La nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso cominciano finalmente a trovare una dimensione compiuta grazie alla pubblicazione, il 23 gennaio 2024, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza (di seguito MASE) del DM 7.12.2023 n. 414 (di seguito, per brevità, Decreto CACER) e delle regole operative pubblicate dal GSE lo scorso 23 febbraio 2024.

Il decreto, validato dalla Commissione Europea, detta la disciplina degli incentivi previsti per sostenere la produzione di energia elettrica tramite impianti a fonti rinnovabili appartenenti a CER, definendo altresì criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR, in un’ottica di promozione e incentivazione degli obiettivi di decarbonizzazione e, in particolare, di incentivazione di produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità ed i comuni più piccoli.

Oltre dunque a rappresentare un’autentica novità nel panorama europeo, il decreto è stato pubblicato unitamente ad una serie di FAQ accompagnatorie di illustrazione e chiarimento delle misure nello stesso indicate.

Nel percorso di avviamento delle CER in Italia, lo scorso 23 febbraio il MASE ha dato il via al primo step operativo, approvando un documento di circa 160 pagine preparato dal GSE che contiene le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR per l’avvio delle Comunità.

L’8 aprile p.v. rappresenta invece la data in cui il Gestore dei servizi energetici dovrà mettere online i tre portali per la richiesta di qualifica delle CER e per presentare le domande di accesso ai contributi in conto capitale e alle tariffe incentivanti, chiudendo cosi l’iter avviato con la pubblicazione del decreto.

In attesa, pertanto, della partenza operativa delle Comunità, analizziamo nel dettaglio i documenti indicati.

LE FAQ PUBBLICATE SUL SITO DEL MASE

Prima di entrare nel merito delle misure delineate nel Decreto, appare innanzitutto opportuno illustrare brevemente il contenuto delle FAQ pubblicate dal MASE contestualmente alla pubblicazione del Decreto CACER[1].

Dall’analisi delle domande e risposte, si potrebbe idealmente dividere i chiarimenti forniti in 3 macro sezioni:

  • Definizione di Comunità Energetica Rinnovabile, principali caratteristiche ed obiettivi perseguiti

Riprendendo quanto stabilito dall’art. 31 D.Lgs. n. 199/2021[2] e quanto già pubblicato sul sito internet del GSE[3], le FAQ si aprono definendo prima di tutto le CER come “un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità” con l’obiettivo di “fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.”

  • Costituzione di una CER, partecipanti e tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER)

Dopo aver definito cosa sia una CER, le FAQ si concentrano poi nell’illustrare il procedimento di costituzione di una comunità, chiarendo fin da subito la necessità di individuazione delle aree ove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Quanto alla forma giuridica, le FAQ chiariscono che le CER possono dotarsi di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi: la CER, pertanto, potranno essere costituite sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc. (sulla natura giuridica delle CER si veda quanto illustrato in questo sito https://www.fiscalitadellenergia.it/2023/04/19/profili-fiscali-delle-comunita-energetiche-rinnovabili/)[4].

La CER, in quanto comunità aggregante produttori e consumatori di energia da fonti rinnovabili, potrà essere partecipata da:

  • produttori di energia rinnovabile;
  • autoconsumatori di energia rinnovabile;
  • consumatori di energia elettrica.

Ciascun consumatore o produttore oltre a poter aderire alla stessa sia nella fase di costituzione sia successivamente, mantiene i propri diritti di cliente finale, ha la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desidera, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto.

Con riferimento poi agli impianti, il Ministero chiarisce che tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione, stabilendo nel limite di potenza non superiore a 1 MW la misura massima per l’accesso agli incentivi.

A tal riguardo, un fondamentale chiarimento viene riportato alla FAQ n. 9 nella quale si legge espressamente “Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.”

Anticipando brevemente quanto sarà più avanti illustrato, l’aspetto della ammissione ad una Comunità di impianti realizzati e allacciati alla rete dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021, ma prima della pubblicazione del Decreto CACER, rappresenta questione di non poco conto per gli operatori del settore: la creazione di una CER, infatti, consente l’accesso agli incentivi in conto esercizio per l’energia autoconsumata virtualmente da componenti della comunità per i 20 anni successivi (da 60 fino a 130 euro a megawattora; gli impianti nei comuni sotto i 5 mila abitanti possono ottenere contributi in conto capitale con i fondi PNRR fino al 40% delle spese di realizzazione).

