Come ben noto, l’art. 57, comma 3, secondo alinea del d.lgs. n. 504/1995 (TU Accise) nel disciplinare la prescrizione dell’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica – dopo aver disposto che ordinariamente “[i]l termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto [Leggi tutto]