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

 

L’incentivo è riconosciuto per un periodo di 20 anni e sarà gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE); l’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente, con facoltà di successiva cessione al GSE, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica derivata dalla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha fruito del Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo nonché l’obbligo di cessione.

La tariffa incentivante si va ad affiancare ad altre misure che hanno promosso, negli ultimi anni, l’uso di energia derivata da fonti rinnovabili e lo sviluppo di comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo, per creare forme socio-economiche stabili di condivisione e autosussistenza energetica.

In particolare, il decreto Rilancio ha stabilito all’art. 119, comma 16-bis che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili (anche costituite in forma di parte di condomìni) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

La realizzazione di impianti a fonte rinnovabile (non necessariamente solo fotovoltaici) è poi agevolata con il c.d. Ecobonus (art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986), la detrazione del 50% sulle spese sino ad un massimo di 96mila euro per l’intero impianto. Infine, se inseriti all’interno di un intervento di riqualificazione energetica con interventi trainanti, sulla spesa sostenuta sino a 20 kW di potenza si potrà godere anche della detrazione del 110%.

Tutte le misure descritte mirano a realizzare la trasformazione dell’attuale sistema elettrico, passando da un sistema centralizzato ed alimentato da combustibili fossili ad un sistema decentrato ed alimentato con energie pulite, inesauribili e non inquinanti.

Figura tratta da ENERGY ATLAS, Facts and figures about renewables in Europe 2018, p. 33.

Ma quali sono i reali vantaggi delle comunità energetiche? Puntando sull’autoconsumo, stiamo davvero guardando al futuro?

La risposta è sì, se si vuole ambire ad un futuro più equo e sostenibile.

Le comunità energetiche nascono infatti con lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a chi vi partecipa.

Con un impianto di produzione autonomo non solo vengono ridotte le emissioni di CO2 sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili, ma si ottengono vantaggi economici grazie alle agevolazioni fiscali in campo e alla riduzione del prezzo dell’energia, anche in considerazione dei minori costi per la sua distribuzione[1].

I vantaggi non si limitano poi ai partecipanti alla comunità energetica ma a tutto il Paese, garantendo, in una logica più ampia, la maggiore autosufficienza energetica e l’aggregazione a livello locale.

Si tratta di una piccola grande rivoluzione energetica che potrà scardinare il rapporto di dipendenza dai grandi produttori di energia presente nell’attuale sistema energetico accentrato.

L’Italia, ma sarebbe il caso di dire tutta l’Europa, si sta sempre più orientando verso lo sviluppo di energia a chilometro zero e di reti intelligenti elettriche che, grazie allo scambio reciproco d’informazioni, permetteranno di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica da tutte le fonti di produzione e soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati, produttori e consumatori in maniera più efficiente, razionale e sicura (c.d. smart grid).

E tale processo consentirà il raggiungimento di benefici, che superano il mero ritorno dell’investimento ai membri dei soggetti che concretamente li attuano, quali, ad esempio, il finanziamento di altri programmi sociali, gli investimenti nell’efficienza energetica e, ultimo ma non ultimo, lo sviluppo di nuovi strumenti per affrontare la povertà energetica, fornendo ai soggetti che vertono in tale condizione la possibilità di accedere, a buon mercato, all’energia elettrica prodotta localmente e al consumo di energia rinnovabile.

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[1] Come chiarito dall’ARERA nella deliberazione 318/2020/R/EEL, invece, l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, resta comunque assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

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