  • Incentivi statali previsti per costituzione delle CER e contributo in conto capitale del PNRR

Proponendo domande e riposte che ogni operatore, e non solo, del settore dell’energia rinnovabile si è posto e si sta ponendo, le FAQ si concentrano infine sulla rappresentazione degli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER, chiarendone tipologie, ammontari, modalità di richiesta di accesso.

In questa ultima ipotetica sezione, trova dunque spazio la definizione di tariffa incentivante sull’energia, prodotta da FER e autoncosumata virtualmente dai membri della CER, quale tariffa riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER, compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto (parte fissa) e del valore di mercato dell’energia (parte variabile), con una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh per gli impianti fotovoltaici in funzione della localizzazione geografica.

Inoltre, viene indicato quale ulteriore incentivo ai fini della costituzione di una CER il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Segnatamente, il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa[5].

Infine, trova ampio spazio il chiarimento riguardante il contributo in conto capitale del PNRR riconosciuto nella misura del 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza.

Parallelamente a quanto già illustrato con riferimento alla tariffa incentivante e al corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, anche per il contributo in parola le FAQ forniscono chiarimenti di dettaglio circa le modalità di accesso e le spese ammissibili per il calcolo dello stesso.

IL DECRETO CACER

Entrato in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione (24 gennaio 2024), e accompagnato dalla pubblicazione contestuale delle FAQ poc’anzi illustrate, il decreto è incentrato su due misure e si compone di 4 titoli:

  • Titolo I, dedicato alla finalità, ambito di applicazione e definizioni;
  • Titolo II, dedicato alla determinazione di una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa;
  • Titolo III, dedicato un contributo a fondo perduto in conto capitale destinato allo sviluppo delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, destinato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti;
  • Titolo IV, dedicato alle disposizioni finali.

Analizziamolo nel dettaglio.

TITOLO I – FINALITA’, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il Titolo I del decreto in parola si apre con l’illustrazione all’art. 1 delle finalità, individuate nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, e dell’ambito di applicazione del medesimo, determinato:

  • nella disciplina delle modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) (Titolo II), e
  • nella definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Titolo II).

All’art. 2 vengono poi riportate le definizioni indicate nel decreto, nonché quelle di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n.199 del 2021 e le pertinenti definizioni di cui di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL.

TITOLO II – LA TARIFFA INCENTIVANTE

Definito lo scenario di riferimento, il decreto si concentra sulla prima delle due misure: la tariffa incentivante.

A tal riguardo, l’art. 3 individua innanzitutto i soggetti beneficiari e i requisiti per l’accesso alla suddetta tariffa.

In particolare, il comma 1 indica quali soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente Titolo “le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER.” Al riguardo, come indicato nel successivo art. 15 del decreto, le CACER possono essere “ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio.

Come evidenziato da recente dottrina, i vincoli e gli impegni assunti dalle CACER, finalizzati ad assicurare la natura solidaristica della produzione e non meramente speculativa, possono essere assunti sia direttamente nello statuto delle stesse, o mediante accordi privatistici o, nel caso di autoconsumo individuale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio[6].

Quanto ai requisiti che gli impianti e le CACER devono rispettare al fine di beneficiare dell’incentivo, il successivo comma 2 stabilisce che:

“a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;

  1. b) le CACER che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  2. c) le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
  3. d) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  4. e) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto;
  5. f) l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  6. g) le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’articolo 4;
  7. h) gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Non possono invece accedere all’incentivo:

  • le imprese in difficoltà,
  • i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione previste di cui all’articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice degli Appalti);
  • i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  • i progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.

Per quanto concerne le CACER, è previsto che, oltre ad essere realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del DLgs. 199/2021 ed operare, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’art. 32 del medesimo decreto legislativo, si impegnino a destinare l’eventuale importo della tariffa premio eccedente, rispetto a quella determinata mediante i parametri governativi, ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o sia utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L’art. 4 chiarisce che le modalità di determinazione della tariffa premio sono indicate nell’Allegato 1 del Decreto, modulata in base alla potenza dell’impianto e per gli impianti fotovoltaici è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, in base alla zona geografica di ubicazione. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che “il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.”

L’art. 5 definisce le procedure per l’accesso agli incentivi demandate al GSE (secondo le regole operative fissate nel successivo art. 11) il quale ne dispone anche la decadenza.

