L’ordinanza 9 marzo 2026, n. 5232, si inscrive nell’orientamento ormai consolidato – tanto nella giurisprudenza domestica[1], quanto in quella unionale[2] – secondo cui l’aliquota ridotta prevista dall’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995 (TUA)[3], per il gasolio commerciale impiegato nel trasporto di persone, non spetta a qualsiasi servizio connotato, in fatto, da una certa regolarità operativa, ma [Leggi tutto]