25/02/2020

Con l’ordinanza n. 29203 dell’11 dicembre 2019 la Corte di Cassazione, sulla base della lettura combinata della normativa unionale (art. 8 della Direttiva CE 2008/118) e di quella interna che l’ha recepita (art. 2 del D.Lgs. 504/95 “TUA”), ha stabilito che il deposito commerciale è responsabile del pagamento della maggiore imposta sulla cessione di prodotti energetici in regime di accisa agevolata di cui al punto 5 della Tabella A del TUA, in solido con il cessionario del prodotto che abbia usufruito indebitamente dell’aliquota agevolata.

In particolare, nella fattispecie al vaglio dei giudici di legittimità, l’AdD aveva notificato ad una società, esercente l’attività di deposito commerciale, un avviso di pagamento per maggiori accise, oltre sanzioni, interessi e indennità di mora, relative al prelievo di combustibile a prezzo agevolato, in eccesso rispetto ai limiti di assegnazione di cui al libretto UMA (Utenti Motori Agricoli) del soggetto titolare.

Il deposito commerciale ha impugnato l’avviso di pagamento sulla base del fatto che il D.M. 454/2001, che regola le modalità di applicazione delle aliquote di accisa agevolate previste al punto 5 della Tabella A del TUA, non poneva a carico del deposito commerciale un obbligo di verifica della quantità di combustibile a prezzo agevolato e del rispetto del limite di fornitura riconosciuto al titolare del libretto UMA, sicché lo stesso deposito non doveva essere considerato responsabile del mancato rispetto del suddetto limite.

Ad avviso della Corte di Cassazione, tuttavia, la tesi della società ricorrente non può essere condivisa. E ciò in quanto è irrilevante che la normativa di rango secondario (il D.M. 454/2001) non ponga a carico del deposito commerciale un obbligo di verifica della quantità di combustibile a prezzo agevolato e del rispetto del limite di fornitura riconosciuto al titolare del libretto UMA, dal momento che (in base all’interpretazione datane dalla Suprema Corte) è direttamente la disciplina di rango primario (data dal combinato disposto del diritto unionale e del TUA) a prevedere la sua responsabilità solidale al pagamento della maggiore imposta dovuta.

Più in dettaglio, la responsabilità solidale del deposito commerciale, secondo la Suprema Corte, è prevista dall’art. 8 della Direttiva CE 2008/118 e dall’art. 2, commi 3 e 4 del TUA che l’hanno recepito.

Il comma 3 citato prevede che l’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di una aliquota ridotta o di una esenzione, mentre il successivo comma 4 stabilisce che è obbligato al pagamento dell’accisa “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido … il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta”. Tali disposizioni, evidentemente, sono bastevoli ad accertare la maggior imposta dovuta in capo al consumatore finale titolare del libretto UMA che acquisti prodotti energetici in regime di accisa agevolata per gli impieghi di cui al punto 5 della Tabella A del TUA, in misura maggiore rispetto a quanto spettantegli. D’altra parte, esse non sono di per sé sufficienti a giustificare la responsabilità solidale del titolare del deposito commerciale (che è diverso dal “deposito fiscale” menzionato al comma 4 cit.).

La Corte di Cassazione, quindi, ricorda che l’art. 8 della Direttiva 2008/118, recepito dall’art. 2 TUA, in tema di prodotti energetici in regime di sospensione d’accisa, enuclea un ampio novero di soggetti responsabili per la maggiore imposta accertata, atteso che

il sistema, in buona sostanza, si fonda sulla riconoscibilità, sulla affidabilità e sulla legittimazione amministrativa degli operatori del settore”.

Partendo da tale premessa, ed utilizzando un argomento analogico, i giudici di legittimità hanno affermato che anche “per i prodotti ad accisa assolta l’approccio del sistema è lo stesso”, sicchè il fatto che la società depositaria commerciale

ha ceduto prodotti energetici ad accisa assolta destinati ad essere impiegati per finalità per le quali sussiste una particolare agevolazione, implica, in astratto, una responsabilità solidale della stessa ove si accerti che la norma di favore non è stata applicata atteso che sono stati superati i limiti, previsti dalla legge, per riconoscere il beneficio fiscale. […] Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non rileva ai fini dell’esclusione della responsabilità solidale del deposito commerciale al pagamento della maggiore accisa accertata il fatto che la disciplina regolamentare di cui al D.M. 454/2001 non abbia espressamente previsto la suddetta responsabilità”.

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