L’art. 6, infine, prevede la cumulabilità della tariffa con i contributi a fondo perduto in conto capitale di cui al titolo successivo nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021, stabilendo inoltre al co. 2 che “le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l’obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 7, del predetto decreto”[7].

TITOLO III – IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE

Il titolo III del decreto è dedicato alla definizione delle modalità attuative di un contributo a fondo perduto in conto capitale a valere sui fondi PNRR ed in grado di coprire fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione o potenziamento di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia, allo scopo di consentire l’installazione di almeno 2.000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2.500 GWh/anno, in linea con l’obiettivo M2C2-47 definito nell’allegato alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Infatti, come stabilito dall’art. 7, co. 1 del medesimo, possono accedere al contributo “le Comunità energetiche rinnovabili e i Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.

Il co. 2 specifica poi che “Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti[8], inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 3, comma 2;
  2. b) insussistenza dei casi di cui all’articolo 3, comma 3;
  3. c) l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  4. d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  5. e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.”

Infine, il co. 3 definisce le tempistiche entro le quali gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio, fissando lo stesso entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

I successivi articoli del titolo individuano nel GSE il soggetto:

  • cui presentare la domanda per la l’accesso ai contributi (art. 8);
  • gestore per l’attuazione della misura (art. 9);
  • erogatore del contributo (art. 10) secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui al successivo titolo IV, art. 11[9].

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni finali del decreto in parola sono riservate alla disciplina degli aspetti procedimentali della fruizione degli incentivi sopra descritti.

In particolare:

  • l’art.11 stabilisce che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate, con decreto del Ministero su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), le regole operative per l’accesso ai benefici”, specificando poi nel dettaglio la disciplina di destinazione di dette regole;
  • l’art. 12 prevede una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto da parte del GSE, verifica richiesta su base volontaria e che non rappresenta una condizione necessaria per l’accesso agli incentivi di cui al Titolo II e/o ai contributi di cui al Titolo III;
  • l’art. 13 disciplina l’attività di monitoraggio che il GSE deve svolgere ai sensi degli artt. 33 e 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del presente decreto e aggiornando e rendendo pubbliche, sul proprio sito internet in un apposito contatore, le informazioni sul contingente disponibile, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
  • l’art. 14 stabilisce che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 8086 final del 22 novembre 2023”;
  • l’art. 15, come già accennato sopra, ammette alle tariffe incentivanti le CACER ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, a condizione che:

“a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante, redatto ai sensi degli artt. 16 e 17 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;

  1. b) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica o del trasferimento statistico dell’elettricità rinnovabile prodotta;
  2. c) le CACER rispettino tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto per le CACER realizzate sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE nelle regole operative di cui all’articolo 11.”

–    l’art. 16, infine, dispone l’entrata in vigore del presente decreto al giorno successivo alla sua pubblicazione, i.e. 24 gennaio 2024, al contempo abrogando il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 11, comma 1 dedicato alle regole operative per l’accesso ai benefici.

LE REGOLE OPERATIVE DEL GSE

Come accennato in premessa al presente contributo, la pubblicazione delle regole operative del GSE approvate dal Ministero avvenuta lo scorso 23 febbraio ha rappresentato il primo step operativo di avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

A tre anni, infatti, dal decreto legislativo che ha ampliato le dimensioni di queste comunità, il copioso documento, di circa 160 pagine, contiene tutta una serie di regole operative dettate per consentire e regolare l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.

Le regole, consultabili sia sul sito internet del MASE che su quello del GSE, rivestono un’importanza fondamentale in quanto, non soltanto consentiranno agli operatori del settore delle energie rinnovabili di cominciare a predisporre documenti e piani per dare vita alle Comunità e per dare attuazione al PNRR visto lo stanziamento di circa 2,2 miliardi di incentivi nei comuni sotto i 5 mila abitanti, ma soprattutto per rispondere all’interrogativo cruciale che da tempo agitava il mercato di riferimento, rappresentato dalla necessità di comprendere se gli impianti realizzati e allacciati alla rete dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 199 del 2021, ma prima della pubblicazione del decreto CACER possano essere ammessi a far parte di una comunità[10].

Il problema si era posto infatti in quanto il D.Lgs. 199/2021 consentiva espressamente la possibilità di realizzare l’impianto e farlo poi accedere alla CER una volta l’emanazione dei decreti attuativi avesse completato l’iter normativo.

