29/11/2021

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente preso consapevolezza di una carenza di congruità tra la disciplina legislativa e le specifiche tecniche circa i beneficiari del Superbonus. Attualmente infatti, nell’ambito delle comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo ovvero cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, ove sussista una coincidenza tra il codice fiscale del beneficiario di un intervento e quello del fornitore che applica lo sconto in fattura, ovvero dei cessionari che applicano il credito di imposta, si verifica un errore bloccante.

Questa circostanza ha ingenerato il dubbio che il blocco si trattasse o di un divieto disciplinare a monte ovvero di una specifica tecnica da correggere.

Due sono le situazioni che in concreto possono verificarsi:

  1. Nella comunicazione dell’opzione da parte di un condominio, uno dei beneficiari risulta essere anche uno dei fornitori che ha applicato lo sconto in fattura, con conseguente identità dei codici fiscali del beneficiario-fornitore;
  2. Il beneficiario dell’agevolazione effettua interventi su unità immobiliari o interi edifici di sua proprietà esclusiva, risultando così fornitore di sé stesso.

In entrambe le ipotesi, la coincidenza porta a un errore di tipo bloccante, ostacolando l’esercizio dell’opzione di cessione del credito ovvero di sconto in fattura.

È pur vero che la C.M. maggio 98 n. 121 aveva già riconosciuto la detraibilità delle spese sostenute dall’imprenditore sulla propria abitazione, ma risulterebbe azzardato affermare la possibilità di poter conseguentemente fruire del corrispondente beneficio attraverso le opzioni di cui al 121 DL 34/2020.

L’Agenzia ha promesso pertanto che l’errore bloccante sarà prontamente rimosso, in maniera tale da rendere possibile indicare lo stesso codice fiscale sia tra i soggetti beneficiari che tra i soggetti fornitori o cessionari di una stessa comunicazione di opzione.

La situazione in oggetto non contrasterebbe con il principio di “estraneità ai lavori”, di cui al DPR 75/2013. Il principio in questione infatti disciplina l’imparzialità e l’indipendenza solo del tecnico che deve redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’art. 7 del DM 6 agosto 2020, e non anche del professionista che redige l’asseverazione prevista dal comma 1 dell’art. 8 del DM 6 agosto 2020.

Alla luce di quanto sopra, per ciò che concerne la generalità delle prestazioni e delle cessioni sarà possibile per il singolo condomino beneficiario fungere anche da fornitore del medesimo condominio, mentre continua a permanere l’incompatibilità di tale sovrapposizione per il tecnico abilitato a rilasciare l’APE.

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