28/09/2021

Nel marzo scorso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta all’interpello n. 134, del 2 marzo 2021, pronunciandosi in un settore rigidamente regolamentato quale è quello della rete di trasporto del gas naturale; in quel contesto, l’Amministrazione ha chiarito l’esclusione dal campo di applicazione iva delle somme erogate dalla società c.d. “impresa maggiore di trasporto” di gas naturale, ai trasportatori “interconnessi” alla sua rete.

Come noto, il mercato del gas naturale è un mercato regolamentato e ciò significa, appunto, che sia i costi, sia i ricavi sono attribuiti e redistribuiti tra gli operatori sulla base di criteri predeterminati dall’Autorità.

In altre parole, i criteri di determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto vengono fissati dall’ARERA con provvedimenti che coprono periodi predefinititi, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 460/2017 in materia di armonizzazione delle strutture tariffarie per il trasporto del gas. In questo contesto la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche “Cassa”) è quella che si occupa dell’incasso delle componenti tariffarie, sovrapprezzi e quote di prezzo pagate dai clienti e provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati, secondo i principi indicati dall’Autorità.

Nel periodo oggetto dell’interpello in commento, più precisamente il 5° PRT- quinto periodo di regolazione – che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, le tariffe delle imprese operatrici sono regolamentate con le deliberazioni n. 114/2019/R/ GAS e n. 201/2019/R/GAS e con la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione, 2020 – 2023” (c.d. “RTTG”) approvata a valle delle prime due.

L’RTTG prevede che le imprese di trasporto definiscano tra di loro, in via contrattuale, e a cadenza annuale le modalità di ripartizione dei ricavi incassati, in ottemperanza ai criteri precedentemente fissati dall’RTTG e dalle delibere ARERA sopra indicate.

In questo contesto regolamentato, i corrispettivi per il trasporto del gas naturale vengono, in prima battuta, fatturati ai vari shipper (i.e. i soggetti che importano o producono gas naturale oppure lo acquistano da produttori nazionali o da altri shipper per rivenderlo ai clienti finali diretti), ed i corrispettivi vengono, in un secondo momento, ri-attribuiti ai singoli trasportatori, in misura coerente con quanto definito dall’ARERA nelle deliberazioni sopra richiamate.

Lo strumento indicato a tal fine dalla RTTG è la c.d. “perequazione dei ricavi” che si pone come un meccanismo di redistribuzione volto a garantire agli operatori una partecipazione ai ricavi che risponda il più possibile alla porzione di infrastruttura (rete) da ciascuno gestita (v. artt. 24, RTTG sulle modalità di gestione della perequazione dei ricavi di rete nazionale, art. 16 e 17 RTTG sulle modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e art. 20 e 21 RTTG sulle modalità di ripartizione die ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi per il servizio di misura).

Per attuare, in concreto, la perequazione dei ricavi, l’RTTG (art. 1) ha attribuito all’impresa che “svolge l’attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti” (c.d. “impresa maggiore di trasporto”) – quella che ha proposto l’odierno interpello – diverse funzioni e responsabilità nei confronti degli altri operatori le cui reti sono ad essa interconnesse (da qui la definizione di c.d. “imprese Interconnesse”).

Tra le dette funzioni, l’impresa principale funge da centro di imputazione per la compensazione delle partite attribuite dagli shipper ai vari trasportatori e poi redistribuite tra questi ultimi sulla base delle varie indicazioni contenute nell’RTTG.

In altre parole, come si legge nell’interpello in commento, l’impresa maggiore di trasporto funge da collettore delle partite incassate per il trasporto perché, in ragione delle sue dimensioni, appare il soggetto più idoneo, da una parte, a gestire in maniera accentrata l’incasso e la redistribuzione delle somme sopra richiamate e, dall’altra e allo stesso tempo, a interloquire direttamente con i trasportatori che, come già anticipato, risultano funzionalmente “interconnessi” alla sua rete di trasporto.

Secondo quanto chiarito nell’interpello in commento i riaccrediti che l’impresa principale opera nel redistribuire alle imprese interconnesse i compensi ricevuti dagli shipper devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Ciò perché il differenziale fra i compensi pagati dai clienti della rete per i servizi ricevuti ed i ricavi che l’ARERA ha stabilito debbano spettare a ciascuna impresa di trasporto Interconnessa sulla base dei criteri determinati dall’RTTG, non deve intendersi come (ulteriore) corrispettivo per la prestazione dei servizi di trasporto, ma rappresenta una semplice dazione di denaro, i cui criteri sono stati già prestabiliti e regolamentati dall’Autorità ex ante.

Più in dettaglio, in qualità di collettore, l’impresa principale riversa alla Cassa l’eccedenza ricevuta da ciascuna impresa Interconnessa a titolo di compenso dagli Shippers, rispetto a quanto prefissato dall’RTTG come compenso annuale e, poi, la Cassa redistribuisce queste eccedenze, sempre per tramite dell’impresa principale, a quelle imprese Interconnesse che abbiano ricevuto dagli Shippers compensi inferiori rispetto a quanto predeterminato per loro per quel periodo dall’RTTG, ciò al fine di raggiungere il livello di compensi predeterminato per ciascuna impresa Interconnessa (“perequazione dei ricavi”).

In realtà, quindi, in ossequio alle norme sulla perequazione dei ricavi, la Cassa opera redistribuendo i compensi tra le varie imprese, con l’ausilio dell’impresa maggiore, che svolge il ruolo di mera collettrice.

Secondo l’Amministrazione, nel caso di specie, farebbe difetto la sinallagmaticità del rapporto, poiché la causa del riaccredito di denaro alle società di trasporto Interconnesse non è la prestazione di trasporto resa, ma la delibera con cui l’Autorità ha quantificato ex ante quella determinata erogazione, sulla base di criteri che prescindono dalla singola prestazione.

In altre parole, poiché il mercato in cui operano l’impresa maggiore e le imprese interconnesse è un mercato regolamentato e i compensi definitivi dei trasportatori Interconnessi vengono decisi ex ante dall’ARERA, tramite l’RTTG e relative delibere ARERA, allora, sempre secondo l’Amministrazione, quello che la Cassa eroga, per tramite dell’impresa maggiore, a titolo definitivo, per il raggiungimento del livello prestabilito di compensi, è svincolato dalla prestazione di trasporto resa dalle imprese Interconnesse.

Ciò perché, come chiarito nella risposta ad interpello, l’impresa principale “si limita ad erogare quanto le viene messo a disposizione dalla Cassa ovvero a riversare a quest’ultima quanto incassato dagli utenti interconnessi”. L’operazione, quindi, è fuori campo IVA per carenza dei presupposti oggettivi, in quanto trattasi di una mera cessione di denaro (ex art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. 633/72) che si svolge al di fuori di un rapporto sinallagmatico.

Per dovere di completezza si fa rilevare che, nella medesima risposta ad interpello, l’AdE ha considerato fuori campo IVA anche l’erogazione da parte dell’impresa maggiore degli importi dovuti a copertura del gas non contabilizzato (GNC). Questa seconda fattispecie non è, però, oggetto della presente nota.

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