Ciò detto, le regole si compongono delle seguenti parti:

  • Parte I – inquadramento generale;
  • Parte II – contributi in conto esercizio;
  • Parte III – contributo in conto capitale;
  • Allegati;
  • Appendice

Analizziamole rapidamente.

INQUADRAMENTO GENERALE

Secondo quanto riportato nella sezione dedicata all’inquadramento generale, le tipologie di configurazione ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono le seguenti:

  1. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (l’autoconsumatore a distanza);
  2. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di
  3. autoconsumo collettivo da fonti rinnovabil (gruppo di autoconsumatorii;
  4. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  5. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (cliente attivo a distanza);
  6. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (gruppo di clienti attivi);
  7. comunità energetica dei cittadini (CEC);
  8. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Ai sensi del decreto direttoriale, le tipologie di configurazione che accedono sia alla tariffa incentivante sia al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata sono le seguenti:

  • autoconsumatore a distanza;
  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER

mentre, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:

  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nel rinviare a quanto più diffusamente chiarito all’interno delle regole operative, merita qui evidenziare che gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili (secondo la definizione riportata nell’Appendice A delle regole).

Sono inoltre ammessi impianti di produzione ibridi ed impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

Per accedere alla tariffa incentivante gli impianti o le unità di produzione devono essere stati realizzati:

  1. tramite intervento di nuova costruzione[11] o di potenziamento di impianti esistenti;
  2. avere potenza massima di 1 megawatt;
  3. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (cioè entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021).

Le regole operative fissano poi particolari paletti per impianti alimentati a biogas o biomassa (per i primi, per esempio, l’energia termica prodotta è recuperata e prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali o immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, mentre nei secondi, tra l’altro, i sottoprodotti o prodotti impiegati devono garantire, rispetto al combustibile fossile, un risparmio emissivo di gas a effetto serra di almeno il 70%). Se poi gli impianti sono fotovoltaici, chiariscono le regole operative, devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova generazione.

Come specificamente chiarito dal GSE, “nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II.

Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.”

La potenza massima del singolo impianto (o dell’intervento di potenziamento) facente parte di una CER può essere al massimo di 1 MW.

Importanti chiarimenti vengono poi forniti per quanto riguarda:

  • il referente: soggetto, persona fisica o giuridica, a cui, dietro apposito mandato(aspetto, come si vedrà, ben specificato con riferimento alle CER), viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Nel caso di configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti.

Come infatti ben specificato all’interno delle regole, tale soggetto viene individuato quale destinatario delle comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e al quale saranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente viene inoltre riconosciuto come il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

  • il produttore: individuato nell’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Le regole specificano inoltre la possibilità della compresenza di più produttori diversi tra loro all’interno della stessa configurazione.
  • il cliente finale: coincidente con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica. È, in definitiva, il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità.

Con riferimento specifico poi alle CER, le regole specificano innanzitutto che le stesse debbano “prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.” Inoltre, devono essere proprietarie ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione.

La medesima comunità poi, ai sensi delibera 727/2022/R/eel (TIAD) può svolgere il ruolo di referente nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale per statuto o atto costitutivo. Tale ruolo, in alternativa, può essere svolto: (i) da un produttore, membro della CER; (ii) da un cliente finale, membro della CER; (iii) da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Riguardo la figura chiave del referente le regole specificano poi ulteriormente che:

  • nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, tale ruolo può essere svolto da:
    • uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
    • l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
    • in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
    • il rappresentante legale dell’edificio.

In alternativa, può ricoprire il ruolo di referente un produttore “terzo”, come poco sopra già individuato, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori.

  • in caso, infine, di autoconsumatore individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore potrà svolgere il ruolo di referente.

Anche in tal caso, in alternativa, un produttore “terzo” potrà fungere da referente.

Fatte tale precisazioni, le regole, cui si rimanda per l’esposizione dettagliata, si concentrano poi nell’illustrazione particolareggiata della procedura per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Come già anticipato nella sezione dedicata all’inquadramento generale, e sempre rinviando a quanto più dettagliatamente riportato all’interno delle regole in termini di specificazione di requisiti e di tempistiche e modalità della procedura per l’accesso al beneficio, gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR dovranno far parte, una volta realizzati:

  • di una configurazione di CER o
  • di gruppo di autoconsumatori.

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti già rappresentati nella parte dedicata al contributo in conto esercizio[12].

Per quanto attiene ai requisiti che devono presentare gli impianti, le regole chiariscono che:

  1. devono essere realizzati tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
  2. avere potenza non superiore a 1 MW;
  • disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  1. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
  2. essere ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
  3. essere ubicati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
  • avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  • entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
  1. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C;
  2. essere inseriti, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B.

Stante ciò, il documento poi prosegue esponendo la dettagliata procedura per l’accesso al contributo.

Infine, gli ALLEGATI e l’APPENDICE riportano rispettivamente, i modelli di riferimento necessari all’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, e le definizioni e le indicazioni di dettaglio, quali formule di calcolo della tariffa premio e delle decurtazioni in caso di contribuzione in conto capitale, nonché ulteriori indicazioni specifiche ai fini della fruizione delle misure oggetto del Decreto.

___________________________________

[1] https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunita%CC%80%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ_1.pdf.

[2] Cfr.aArt. 31, D.Lgs. 199/2021. Si faccia inoltre riferimento a quanto stabilito dall’art. 3, co. 3, e dall’art. 14, co.6, D.Lgs. 210/2021.

[3] Si veda “Le comunità energetiche in “pillole”” https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/le-comunita-energetiche-rinnovabili-in-pillole

[4] Con specifico riferimento alla natura giuridica delle CER, si veda anche CAPPELLI V., Appunti per un inquadramento privatistico dell’autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 2, 1 marzo 2023, p. 381: “la natura di soggetti di diritto autonomi delle comunità energetiche, titolari di diritti e obblighi e dotati, quindi, di una propria soggettività giuridica (art. 31, comma 1°, lett. b, d.lgs. 199/21 e art. 3, comma 3°, d.lgs. 210/21) che si distingue, o meglio che si affianca, a quella dei singoli membri che le compongono, impone all’attenzione dell’interprete la questione della loro forma giuridica. Sul punto, interviene il legislatore all’art. 14, comma 6°, lett. d, d.lgs. n. 210/21, precisando che le comunità energetiche possono adottare la forma giuridica che prediligono, ma l’atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento – a favore dei membri, dei soci o del territorio in cui operano – di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, e non di profitti finanziari. Pertanto, le comunità energetiche potranno certamente perseguire finalità economiche, agendo finanche come imprenditori – la loro azione non si connota nel senso della gratuità – ma non potranno pervenire alla distribuzione degli utili ricavati dalle loro attività tra i membri: il campo delle forme giuridiche concretamente adottabili sembra quindi significativamente ristretto, con la parziale esclusione della forma societaria. Quanto alle società lucrative, se è vero che queste possono perseguire in concreto anche scopi solidaristici a fianco di quelli lucrativi, la necessaria prevalenza degli obiettivi ambientali, economici e sociali cui le comunità devono tendere secondo quanto stabilito dalle direttive e dai decreti attuativi sembrerebbe in contrasto con tali modelli di organizzazione: perseguire anche scopi solidaristici non equivale a perseguire in prevalenza scopi solidaristici. Diversamente, lo scopo mutualistico dei restanti tipi societari previsti dal codice sembra astrattamente compatibile con gli obiettivi legislativamente attribuiti alle comunità energetiche. Certamente nella concreta pratica dei rapporti potranno venire ad esistenza realtà di autoconsumo e collaborazione energetica aventi la forma di società lucrative, ma tali realtà non potranno essere considerate comunità energetiche ai sensi di quanto stabilito dai d.lgs. n. 199/21 e n. 210/21. Pertanto, in attesa che la diffusione sul mercato di questi modelli fornisca indicazioni più precise, si ritiene che il ventaglio delle forme giuridiche adottabili dalle comunità energetiche vada limitato alle società cooperative, alle associazioni no-profit, alle fondazioni, al partenariato. Sul punto deve essere segnalato che le prime esperienze applicative esistenti in Italia testimoniano un favor per la forma associativa, mentre alcune legislazioni nazionali europee dedicano significativa attenzione alle comunità energetiche quali particolari forme di cooperazione energetica: a titolo meramente esemplificativo, si riporta il caso della Germania, in cui è prevista l’applicazione del Cooperative Act alle nuove realtà collaborative emergenti in ambito energetico, e quello della Grecia, la cui l. n. 4513/18 definisce le comunità energetiche come una nuova tipologia di cooperative”.

Sul punto, anche Meli M., Le comunità energetiche – Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 1° dicembre 2023, p. 2761; Bancone V., Squicquero F., Comunità energetiche: l’opportunità della forma cooperativa, in Cooperative e enti non profit, n. 7, 1 luglio 2023, p. 30.

[5] La FAQ n. 13 si occupa specificamente della valorizzazione economica di tale corrispettivo.

[6] In tal senso, Ceschi A., Russo V., “Comunità energetiche rinnovabili: con il decreto MASE definiti gli incentivi”, in La gestione straordinaria delle imprese 1/2024, 2024 – Dottrina Eutekne.

[7] Con specifico riferimento a tale aspetto, merita segnalare una curiosa “anomalia” riguardo la circolazione del documento recante le FAQ fornite dal MASE. Consultando infatti il sito del Ministero, non è dato rinvenire alcuna FAQ dedicata al tema della cumulabilità con il Superbonus mentre, ad esempio, reperendo lo stesso documento all’interno del sito di ANCE, la quale si è anche dedicata alla redazione di una specifica nota di approfondimento sul tema dei nuovi nuovi incentivi, si rinviene una specifica risposta, la n. 23 per la precisione, dedicata proprio a tale aspetto ed anche alla possibile cumulabilità della tariffa incentivante con le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia al 50%.

Si legge infatti nella faq: “23. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia al 50%? No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.”

Per un confronto sui due diversi documenti recanti le FAQ, si riportano di seguito i link dei siti internet del MASE e dell’ANCE:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunita%CC%80%20Energetiche%20Rinnovabili%20-0FAQ_1.pdf;

https://ance.it/wp-content/uploads/allegati/Le_Comunita%CC%80_Energetiche_Rinnovabili_FAQ.pdf.

[8] Come indicato all’art. 10, co. 3, l’allegato 2 stabilisce che “sono ammissibili le seguenti spese:

1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)

2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

5. connessione alla rete elettrica nazionale;

6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;

8. direzioni lavori, sicurezza;

9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

– 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

– 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

– 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

– 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.”

[9] Art. 11 – Regole operative: “1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate, con decreto del Ministero su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), le regole operative per l’accesso ai benefici. 2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

i modelli e i requisiti per le richieste di accesso alla tariffa incentivante e ai contributi in conto capitale, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione, nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

lo schema di avviso pubblico per l’apertura dello sportello previsto in conformità alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” trasmesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 ed in coerenza con le Linee guida per i Soggetti attuatori elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

le modalità di presentazione delle richieste di verifica preliminare di conformità di cui all’articolo 12;

le modalità di trasmissione dell’insieme minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo il format di cui all’Allegato 7 alle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

i requisiti prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti, anche al fine di rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH). In particolare, deve essere rispettata la circolare MEF-RGS n.33 del 2022;

i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;

gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari, ivi inclusi, per quanto attiene ai beneficiari PNRR, gli adempimenti finalizzati al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;- i requisiti di costruzione degli impianti e delle configurazioni ammissibili;

– le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’erogazione degli incentivi spettanti, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021;

– le modalità attuative delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g);

– le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all’articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;

– le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli; 

le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;

 le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’attuazione degli interventi finanziati per come stabilito dalla circolare MEF-RGS  27/2022 e dalle Linee guida per i Soggetti attuatori del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

le fattispecie di decadenza e di revoca totale e parziale dei benefici di cui al presente decreto;

– le modalità operative di raccordo concernenti la transizione dal regime incentivante di cui al D.M. 16 settembre 2020. 

Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE avvia la piattaforma per l’invio delle richieste di accesso all’incentivo di cui al Titolo II.

[10] In tal senso, si veda anche SERAFINI L., Comunità energetiche, pronte le regole per il via, in Norme e Tributi Plus Condominio, Sole 24 Ore, 22 febbraio 2024.

[11] Secondo quanto chiarito dalle regole operative, “un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell’intervento di “principali parti” di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione.”

[12] Nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti rappresentati nel paragrafo 1.2.2.3 Parte II. Nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti rappresentati nel paragrafo 1.2.3.2 Parte II. É necessario, inoltre, che non ricorrano le cause di esclusione indicate nel paragrafo 1.2.1.1. Parte II.

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